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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06958/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 25/11/2019 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen., per avere occupato un'unità abitativa destinata a uso pubblico e di proprietà di ALER Milano.

Deduce:

1.1. "Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per erronea applicazione di norme, nonché omessa motivazione circa la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché in ordine all'erronea applicazione dell'art. 357 c.p. nella valutazione della prova disponibile".

Con il primo motivo la ricorrente deduce l'apparenza della motivazione in relazione alla nozione di attualità e imminenza del pericolo richiesto per la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità.

Aggiunge che i giudici hanno fatto errata applicazione dell'art. 357 cod.proc.pen., avendo erroneamente attribuito efficacia certificativa alla relazione di servizio redatta dall'assistente sociale.

Aggiunge che "la motivazione è poi carente, nella valutazione dello stato di necessità, per la mancata valutazione dei presupposti dell'azione, ossia del motivo del delitto, funzionale al riconoscimento dell'esimente.

L'arresto del padre dei figli e l'immediato rilascio dell'abitazione della famiglia, imposto in ragione di ciò, dal proprietario della stessa".

1.2. "Ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133 - 163 c.p. per l'erronea applicazione dell'art. 163 c.p. c.p. condizionata al pagamento della provvisionale".

Con il secondo motivo si sostiene che lo spontaneo rilascio dell'immobile avrebbe dovuto condurre a un esito diverso rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile.

Secondo la difesa «la Corte di appello di Milano aderendo acriticamente a quanto espresso dal Giudice di prime cure non ha valutato le reali condizioni economiche del condannato, rappresentate dalla palese incapacità di attendere costantemente e senza soluzione di continuità ai bisogni primari dei propri figli». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di appello ha dato risposta al gravame, osservando che non poteva ritenersi configurabile l'esimente dello stato di necessità, in quanto essa può operare solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative, come avvenuto nel caso in esame, con ciò richiamando l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha spiegato che «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia», (Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560 - 01).

A fronte di una decisione supportata da una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme a diritto, la ricorrente oppone delle argomentazioni manifestamente infondate, in quanto contrastanti con un pacifico orientamento di legittimità.

Quanto alla utilizzazione della relazione di servizio dell'assistente sociale, va rilevato come la deduzione non illustri la decisività della circostanza da essa dimostrata, così incorrendo nel vizio di aspecificità.

A tale riguardo va ricordato che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è aspecifico.

Va ricordato che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione», (Sez. 6 - , Sentenza n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01).

Nel caso in esame, nel motivo di ricorso si deduce che la Corte di appello non ha valutato "le reali condizioni economiche del condannato, rappresentate dalla palese incapacità della donna di attendere costantemente e senza soluzione di continuità ai bisogni primari propri e dei figli».

La deduzione, tuttavia, non va oltre la generica enunciazione della incapacità economica della donna, senza tuttavia illustrare elementi idonei a dimostrarne la concretezza ed effettività.

Da qui consegue che il motivo si presenta come un'asserzione apodittica, priva di reali censure e, in quanto tale, aspecifico. 3.

Quanto alle censure relative alla provvisionale, va ricordato che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 25/11/2019 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen., per avere occupato un'unità abitativa destinata a uso pubblico e di proprietà di ALER Milano. Deduce: 1.1. "Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per erronea applicazione di norme, nonché omessa motivazione circa la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché in ordine all'erronea applicazione dell'art. 357 c.p. nella valutazione della prova disponibile". Con il primo motivo la ricorrente deduce l'apparenza della motivazione in relazione alla nozione di attualità e imminenza del pericolo richiesto per la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità. Aggiunge che i giudici hanno fatto errata applicazione dell'art. 357 cod.proc.pen., avendo erroneamente attribuito efficacia certificativa alla relazione di servizio redatta dall'assistente sociale. Aggiunge che "la motivazione è poi carente, nella valutazione dello stato di necessità, per la mancata valutazione dei presupposti dell'azione, ossia del motivo del delitto, funzionale al riconoscimento dell'esimente. L'arresto del padre dei figli e l'immediato rilascio dell'abitazione della famiglia, imposto in ragione di ciò, dal proprietario della stessa". 1.2. "Ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133 - 163 c.p. per l'erronea applicazione dell'art. 163 c.p. c.p. condizionata al pagamento della provvisionale". Con il secondo motivo si sostiene che lo spontaneo rilascio dell'immobile avrebbe dovuto condurre a un esito diverso rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile. Secondo la difesa «la Corte di appello di Milano aderendo acriticamente a quanto espresso dal Giudice di prime cure non ha valutato le reali condizioni economiche del condannato, rappresentate dalla palese incapacità di attendere costantemente e senza soluzione di continuità ai bisogni primari dei propri figli». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di appello ha dato risposta al gravame, osservando che non poteva ritenersi configurabile l'esimente dello stato di necessità, in quanto essa può operare solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative, come avvenuto nel caso in esame, con ciò richiamando l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha spiegato che «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia», (Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560 - 01). A fronte di una decisione supportata da una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme a diritto, la ricorrente oppone delle argomentazioni manifestamente infondate, in quanto contrastanti con un pacifico orientamento di legittimità. Quanto alla utilizzazione della relazione di servizio dell'assistente sociale, va rilevato come la deduzione non illustri la decisività della circostanza da essa dimostrata, così incorrendo nel vizio di aspecificità. A tale riguardo va ricordato che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è aspecifico. Va ricordato che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione», (Sez. 6 - , Sentenza n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01). Nel caso in esame, nel motivo di ricorso si deduce che la Corte di appello non ha valutato "le reali condizioni economiche del condannato, rappresentate dalla palese incapacità della donna di attendere costantemente e senza soluzione di continuità ai bisogni primari propri e dei figli». La deduzione, tuttavia, non va oltre la generica enunciazione della incapacità economica della donna, senza tuttavia illustrare elementi idonei a dimostrarne la concretezza ed effettività. Da qui consegue che il motivo si presenta come un'asserzione apodittica, priva di reali censure e, in quanto tale, aspecifico. 3. Quanto alle censure relative alla provvisionale, va ricordato che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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