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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33398/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale della medesima località, relativamente ai reati di cui ai nn., 2, 3, 5, e 7 della provvisoria imputazione.

La contestazione è relativa al trasferimento fraudolento di valori, ai delitti di autoriciclaggio e di favoreggiamento reale, commessi nell'esercizio dell'attività societaria, in concorso con i fratelli, gruppo di imprenditori che ha impartito direttive riguardanti la gestione delle società, come documentato dalle stesse intercettazioni telefoniche.

In sede di interrogatorio Lobello, si è osservato, non ha mai messo in discussione la fittizietà delle operazioni di intestazione, quanto l'aspetto soggettivo della preordinazione alla finalità di eludere le misure di prevenzione.

Tra le intestazioni fittizie, si apprende dalla lettura del provvedimento impugnato, assume rilevanza, innanzitutto, quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era contestata al capo 2, risultava costituita nel 2007 ed era stata intestata a [OSCURATO:PERSONA]; nel 2014 a [OSCURATO:PERSONA], con allargamento sociale e nel 2019 a [OSCURATO:PERSONA].

La compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca della costituzione societaria, era dimostrata dal fatto che costui, unitamente, appunto, a [OSCURATO:PERSONA], era delegato a operare, subito dopo la costituzione della società, sui conti correnti di essa e la struttura si era resa acquirente di una serie di rami d'azienda che appartenevano alla famiglia Lobello.

Lo stesso Daniele, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], risultava garante per alcuni finanziamenti che erano stati concessi alla Strade sud s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], durante una conversazione intercettata, aveva, poi, manifestato la volontà di svolgere lavori di giardinaggio presso il villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

In una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], fornitore delle società dei Lobello, Daniele aveva richiesto che l'ordine effettuato dal padre, Antonio, venisse fatturato da Strade sud s.r.l. o da [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di una commistione nella gestione societaria.

Più volte era stato intercettato [OSCURATO:PERSONA] mentre commentava l'annullamento di un'interdittiva antimafia del 2016, per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], si annotava che dal 2019 gli intestatari della società erano soggetti strettamente legati a [OSCURATO:PERSONA] (come [OSCURATO:PERSONA] che era la moglie).

Sull'intestazione fittizia riguardante la società "trivellazioni speciali" [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato procuratore generale, tanto che pubblicizzava i lavori della società come eseguiti dalla "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto la delega ad operare sui conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA] speciali s.r.l. e la società aveva operato come collettore di denaro che confluiva sui depositi attraverso pagamenti ad altre società della famiglia.

I gravi indizi attingevano anche la partecipazione all'intestazione della società [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità fittizia di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la dotazione iniziale della provvista è stata elargita dalle società dei Lobello e gli immobili dove si svolgeva l'attività erano stati affittati da Lobello.

Quanto all'elemento che costituisce oggetto di doglianza e che riguarda specificamente il profilo soggettivo si apprende che in primo luogo i rapporti dei Lobello (e dunque di Giuseppe, Antonio e Daniele) con le cosche di 'ndrangheta sono documentati anche dalle conversazioni intercettate. [OSCURATO:SOCIETA], le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cerminara attestavano, al pari, strette cointeressenze della famiglia imprenditoriale con la realtà ‘ndranghetista locale.

Era, dunque, elevato il rischio che a carico dei Lobello fosse esistente il pericolo di applicazione della misura di prevenzione e ciò derivava dalle tre interdittive antimafia, dal rigetto della richiesta di sottoposizione alle misure di cui agli artt. 34 e 34-bis D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 oltre che dalle motivazioni della decisione del Consiglio di Stato resa a gennaio 2020.

La conoscenza da parte dei Lobello dei rapporti con le cosche di ‘ndrangheta costituiva l'antefatto del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. i delitto che si era consumato nel 2016 dopo le interdittive antimafia a carico delle tre società.

Quanto alla notazione che si fosse fatto riferimento generalizzato ai tre Lobello, senza distinguerne le posizioni, il Tribunale ha richiamato la conversazione nell'incipit del titolo cautelare che ne riguardava le posizioni, sottolineando che nella conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava con 1-‘ 3 la madre indicava di non essere solo e opponeva la presenza dei fratelli (siamo in tre a comandare).

Erano, dunque, ritenute esistenti le esigenze cautela -i alla luce della propensione di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati legati all'esercizio della loro attività imprenditoriale.

La stessa disponibilità di altre società avrebbe avuto incidenza nel favorire la commissione di reati con la conseguenza che il solo mantenimento della misura cautelare avrebbe permesso di bloccare i collegamenti con la criminalità.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue.

I motivi di ricorso sono riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att., nei termini strettamente necessari alla motivazione.

2.1. Con il primo motivo si lamenta l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati ascritti, oltre alla violazione di legge e al vizio di motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] si deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione sul dolo specifico.

Il Tribunale aveva confermato l'esistenza di un fine specifico volto a eludere l'applicazione delle misure di prevenzione.

In questa logica sono stati valorizzati i rapporti tra la famiglia Lobello e le diverse articolazioni di mafia, in uno alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle interdittive antimafia.

La costruzione del delitto di intestazione fittizia era fallace, poiché la condotta non era stata posta in essere nel 2016, cioè dopo le interdittive antimafia, ma si sarebbe dovuta retrodatare al 2007-2008, data in cui era stata costituita la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] capo 2 era indicato come consumato il 27/11/2007, nove anni prima gli eventi per cui è processo.

Quanto al capo 3 il reato era commesso il 6/6/2009 ed erano irrilevanti i momenti successivi della procura generale e l'ampliamento dell'oggetto sociale.

L'errore del Tribunale della libertà era relativo all'aver iprocrastinato la condotta al 2016.

Quanto ai rilievi difensivi non si era, ancora, considerato che tutti i procedimenti penali che riguardavano i Lobello erano stati archiviati.

I rapporti tra la famiglia Lobello e i Rustico-Mazzagatti erano fuori discussione, ma non risultavano indicativi di alcunché.

Anche il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era risolto in un contatto solo in occasione dell'incendio della betoniera.

Per altro verso, e quanto alla sussistenza del dolo, al fine di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, la stessa richiesta avanzata dalla famiglia Lobello (e in particolare da [OSCURATO:PERSONA]) di applicazione del controllo giudiziario ex art 34 e 34-bis D.IL.vo 6 settembre 2011, n. 159, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ne escludeva la sussistenza.

La consulenza tecnica contabile aveva evidenziato la caratteristica dell'interposizione fittizia, essendo essa avvenuta senza spostamenti di capitale, da dover occultare nelle società ritenute fittizie.

Ciò era ricavabile dal capo 7 e dalla contestazione relativa all'intestazione del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla motivazione sull'elemento materiale del reato di intestazione fittizia, l'ordinanza era priva della motivazione.

L'elemento materiale prevedeva la necessità che la condotta fosse finalizzata a sottrarre il denaro o i beni alla possibilità di applicare la normativa in materia di misure di prevenzione, aspetto che non era stato esaminato nella motivazione del provvedimento impugnato.

2.2. Con separato motivo si lamenta, quanto ai capi di imputazione 2 e 3 la violazione dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett b) cod. proc. pen..

Risultava l'intervenuta prescrizione del reato sin dall'adozione della misura cautelare.

I reati erano stati commessi nel 2007 (quanto al capo 2), il 27/11/2007) e nel 2009 con conseguente decorso della prescrizione, trattandosi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti.

I fatti relativi alla gestione societaria e che non determinavano lo spostamento di capitale non erano idonei a integrare il fatto penalmente rilevante.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione oltre che su quello di inquinamento delle prove.

La misura degli arresti domiciliari, aveva ritenuto il Giudice per le indagini preliminari, fosse l'unica idonea a contenere il pericolo dei contatti con l'esterno.

Il Tribunale della libertà non aveva valorizzato l'esecuzione, al momento della misura cautelare jdi un sequestro preventivo delle società.

La misura anzidetta aveva sottratto la possibilità di gestire le società e di disporre delle scritture contabili.

Né si era spiegato perché la disponibilità di altre società, peraltro lecite, potesse incidere sui fini cautelari e quali benefici potesse trarre [OSCURATO:PERSONA] dai contatti con la criminalità organizzata.

Non sarebbe stata comprensibile una affermazione come quella assunta secondo cui la misura degli arresti domiciliari consentiva di limitare adeguatamente l'iniziativa imprenditoriale e delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.1.

Non tiene conto, innanzitutto l'impugnazione della funzione della norma incriminatrice prevista dall'art. 512-bis cod. pen. e dei presupposti richiesti perché sia integrata la fattispecie penalmente rilevante. li primo aspetto che va considerato, infatti, è l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, corrispondente alla repressione delle condotte finalizzate all'elusione delle "disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando", attuate sottraendo beni e utilità, riferibili all'agente, alle misure ablative (in essere o future) previste in quelle discipline, mediante il ricorso a meccanismi, negoziali o anche meramente fattuali, idonei a rappresentare l'apparente titolarità in capo a terzi di quei beni e di quelle utilità (funzione corrispondente all' «obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità»: Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, D. B., Rv. 276669).

La struttura del reato, pertanto, richiede l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità che abbiano formato oggetto degli atti giuridici o delle condotte che ne hanno consentito la fittizia intestazione a soggetti diversi dal titolare reale; inoltre, dovrà esser successivamente accertato che quei beni, quel denaro e quelle utilità siano suscettibili, per le condizioni soggettive del titolare reale, di formare oggetto di provvedimenti ablativi secondo la disciplina della misure di prevenzione.

Ove le condotte di intestazione fraudolenta abbiano ad oggetto beni individuati, che risultino - sulla scorta di elementi di prova - fittiziamente intestati a terzi, ma nella sostanziale disponibilità del soggetto chiamato a rispondere del reato, diviene quindi necessario acquisire la prova che il bene sia stato acquistato con risorse economiche o finanziarie riferibili al titolare reale.

Per tale motivo è stato più volte affermato il principio che non ritiene sufficiente, per l'integrazione del reato , «l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128; Sez. 6, n. 13938 del 17/03/2005, D'Amora, Rv. 231239).

Il fenomeno considerato può trovare realizzazione non solo attraverso il trasferimento di beni singolarmente individuati, ma anche mediante la costituzione o il trasferimento di attività d'impresa, eventualmente riferibili a persone giuridiche, così come ipotizzato nella vicenda oggetto della decisione del Tribunale.

Anche in questa ipotesi, dovrà essere individuata la fonte delle risorse destinate all'acquisto di quote societarie ovvero di quelle impiegate per i conferimenti - in denaro o in natura - necessari alla costituzione della società (sicché « in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, nen è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene, da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione»: Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Iacoviello, Rv. 274024).

Il trasferimento delle quote già esistenti, così come la costituzione ex novo di una società, non modifica il presupposto richiesto dalla norma.

1.1. La motivazione del provvedimento impugnato ha analizzato il compendio a disposizione, rilevando che per le tre società, in relazione alle quali era stata formulata la contestazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. le operazioni di trasferimento si fossero protratte fino al 30/5/2019 e al 9/6/2016, epoca in cui era stato operato l'ampliamento dell'oggetto sociale.

Quanto all'operazione sul Consorzio in data 2/2/2017 essa era un'iniziativa che derivava dall'interdittiva nei confronti della Cantieri edili s.r.l. e dunque era un'operazione doverosa.

Il provvedimento impugnato, contrariamente ; spiega le modalità di cessione delle quote, chiarendo come la società, costituita nel 2007 fosse stata intestata, nel 2014, a Giuseppe R:otella e nel 2019, a [OSCURATO:PERSONA].

Si sofferma sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], alla luce di quanto già indicato, chiarendo come egli fosse coinvolto nelle attività di fittizia intestazione e della gestione societaria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la motivazione risulta coerente per la società [OSCURATO:SOCIETA] speciali s.r.I., costituita nel 2009 e attribuita fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] con nomina di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 in qualità di procuratore generale della società e allargamento dei poteri di Rotella.

Sull'attività del Consorzio stabile Zeus si è osservato che il ruolo di Iiritano, come presidente, era divenuto operativo solo nel 2017, all'esito della emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della Cantieri edili [OSCURATO:SOCIETA] interessi economici, sino al 2017, avevano fatte riferimento e messo capo ad [OSCURATO:PERSONA].

Dopo gli eventi della Cantieri edili Lobello si era dimesso e ciò perché la società di cui era legale rappresentante era stata destinataria dell'interdittiva.

La motivazione è, dunque, adeguata e durante l'interrogatorio di garanzia Lobello non ha messo in discussione il dato di fittizietà delle intestazioni societarie e si è, piuttosto, lamentato del profilo soggettivo relativo alla preordinazione delle operazioni alla elusione delle disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione patrimoniale.

Quanto al terzo motivo, relativo alla impossibilità di applicare misure cautelari in presenza di una causa di estinzione del reato, si intende come abbia già operato questo tipo di scrutinio il Giudice per le indagini preliminari e il ricorso sul punto risulta generico e aspecifico.

Non si indicano, invero, elementi concreti né dati che possano dare conto della prescrizione, inducendo ad una specificazione del ragionamento e della ragione posta a fondamento della doglianza.

Quanto alle contestazioni di riciclaggiio, reimpiego e auto-riciclaggio l'operazione ha ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro pari ad euro 787.604,75 parte di 961.279,12 euro, proveniente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA] speciali s.r.1.;la somma era prelevata con assegni ed era versata su un conto di transito del Consorzio stesso e poi alla [OSCURATO:SOCIETA]. che provvedeva a fare una serie di bonifici a favore di altre società del gruppo Lobello.

Questa sequenza di operazioni, ha ritenuto il Tribunale, contribuiva ad ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro.

Lamenta la difesa che la tracciabilità di ogni operazione, avvenuta attraverso assegni e relativi bonifici, escludesse ogni possibile finalità elusiva.

Il ragionamento posto a fondamento del provvedimento impugnato è corretto e non può escludersi che la sequenza di bonifici e di operazioni, connotate da tracciabilità, segnasse un'iniziativa finalizzata ad eludere l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.

Invero, basta qui ribadire, uniformemente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, che il denaro trasferito da un conto corrente all'altro transitava prima su altri conti di società, comunque riferibili ai Lobello, con lo scopo di ostacolarne la provenienza.

Né la singola natura dell'operazione posta in essere è di per sé tale da escludere la ritenuta finalità elusiva, alla luce della possibile individuazione della provenienza e della relativa tracciabilità dello spostamento.

Basta qui annotare che le norme richiedono che attraverso l'operazione si renda maggiormente difficoltosa l'individuazione del tipo di operazione.

La maggiore difficoltà si caratterizza per la necessità di accertamenti non realizzabili ictu ocu/i e che devono essere compiuti attraverso l'incrocio di dati e poste che caratterizzano lo spostamento di provvista sui conti di transito e su quello finale (nella specie della [OSCURATO:SOCIETA]).Ha osservato il provvedimento impugnato che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto, escludafre la punibilità della condotta, perel:pérp-FiVédi concreb capacità decettiva.

Una interpretazione di tal fatta finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta, per il solo fatto di una successiva ricostruzione con la conseguenza di un'irrazionale applicazione dell'art. 648-terl cod. pen.

In tema di autoriciclaggio, invero, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Sez. 2, nr.7074 del 27/01/2021, P.M.T. c/ [OSCURATO:PERSONA]) e la decisione che incentra la condotta sull'immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Sez. 2, nr 36180 del 14/09/2021, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281967; Sez. 2 — nr. 16059 del 18/12/2019 (dep. 2020) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279407).

In questa logica sono state richiamate le conversazioni tra i ragionieri Fulciniti e Pasquino, relative a movimentazioni da effettuare per far quadrare i conti.

Ciò posto si evidenzia in fatto una pluralità di elementi che dà conto del ruolo dei fratelli Lobello nel settore imprenditoriale e, nella specie, e per quanto qui interessa, del comportamento anche di [OSCURATO:PERSONA] che unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] si era prodigato nell'attività del gruppo societario occultamente collegato.

Quanto al tema cautelare sviluppato al quinto motivo di ricorso il Tribunale del riesame ha dato una spiegazione adeguata all'aspetto segnalato nella doglianza e ha chiarito come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero dimostrato una propensione particolare alla devianza nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In questa logica si è ritenuto che entrambi possano continuare ad operare sul mercato avvalendosi della rete di benefici derivanti dalla contiguità alla criminalità mafiosa.

In questo senso il pericolo collegato all'esigenza probatoria, ha osservato il ricorrente, deve essere concreto e attuale, aspetto ritenuto nel provvedimento impugnato in termini generici e privi di concretezza.

Contrariamente l'ordinanza impugnata risponde in maniera adeguata sul punto, spiegando che la penetrazione nel mercato economico- imprenditoriale si collega alla disponibilità delle altre società di cui Lobello dispone e alla stessa esistenza dei relativi patrimoni aziendali di gran lunga superiori a quelli dei soggetti di diritto attinti dalla cautela.

La critica svolta ed i riferimenti ai sequestri operati non colgono, del resto, nel segno.

Non è, invero, quel dato idoneo a far cessare le esigenze cautelari proprio in ragione della ulteriore disponibilità dei compendi societari liberamente utilizzabili.

Ciò posto il Tribunale ha ritenuto che ricorresse la necessità di mantenere la misura del controllo domiciliare che consentiva di limitare adeguatamente l'iniziativa imprenditoriale e delittuosa, impedendo i contatti con soggetti terzi, fittizi intestatari che potevano indurre la reiterazione delle condotte illeci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale della medesima località, relativamente ai reati di cui ai nn., 2, 3, 5, e 7 della provvisoria imputazione. La contestazione è relativa al trasferimento fraudolento di valori, ai delitti di autoriciclaggio e di favoreggiamento reale, commessi nell'esercizio dell'attività societaria, in concorso con i fratelli, gruppo di imprenditori che ha impartito direttive riguardanti la gestione delle società, come documentato dalle stesse intercettazioni telefoniche. In sede di interrogatorio Lobello, si è osservato, non ha mai messo in discussione la fittizietà delle operazioni di intestazione, quanto l'aspetto soggettivo della preordinazione alla finalità di eludere le misure di prevenzione. Tra le intestazioni fittizie, si apprende dalla lettura del provvedimento impugnato, assume rilevanza, innanzitutto, quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era contestata al capo 2, risultava costituita nel 2007 ed era stata intestata a [OSCURATO:PERSONA]; nel 2014 a [OSCURATO:PERSONA], con allargamento sociale e nel 2019 a [OSCURATO:PERSONA]. La compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca della costituzione societaria, era dimostrata dal fatto che costui, unitamente, appunto, a [OSCURATO:PERSONA], era delegato a operare, subito dopo la costituzione della società, sui conti correnti di essa e la struttura si era resa acquirente di una serie di rami d'azienda che appartenevano alla famiglia Lobello. Lo stesso Daniele, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], risultava garante per alcuni finanziamenti che erano stati concessi alla Strade sud s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], durante una conversazione intercettata, aveva, poi, manifestato la volontà di svolgere lavori di giardinaggio presso il villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. In una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], fornitore delle società dei Lobello, Daniele aveva richiesto che l'ordine effettuato dal padre, Antonio, venisse fatturato da Strade sud s.r.l. o da [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di una commistione nella gestione societaria. Più volte era stato intercettato [OSCURATO:PERSONA] mentre commentava l'annullamento di un'interdittiva antimafia del 2016, per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], si annotava che dal 2019 gli intestatari della società erano soggetti strettamente legati a [OSCURATO:PERSONA] (come [OSCURATO:PERSONA] che era la moglie). Sull'intestazione fittizia riguardante la società "trivellazioni speciali" [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato procuratore generale, tanto che pubblicizzava i lavori della società come eseguiti dalla "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto la delega ad operare sui conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA] speciali s.r.l. e la società aveva operato come collettore di denaro che confluiva sui depositi attraverso pagamenti ad altre società della famiglia. I gravi indizi attingevano anche la partecipazione all'intestazione della società [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità fittizia di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la dotazione iniziale della provvista è stata elargita dalle società dei Lobello e gli immobili dove si svolgeva l'attività erano stati affittati da Lobello. Quanto all'elemento che costituisce oggetto di doglianza e che riguarda specificamente il profilo soggettivo si apprende che in primo luogo i rapporti dei Lobello (e dunque di Giuseppe, Antonio e Daniele) con le cosche di 'ndrangheta sono documentati anche dalle conversazioni intercettate. [OSCURATO:SOCIETA], le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cerminara attestavano, al pari, strette cointeressenze della famiglia imprenditoriale con la realtà ‘ndranghetista locale. Era, dunque, elevato il rischio che a carico dei Lobello fosse esistente il pericolo di applicazione della misura di prevenzione e ciò derivava dalle tre interdittive antimafia, dal rigetto della richiesta di sottoposizione alle misure di cui agli artt. 34 e 34-bis D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 oltre che dalle motivazioni della decisione del Consiglio di Stato resa a gennaio 2020. La conoscenza da parte dei Lobello dei rapporti con le cosche di ‘ndrangheta costituiva l'antefatto del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. i delitto che si era consumato nel 2016 dopo le interdittive antimafia a carico delle tre società. Quanto alla notazione che si fosse fatto riferimento generalizzato ai tre Lobello, senza distinguerne le posizioni, il Tribunale ha richiamato la conversazione nell'incipit del titolo cautelare che ne riguardava le posizioni, sottolineando che nella conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava con 1-‘ 3 la madre indicava di non essere solo e opponeva la presenza dei fratelli (siamo in tre a comandare). Erano, dunque, ritenute esistenti le esigenze cautela -i alla luce della propensione di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati legati all'esercizio della loro attività imprenditoriale. La stessa disponibilità di altre società avrebbe avuto incidenza nel favorire la commissione di reati con la conseguenza che il solo mantenimento della misura cautelare avrebbe permesso di bloccare i collegamenti con la criminalità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue. I motivi di ricorso sono riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att., nei termini strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo si lamenta l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati ascritti, oltre alla violazione di legge e al vizio di motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] si deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione sul dolo specifico. Il Tribunale aveva confermato l'esistenza di un fine specifico volto a eludere l'applicazione delle misure di prevenzione. In questa logica sono stati valorizzati i rapporti tra la famiglia Lobello e le diverse articolazioni di mafia, in uno alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle interdittive antimafia. La costruzione del delitto di intestazione fittizia era fallace, poiché la condotta non era stata posta in essere nel 2016, cioè dopo le interdittive antimafia, ma si sarebbe dovuta retrodatare al 2007-2008, data in cui era stata costituita la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] capo 2 era indicato come consumato il 27/11/2007, nove anni prima gli eventi per cui è processo. Quanto al capo 3 il reato era commesso il 6/6/2009 ed erano irrilevanti i momenti successivi della procura generale e l'ampliamento dell'oggetto sociale. L'errore del Tribunale della libertà era relativo all'aver iprocrastinato la condotta al 2016. Quanto ai rilievi difensivi non si era, ancora, considerato che tutti i procedimenti penali che riguardavano i Lobello erano stati archiviati. I rapporti tra la famiglia Lobello e i Rustico-Mazzagatti erano fuori discussione, ma non risultavano indicativi di alcunché. Anche il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era risolto in un contatto solo in occasione dell'incendio della betoniera. Per altro verso, e quanto alla sussistenza del dolo, al fine di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, la stessa richiesta avanzata dalla famiglia Lobello (e in particolare da [OSCURATO:PERSONA]) di applicazione del controllo giudiziario ex art 34 e 34-bis D.IL.vo 6 settembre 2011, n. 159, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ne escludeva la sussistenza. La consulenza tecnica contabile aveva evidenziato la caratteristica dell'interposizione fittizia, essendo essa avvenuta senza spostamenti di capitale, da dover occultare nelle società ritenute fittizie. Ciò era ricavabile dal capo 7 e dalla contestazione relativa all'intestazione del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla motivazione sull'elemento materiale del reato di intestazione fittizia, l'ordinanza era priva della motivazione. L'elemento materiale prevedeva la necessità che la condotta fosse finalizzata a sottrarre il denaro o i beni alla possibilità di applicare la normativa in materia di misure di prevenzione, aspetto che non era stato esaminato nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.2. Con separato motivo si lamenta, quanto ai capi di imputazione 2 e 3 la violazione dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett b) cod. proc. pen.. Risultava l'intervenuta prescrizione del reato sin dall'adozione della misura cautelare. I reati erano stati commessi nel 2007 (quanto al capo 2), il 27/11/2007) e nel 2009 con conseguente decorso della prescrizione, trattandosi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti. I fatti relativi alla gestione societaria e che non determinavano lo spostamento di capitale non erano idonei a integrare il fatto penalmente rilevante. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione oltre che su quello di inquinamento delle prove. La misura degli arresti domiciliari, aveva ritenuto il Giudice per le indagini preliminari, fosse l'unica idonea a contenere il pericolo dei contatti con l'esterno. Il Tribunale della libertà non aveva valorizzato l'esecuzione, al momento della misura cautelare jdi un sequestro preventivo delle società. La misura anzidetta aveva sottratto la possibilità di gestire le società e di disporre delle scritture contabili. Né si era spiegato perché la disponibilità di altre società, peraltro lecite, potesse incidere sui fini cautelari e quali benefici potesse trarre [OSCURATO:PERSONA] dai contatti con la criminalità organizzata. Non sarebbe stata comprensibile una affermazione come quella assunta secondo cui la misura degli arresti domiciliari consentiva di limitare adeguatamente l'iniziativa imprenditoriale e delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.1. Non tiene conto, innanzitutto l'impugnazione della funzione della norma incriminatrice prevista dall'art. 512-bis cod. pen. e dei presupposti richiesti perché sia integrata la fattispecie penalmente rilevante. li primo aspetto che va considerato, infatti, è l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, corrispondente alla repressione delle condotte finalizzate all'elusione delle "disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando", attuate sottraendo beni e utilità, riferibili all'agente, alle misure ablative (in essere o future) previste in quelle discipline, mediante il ricorso a meccanismi, negoziali o anche meramente fattuali, idonei a rappresentare l'apparente titolarità in capo a terzi di quei beni e di quelle utilità (funzione corrispondente all' «obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità»: Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, D. B., Rv. 276669). La struttura del reato, pertanto, richiede l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità che abbiano formato oggetto degli atti giuridici o delle condotte che ne hanno consentito la fittizia intestazione a soggetti diversi dal titolare reale; inoltre, dovrà esser successivamente accertato che quei beni, quel denaro e quelle utilità siano suscettibili, per le condizioni soggettive del titolare reale, di formare oggetto di provvedimenti ablativi secondo la disciplina della misure di prevenzione. Ove le condotte di intestazione fraudolenta abbiano ad oggetto beni individuati, che risultino - sulla scorta di elementi di prova - fittiziamente intestati a terzi, ma nella sostanziale disponibilità del soggetto chiamato a rispondere del reato, diviene quindi necessario acquisire la prova che il bene sia stato acquistato con risorse economiche o finanziarie riferibili al titolare reale. Per tale motivo è stato più volte affermato il principio che non ritiene sufficiente, per l'integrazione del reato , «l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128; Sez. 6, n. 13938 del 17/03/2005, D'Amora, Rv. 231239). Il fenomeno considerato può trovare realizzazione non solo attraverso il trasferimento di beni singolarmente individuati, ma anche mediante la costituzione o il trasferimento di attività d'impresa, eventualmente riferibili a persone giuridiche, così come ipotizzato nella vicenda oggetto della decisione del Tribunale. Anche in questa ipotesi, dovrà essere individuata la fonte delle risorse destinate all'acquisto di quote societarie ovvero di quelle impiegate per i conferimenti - in denaro o in natura - necessari alla costituzione della società (sicché « in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, nen è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene, da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione»: Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Iacoviello, Rv. 274024). Il trasferimento delle quote già esistenti, così come la costituzione ex novo di una società, non modifica il presupposto richiesto dalla norma. 1.1. La motivazione del provvedimento impugnato ha analizzato il compendio a disposizione, rilevando che per le tre società, in relazione alle quali era stata formulata la contestazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. le operazioni di trasferimento si fossero protratte fino al 30/5/2019 e al 9/6/2016, epoca in cui era stato operato l'ampliamento dell'oggetto sociale. Quanto all'operazione sul Consorzio in data 2/2/2017 essa era un'iniziativa che derivava dall'interdittiva nei confronti della Cantieri edili s.r.l. e dunque era un'operazione doverosa. Il provvedimento impugnato, contrariamente ; spiega le modalità di cessione delle quote, chiarendo come la società, costituita nel 2007 fosse stata intestata, nel 2014, a Giuseppe R:otella e nel 2019, a [OSCURATO:PERSONA]. Si sofferma sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], alla luce di quanto già indicato, chiarendo come egli fosse coinvolto nelle attività di fittizia intestazione e della gestione societaria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la motivazione risulta coerente per la società [OSCURATO:SOCIETA] speciali s.r.I., costituita nel 2009 e attribuita fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] con nomina di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 in qualità di procuratore generale della società e allargamento dei poteri di Rotella. Sull'attività del Consorzio stabile Zeus si è osservato che il ruolo di Iiritano, come presidente, era divenuto operativo solo nel 2017, all'esito della emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della Cantieri edili [OSCURATO:SOCIETA] interessi economici, sino al 2017, avevano fatte riferimento e messo capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Dopo gli eventi della Cantieri edili Lobello si era dimesso e ciò perché la società di cui era legale rappresentante era stata destinataria dell'interdittiva. La motivazione è, dunque, adeguata e durante l'interrogatorio di garanzia Lobello non ha messo in discussione il dato di fittizietà delle intestazioni societarie e si è, piuttosto, lamentato del profilo soggettivo relativo alla preordinazione delle operazioni alla elusione delle disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione patrimoniale. Quanto al terzo motivo, relativo alla impossibilità di applicare misure cautelari in presenza di una causa di estinzione del reato, si intende come abbia già operato questo tipo di scrutinio il Giudice per le indagini preliminari e il ricorso sul punto risulta generico e aspecifico. Non si indicano, invero, elementi concreti né dati che possano dare conto della prescrizione, inducendo ad una specificazione del ragionamento e della ragione posta a fondamento della doglianza. Quanto alle contestazioni di riciclaggiio, reimpiego e auto-riciclaggio l'operazione ha ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro pari ad euro 787.604,75 parte di 961.279,12 euro, proveniente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA] speciali s.r.1.;la somma era prelevata con assegni ed era versata su un conto di transito del Consorzio stesso e poi alla [OSCURATO:SOCIETA]. che provvedeva a fare una serie di bonifici a favore di altre società del gruppo Lobello. Questa sequenza di operazioni, ha ritenuto il Tribunale, contribuiva ad ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro. Lamenta la difesa che la tracciabilità di ogni operazione, avvenuta attraverso assegni e relativi bonifici, escludesse ogni possibile finalità elusiva. Il ragionamento posto a fondamento del provvedimento impugnato è corretto e non può escludersi che la sequenza di bonifici e di operazioni, connotate da tracciabilità, segnasse un'iniziativa finalizzata ad eludere l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato. Invero, basta qui ribadire, uniformemente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, che il denaro trasferito da un conto corrente all'altro transitava prima su altri conti di società, comunque riferibili ai Lobello, con lo scopo di ostacolarne la provenienza. Né la singola natura dell'operazione posta in essere è di per sé tale da escludere la ritenuta finalità elusiva, alla luce della possibile individuazione della provenienza e della relativa tracciabilità dello spostamento. Basta qui annotare che le norme richiedono che attraverso l'operazione si renda maggiormente difficoltosa l'individuazione del tipo di operazione. La maggiore difficoltà si caratterizza per la necessità di accertamenti non realizzabili ictu ocu/i e che devono essere compiuti attraverso l'incrocio di dati e poste che caratterizzano lo spostamento di provvista sui conti di transito e su quello finale (nella specie della [OSCURATO:SOCIETA]).Ha osservato il provvedimento impugnato che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto, escludafre la punibilità della condotta, perel:pérp-FiVédi concreb capacità decettiva. Una interpretazione di tal fatta finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta, per il solo fatto di una successiva ricostruzione con la conseguenza di un'irrazionale applicazione dell'art. 648-terl cod. pen. In tema di autoriciclaggio, invero, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Sez. 2, nr.7074 del 27/01/2021, P.M.T. c/ [OSCURATO:PERSONA]) e la decisione che incentra la condotta sull'immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Sez. 2, nr 36180 del 14/09/2021, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281967; Sez. 2 — nr. 16059 del 18/12/2019 (dep. 2020) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279407). In questa logica sono state richiamate le conversazioni tra i ragionieri Fulciniti e Pasquino, relative a movimentazioni da effettuare per far quadrare i conti. Ciò posto si evidenzia in fatto una pluralità di elementi che dà conto del ruolo dei fratelli Lobello nel settore imprenditoriale e, nella specie, e per quanto qui interessa, del comportamento anche di [OSCURATO:PERSONA] che unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] si era prodigato nell'attività del gruppo societario occultamente collegato. Quanto al tema cautelare sviluppato al quinto motivo di ricorso il Tribunale del riesame ha dato una spiegazione adeguata all'aspetto segnalato nella doglianza e ha chiarito come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero dimostrato una propensione particolare alla devianza nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. In questa logica si è ritenuto che entrambi possano continuare ad operare sul mercato avvalendosi della rete di benefici derivanti dalla contiguità alla criminalità mafiosa. In questo senso il pericolo collegato all'esigenza probatoria, ha osservato il ricorrente, deve essere concreto e attuale, aspetto ritenuto nel provvedimento impugnato in termini generici e privi di concretezza. Contrariamente l'ordinanza impugnata risponde in maniera adeguata sul punto, spiegando che la penetrazione nel mercato economico- imprenditoriale si collega alla disponibilità delle altre società di cui Lobello dispone e alla stessa esistenza dei relativi patrimoni aziendali di gran lunga superiori a quelli dei soggetti di diritto attinti dalla cautela. La critica svolta ed i riferimenti ai sequestri operati non colgono, del resto, nel segno. Non è, invero, quel dato idoneo a far cessare le esigenze cautelari proprio in ragione della ulteriore disponibilità dei compendi societari liberamente utilizzabili. Ciò posto il Tribunale ha ritenuto che ricorresse la necessità di mantenere la misura del controllo domiciliare che consentiva di limitare adeguatamente l'iniziativa imprenditoriale e delittuosa, impedendo i contatti con soggetti terzi, fittizi intestatari che potevano indurre la reiterazione delle condotte illeci
Sentenza Cassazione n. 33398/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris