CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1946
Cassazione n. 43051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/08/1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/02/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1968 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16/4/2021, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 19/12/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 349 cpv. cod. pen. e condannati alla pena di sei mesi di reclusione e 500 euro di multa ciascuno. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si contesta, in particolare, il rigetto della richiesta di declaratoria ex art. 649 cod. proc. pen. per bis in idem, rispetto ad una sentenza pronunciata nel 2016 in ordine allo stesso reato; l'istruttoria, infatti, non avrebbe provato quali lavori sarebbero stati eseguiti tra il 28/1/2012 (data di accertamento della precedente violazione di sigilli) ed il 23/6/2014 (data di accertamento della condotta nel presente giudizio), ed anzi la motivazione sul punto risulterebbe contraddittoria. La pronuncia, ancora, valorizzerebbe dichiarazioni testimoniali che indicherebbero, quale nuova opera, la pavimentazione dell'immobile, per contro già riportata nel capo di imputazione del precedente processo. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati; i due motivi di impugnazione, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, attesane la sostanziale identità. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La comune doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che l'accertamento del giugno 2014 aveva consentito di riscontrare opere (abusive) ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente giudizio (anno 2012), individuate in pavimentazione, impianti elettrici, rivestimenti nei bagni ed infissi all'esterno. La Corte di appello, in particolare, ha precisato che gli ispettori Calamuneri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito di aver confrontato i rilevi fotografici del 2014 con quelli eseguiti nel 2012, così riscontrando nuovi lavori illeciti nei termini appena riportati. 6. In senso contrario, peraltro, non può qui valere il richiamo al capo di imputazione del precedente giudizio, contenuto nei ricorsi, atteso che nulla è dato conoscere circa l'esito di quella contestazione nella relativa sentenza. 7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrentt al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa d