CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SALIANO Gaetano e FUMAI Fabio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza che li aveva riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, di tentato furto pluriaggravato in concorso di veicolo in sosta e il SALIANO altresì di resistenza a pubblico ufficiale, e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione all'affermazione di responsabilità, assumendo la inadeguatezza del patri- monio indiziario posto a fondamento della decisione impugnata mentre FUMAI si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità dei ricorrenti, con particolare riferimento ai profili fattuali accertati e all'accertamento della respon- sabilità del SALTANO sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, del rico- noscimento da questa operato e del rinvenimento di un piede di porco all'interno del veicolo il cui conducente si era dato alla fuga. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le ri- sultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della dirninuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza e d'altro canto ha evidenziato i precedenti penali del prevenuto (in materia di armi e di reati contro il patrimonio) come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine come ragione di esclusione del beneficio in uno all'assenza di un compor- tamento collaborativo in sede processuale. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa- vorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso oli elementi positivi che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponderare. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il consi