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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 26034/2022

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] .

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Roma che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato il decreto con il quale il Tribunale della stessa città aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli con decreto del 4/2/2019.

A sostegno del ricorso ha dedotto la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe ritenuto l'attualità del provvedimento impugnato senza considerare l'assoluzione del ricorrente, nel frattempo intervenuta, in ordine ai reati di ricettazione e tentata violenza privata, che assume essere stati posti a fondamento dell'originaria misura.

2. Il Procuratore Generale, ha chiesto dichiararsi inammissibile il provvedimento, adducendo che non si verterebbe in un caso di violazione di legge, neppure sotto la forma dell'apparente motivazione, avendo invece questa spiegato che la pericolosità del Mancini si fondava essenzialmente su una pluralità di reati oggetto di condanne o carichi pendenti per reati diversi da quelli oggetto delle sentenze di assoluzione invocate dal ricorrente.

3. Con memoria di replica del 22/3/2022 il difensore del Mancini ha contestato tale ricostruzione, riportando stralci del provvedimento genetico che dimostrerebbe la valenza dei reati di cui alla successiva assoluzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).

Nell'interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, pertanto, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).Il provvedimento impugnato non incorre in tale omissione, atteso la Corte di appello di Roma si è confrontata con l'argomento addotto dal ricorrente, rilevando che le pronunce assolutorie da questo invocate non potevano considerarsi idonee ad inficiare il quadro di pericolosità del Mancini delineato dal provvedimento della corte territoriale del 10/3/2020, da ritenersi fondato essenzialmente su condanne e carichi pendenti, oltre che di pronunce di prescrizione, per reati diversi da quelli oggetto delle sentenze di assoluzione invocate nel ricorso: si tratta di reati contro il patrimonio o, comunque, definiti "lucrogenetici" dal provvedimento impugnato (quali reati fallimentari, tributari, truffe e associazione per delinquere) che hanno portato a ritenere lo stile di vita del ricorrente in gran parte finanziato dai proventi delle attività illecito dello stesso.

3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide te mperiali Gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] . 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Roma che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato il decreto con il quale il Tribunale della stessa città aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli con decreto del 4/2/2019. A sostegno del ricorso ha dedotto la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe ritenuto l'attualità del provvedimento impugnato senza considerare l'assoluzione del ricorrente, nel frattempo intervenuta, in ordine ai reati di ricettazione e tentata violenza privata, che assume essere stati posti a fondamento dell'originaria misura. 2. Il Procuratore Generale, ha chiesto dichiararsi inammissibile il provvedimento, adducendo che non si verterebbe in un caso di violazione di legge, neppure sotto la forma dell'apparente motivazione, avendo invece questa spiegato che la pericolosità del Mancini si fondava essenzialmente su una pluralità di reati oggetto di condanne o carichi pendenti per reati diversi da quelli oggetto delle sentenze di assoluzione invocate dal ricorrente. 3. Con memoria di replica del 22/3/2022 il difensore del Mancini ha contestato tale ricostruzione, riportando stralci del provvedimento genetico che dimostrerebbe la valenza dei reati di cui alla successiva assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Nell'interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, pertanto, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).Il provvedimento impugnato non incorre in tale omissione, atteso la Corte di appello di Roma si è confrontata con l'argomento addotto dal ricorrente, rilevando che le pronunce assolutorie da questo invocate non potevano considerarsi idonee ad inficiare il quadro di pericolosità del Mancini delineato dal provvedimento della corte territoriale del 10/3/2020, da ritenersi fondato essenzialmente su condanne e carichi pendenti, oltre che di pronunce di prescrizione, per reati diversi da quelli oggetto delle sentenze di assoluzione invocate nel ricorso: si tratta di reati contro il patrimonio o, comunque, definiti "lucrogenetici" dal provvedimento impugnato (quali reati fallimentari, tributari, truffe e associazione per delinquere) che hanno portato a ritenere lo stile di vita del ricorrente in gran parte finanziato dai proventi delle attività illecito dello stesso. 3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide te mperiali Gio
Decreto Cassazione n. 26034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris