CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14753/2019 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] V ITERBO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48H04 F975 N), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA R [OSCURATO:PERSONA] R OMA DELLA C ONGREGAZIONE DELLE S UORE A [OSCURATO:PERSONA] C RISTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 73, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura [OSCURATO:PERSONA].7, CO .1. LETT . I ). D . LGS N .504/1992 speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53E31 E506 L) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73H05 H501 R), con studio in Roma, alla Via DI [OSCURATO:PERSONA] n. 54. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 7695/16/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’8 novembre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 361/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo contro l’avviso di accertamento n. 2014000030, emesso dal predetto Comune in ragione dell’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno di imposta 2014 su due immobili di proprietà della contribuente, riconoscendo (il primo Giudice) l’esenzione dal relativo pagamento sul rilievo della sua natura di ente ecclesiastico, considerando, sotto altro profilo, che la stessa non svolgeva negli immobili oggetto di tassazione attività commerciale, essendo i predetti beni destinati ad ospitare la scuola primaria paritaria gestita dall’ente ecclesiastico; 1.1. il Giudice del l’appello confermava la pronuncia di primo grado, premettendo di non aver «motivo di discostarsi dalla recente sentenza di questa sezione (19 aprile 2018, n. 2585) che ha respinto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso altra sentenza della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva annullato identici avvisi di accertamento per IMU dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo con riguardo agli anni 2012 e 2013» (v. sentenza impugnata priva di numerazione); 1.2. la Commissione così ribadiva la sussistenza in capo alla controricorrente, avente la qualifica di ente ecclesiastico, del requisito soggettivo per godere dell’esenzione e soprattutto - per quanto ora interessa in relazione ai motivi di impugnazione - di quello oggettivo, assumendo che: - « ricorrono i presupposti per l’esenzione IMU di cui al D.M. dell’economia e delle finanze n. 200/2012, il quale all’art. 4, comma 3, stabilisce che “Lo svolgimento di attività' didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l'attività' è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso”»; -«la [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo ha stipulato una convenzione con il Ministero dell’istruzione per lo svolgimento dell’attività didattica; il Provveditorato degli studi di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto a detto ente lo status di scuola paritaria; e l’ente religioso, conla risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, ha deliberato che le attività diverse da quelle religiose o di culto fossero svolte con modalità non commerciali e senza scopo di lucro»; -«risulta provato che l’ente ecclesiastico di cui trattasi non attua i principi di discriminazione nella sua attività didattica né alcuna limitazione di accesso, applica la contrattazione collettiva al personale docente e non docente e l’attività viene svolta dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solo in parte il costo dell’effettivo servizio»; -«ciò risulta anche dal regolamento approvato, il quale prevede di distribuire, pure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci partecipanti, lavoratori o collaboratori»; -«l’imposta non è dovuta in forza dell’esenzione di cui alla lett. i) dell’art. 7 del d.P.R. n. 504/1992»; -«ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi che comportano l’esenzione dall’imposta e la natura non commerciale dell’ente religioso, in quanto si può ritenere provato che i corrispettivi pagati dagli utenti siano destinati a pagare tasse scolastiche e di iscrizione, nonché di vitto al fine di contribuire in certa misura ai costi di esercizio sostenuto dall’ente per fini didattici» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 2.avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo il 7/13 maggio 2019, formulando due motivi d’impugnazione e successivamente, in data 7 ottobre 2022, depositando memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 3.la [OSCURATO:PERSONA] di Roma della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo notificava controricorso, ai sensi dell’art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il 20/25 giugno 2019, chiedendo il rigetto del ricorso; in data 6 ottobre 2022 ha poi depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc, civ. e dell’art.111 Cost., in ragione della «motivazione apparente o inesistente o contraddittoria» (v. pagina n. 3 del ricorso),ponendo in rilievo che il Giudice regionale si era limitato ad utilizzare la motivazione resa in altra decisione, lasciando detta motivazione «da un punto di vista lessicale-logico-giuridico, esattamente nella posizione iniziale, all’interno di quella … “… citata sentenza …, senza trasportarle e renderle parte integrante della motivazione di quella oggetto di ricorso» (così a pagina n. 5 del ricorso), omettendo di concludere il percorso logico intrapreso e senza considerare che «i primi due punti elencati a pag. 3 nella decisione qui censurata, nell’ambito della “precedente sentenza” 19 aprile 2018 n. 2583» (così, sempre, a pagina n. 5 del ricorso) riguardavano l’ICI e non l’IMU, che costituisce oggetto di causa; 5. con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 306, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente (analiticamente indicata nel ricorso) non dimostrava, «nonostante le estemporanee affermazione della CTR» (v. pagina n. 9 del ricorso), la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012,n. 200, non avendo, in particolare, «mai fornito – a tutt’oggi – alcuna dimostrazione del costo effettivo del servizio (v. pagina n. 9 del ricorso), segnalando, nello specifico, che la Commissione «non avrebbe mai potuto, né dovuto, dal momento che non nepossedeva la dimostrazione in atti del giudizio attestare» (così a pagina n. 10 del ricorso) l’osservanza da parte dell’ente ecclesiastico degli obblighi di applicazione al personale della contrattazione collettiva, l’adeguatezza delle strutture agli standards previsti, la pubblicità del bilancio, lo svolgimento dell’attività a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico, precisando sul punto che «non si chiede a codesta Suprema Corte di rivalutare le prove acquisite al giudizio ma si chiede, ovviamente, semplicemente di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente pronunciato la sentenza per cui è ricorso senza la minima osservanza del precetto normativo di cui all’art. 115 c.p.c. (“iuxta probata et alligata”) e, quindi, ha deciso illegittimamente dando per acquisiti e provati una serie di fatti, dati, condizioni e requisiti la prova dei quali – invece - manca in radice (così alle pagine nn. 11 e 12 del ricorso); OSSERVA 6.Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni. 7.Non sussiste, in relazione al primo motivo di ricorso, il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, considerata dal Comune apparente, inesistente e contraddittoria, perchè articolata utilizzando la motivazione di altra sentenza emessa dalla medesima sezione della Commissione adita. Di contro, va osservato che l’apparato argomentativo della pronuncia in esame, per come sopra riportato, esiste ed è stato costruito secondo la tecnica redazionale di cui al disposto dell’art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att./trans. cod. civ., secondo cui la «motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridica della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». 7.1. Giova premettere, sul piano dei principi, che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Siffatta motivazione si considera–come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U.19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557(p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. 7.2.Sotto altro profilo, è stato chiarito che « In linea generale - come precisato dalle Sezioni unite – la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo …», così precisandosi che «la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica» (così Cass., Sez. VI-II, 10 gennaio 2022, n. 459). 7.3.Non solo. La Corte ha pure affermato che «"La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione"»(così Cass., Sez. L., 6 settembre 2016, n. 17640, richiamata da Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29017). 7.4. Tanto chiarito, va posto in evidenza che la Commissione regionale ha avuto cura di precisare che la sentenza integralmente riportata in motivazione riguardava l’identica questione sorta tra le parti, sia pure in relazione a differenti anni di imposta, il che ha reso la motivazione non solo autosufficiente, essendo stati riprodotti i contenuti dell’atto richiamato, ma anche perfettamente compatibile con la sovrapponibile vicenda giudiziaria di riferimento, circostanza questa che ha reso non necessario, in assenza di argomenti contrari (che il Comune non indica), aggiungere ulteriori motivazioni per giungere alla medesima decisione. Chiari risultano, poi, i sopra riportati contenuti della pronuncia impugnata, i quali esprimono e rendono palesi le ragioni logico- giuridiche su cui si è basata la decisione, la quale risulta fondata sulla ritenuta sussistenza, in capo alla suindicata Congregazione, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’esenzione in esame, avendo reputato la Commissione provata la sua natura di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, l’esercizio nei locali oggetto di controversia di attività didattica di scuola paritaria nel rispetto dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200. 8. Risulta, invece, inammissibile il secondo motivo di impugnazione, con cui il Comune ha lamentato la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. 8.1.Anche in tale caso, va premesso, sul piano dei principi, che la Corte ha, anche di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo. È stato, altresì, spiegato che detta ipotesi è diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità -che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; il tutto, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971). 8.1.2.Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione « è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma», ossia che abbia «giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio», mentre «detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)» (così, Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, le altre ivi citate, nonché Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867 e Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472). 8.1.3. In tale direzione ed anche in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (così Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018e nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129 cit.). 8.2. Ciò posto, non è certamente congetturabile nella specie la violazione dell’art. 2697 cod. civ., essendosi la decisione basata sulla documentazione prodotta dalla contribuente, che ha invocato l’esenzione. 8.3.Nemmeno è invocabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini sopra illustrati, dovendo osservarsi che il Comune ha richiamato tale ipotesi per lamentare, nella sostanza e nonostante l’espresso avviso contrario, predicati errori di valutazione delle risultanze istruttorie. 8.3.1.In estrema sintesi, va dato conto che il Comune sostiene che dai documenti prodotti, la Commissione tributaria regionale non poteva trarre la prova della natura non commerciale, perché: a.la tabella della spesa annuale per studenti distinta per livello di istruzione nulla proverebbe; b. il prospetto delle rette versate da ciascun studente e le registrazioni dimostrerebbero, rispettivamente, solo il pagamento di una retta, che non si caratterizza per il suo valore simbolico, e l’ammontare di incassi non lievi; c. nulla è stato dimostrato circa il rispetto da parte dell’ente ecclesiastico degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, l’applicazione al personale della contrattazione collettiva, l’adeguatezza delle strutture agli standards previsti, la pubblicità del bilancio, lo svolgimento dell’attività a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico; d.nulla è stato dimostrato circa il costo effettivo del servizio su cui parametrare i corrispettivi ricevuti, in modo da verificare se questi corrispondevano o meno ad un a frazione del primo. 8.3.2. Tanto puntualizzato, va considerato che la controricorrente ha chiarito nel suo controricorso (v. pagina n. 27 e seguenti) - in termini non contestati dal Comune - di aver precisato e documentato in sede di appello (a pagina n. 6 delle relative controdeduzioni ivi depositate), che dall’esame dei documenti prodotti nella fase di merito (tra cui i prospetti delle rette pagate dagli alunni e la tabella del MIUR circa il costo medio per studente, documento pure riprodotti in tale sede) emergeva, tramite il raffronto dei predetti dati, un costo corrispettivo medio annuo di 1.441,49 € a fronte di un costo medio per studente di 6.634,15 € (v. pagina n. 30 del controricorso), con ciò ritenendo -la difesa della contribuente – di aver fornita la prova della natura non commerciale dell’attività. Nel controricorso ha poi sottolineato che l’art. 1 della legge 62/2000 sullaparità scolastica richiede il possesso dei requisiti sub c) e che la convenzione stipulata nell’anno 2009 con il MIUR (prodotta dalla contribuente) aveva riconosciuto il contributo pubblico proprio in ragione del mantenimento dei requisiti della parità. 8.3.4.Alla stregua di quanto precede, osserva la Corte che: -le censure subb 8.3.1, a) [tabella spesa annuale per studente] e b) [prospetto rette versate da ciascun studente], risultano, in realtà, inammissibilmente dirette ad ottenere dalla Corte una diversa valutazione di merito, essendo stato contestato il risultato probatorio che il Giudicea quo ha ricavato dalla predetta documentazione; -anche la censura sub 8.3.1 c) spinge verso un accertamento in fatto, tenuto conto che il Giudice regionale ha accertato che la contribuente ha ottenuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria e di aver stipulato la convenzione con il MIUR, con ciò implicitamente riconoscendo, in base alla previsione dell’art. 1, comma 4, legge 10 marzo 2000, n. 62 (che subordina l’attribuzione del predetto status alla sussistenza delle citate condizioni), il possesso in capo alla contribuente dei menzionati requisiti; piuttosto, deve sul punto segnalarsi che il Comune non ha assolto al proprio onere, volto – come sopra espo sto sul piano dei principi - a prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice; Infine, anche la censura sub 8.3.1 d) [mancata prova del costo effettivo del servizio reso] intende coinvolgere la Corte in un non consentito apprezzamento di fatto, dovendo osservarsi che dal predetto e documentato rapporto (tra un costo corrispettivo medio e costo medio per studente) la Commissione ha tratto il convincimento che «l’attività viene svolta dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solo in parte il costo effettivo del servizio» (così nella sentenza impugnata). 8.4.In definitiva, deve riconoscersi che la complessiva censura risulta inammissibile, in quanto il ricorrente, pur lamentando l’asserita violazione dei principi che regolano la prova dei fatti integrativi l’invocata esenzione sotto il dedotto profilo contemplato dagli artt. 115 cod. prov. civ. e 2697 cod. civ., finisce, nella sostanza, per contestare la valutazione delle prove operata dalla Commissione regionale, la quale – per quanto sopra illustrato - non si è posta in contrasto con i criteri dettati dalle citate disposizioni. 9.Va dato conto che con la memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ. del 5/6 ottobre 2022 il Comune ha citato l’ordinanza 15 dicembre 2020 n. 28578 di questa Corte, che ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal Comune, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contro altra sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, di contenuto asseritamente identico a quella oggetto di esame e relativa ai diversi anni di imposta 2010/2012. 9.1. Nello specifico, va dato conto che la Corte ha cassato la predetta pronuncia con rinvio, reputando «necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova della concreta non distribuzione degli utili e del rapporto retta- costi, il solo regolamento approvato dall'ente» (così a pagina n. 11 della menzionata ordinanza). 9.2.Senonchè, detto precedente non può assumere rilevanza nel presente giudizio e la decisione in oggetto non può (ne vuole) porsi in contrasto con la citata ordinanza e ciò per la dirimente circostanza che in quel giudizio – diversamente da quanto accaduto nel presente procedimento - era stata contestata (come terzo motivo di impugnazione poi accolto) anche la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, mentre nella sede che occupa il sindacato è stato circoscritto dai motivi di impugnazione ai distinti profili della motivazione apparente (vizio escluso anche dall’ordinanza sopra menzionata) e della prova processualmente conseguita circa le condizioni per godere dell’invocata esenzione (aspetto questo dichiarato, invece, assorbito nella citata ordinanza). In altre parole, l’impugnazione in rassegna non hacontestato al Giudice regionale di aver riconosciuto alla contribuente l’esenzione in spregio alle condizioni previste dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ma ha rimproverato alla Commissione di aver reputato sussistenti tali condizioni in base a risultanzeistruttorie che non lo consentivano o – per dirla come il Comune - « sulla base di documenti che – invece – non le/i dimostrano affatto e non sono idonei a comprovare l’affermato diritto alla esenzione dell’imposta» (così a pagina n. 2 della citata memoria ex art. 380 - bis. 1., cod. proc. civ. del 5/6 ottobre 2022). Si rivela, allora, in termini palesi la diversità di oggetto tra i due giudizi, il differente ambito di valutazione che ha investito la Corte e, dunque, l’impossibilità di ricavare dalla menzionata ordinanza elementi spendibili anche nel presente giudizio. 10. Alla stregua delle riflessioni che precedono il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre il secondo va dichiarato inammissibile. 11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al dm. 55/2014. 12. Va, infine, dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondomotivo di impugnazione. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della Pro