CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 1957
Cassazione n. 19430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA]Annbrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati in relazione a reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e contro la pietà dei defunti. Con la medesima sentenza il Giudice condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Adamo. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA]Adamo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di condannare gli imputati D'Annbrosio e Recinelli al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente, benché la costituzione di parte civile fosse avvenuta solo nei riguardi dei due prevenuti e non anche degli altri due imputati. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]Adamo sia inammissibile. Premesso che la doglianza difensiva ha chiaramente ad oggetto un errore materiale, avendo il Giudice per le indagini preliminari, per un evidente refuso, condannato al pagamento delle spese di costituzione e di difesa sostenute dalla parte civile non i due imputati - il D'Ambrosio e il Recinelli - nei confronti dei quali l'azione civile era stata esercitata, ma gli altri due imputati, va detto che alla relativa correzione non può provvedere questa Corte di cassazione a norma dell'art. 619 cod. proc. pen., in presenza di una impugnazione che non è stata presentata anche per altri motivi e che dunque è inammissibile, ma il giudice che ha emesso la sentenza di patteggiannento a mente dell'art. 130 cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv. 278036). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Le peculiarità della vicenda giustificano, invece, la esclusione della condanna dello stesso ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] ili Ey r estensore [OSCURATO:PERSONA] '