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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 36273/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 novembre del 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di truffa contestatogli, condannandolo, tuttavia, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.2.

Con sentenza del 17 marzo del 2021, la Corte di appello di Napoli, su appello dell'imputato e della parte civile, ha revocato il capo concernente le statuizioni civili, confermando, nel resto, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

3. Ricorre per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla individuazione del termine di prescrizione.

Secondo la ricorrente, trattandosi di truffa contrattuale, il momento consunnativo del reato avrebbe dovuto essere individuato allorquando l'imputato aveva conseguito, attraverso la sua attività decettiva, il profitto del reato; nella fattispecie, in ragione della ricostruzione dei fatti offerta in ricorso, l'imputato aveva ottenuto l'immobile oggetto di transazione con la persona offesa il 21 luglio del 2011, momento nel quale quest'ultima aveva, dal canto suo, perso la disponibilità del bene.

La Corte, peraltro, non avrebbe tenuto conto della contestazione all'imputato della recidiva reiterata, idonea ad incidere sul decorso del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.L'individuazione del momento consumativo del reato è stata individuata da entrambi i giudici di merito nel 1996, anno nel quale la persona offesa aveva versato all'imputato la somma di sedici milioni di lire in esito all'accordo intervenuto tra le parti viziato dalla condotta truffaldina del Picone.

Tale individuazione poggia su un accertamento di fatto non viziato logicamente e giuridicamente e, peraltro, conforme alla formulazione del capo di imputazione, che indica proprio la consegna da parte della persona offesa della somma prima precisata all'imputato, a coronamento della sua attività truffaldina, identificandola quale profitto del reato insieme a quella precedentemente versata.

La diversa ricostruzione offerta dalla ricorrente rimane relegata al merito del giudizio, non più rivedibile.

Per il che, il termine di prescrizione andava calcolato sulla base della disciplina antecedente alla Legge 5 dicembre del 2005 n. 285 e, dunque, anche tenendo conto della recidiva reiterata quale circostanza aggravante, che comportava un aumento pari alla metà; con la conseguenza che la prescrizione, sulla base degli artt. 157 e 161 cod. pen. nella vecchia formulazione, maturava in sette anni e sei mesi dal fatto, cui vanno aggiunti anni due e mesi quattro per le sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado, fino a ottobre del 2005, data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado la quale, come correttamente affermato dalla Corte di appello, nulla avrebbe potuto disporre in favore della parte civile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.09.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iente [OSCURATO:PERSONA] biotallevi DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 novembre del 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di truffa contestatogli, condannandolo, tuttavia, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.2. Con sentenza del 17 marzo del 2021, la Corte di appello di Napoli, su appello dell'imputato e della parte civile, ha revocato il capo concernente le statuizioni civili, confermando, nel resto, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione. 3. Ricorre per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla individuazione del termine di prescrizione. Secondo la ricorrente, trattandosi di truffa contrattuale, il momento consunnativo del reato avrebbe dovuto essere individuato allorquando l'imputato aveva conseguito, attraverso la sua attività decettiva, il profitto del reato; nella fattispecie, in ragione della ricostruzione dei fatti offerta in ricorso, l'imputato aveva ottenuto l'immobile oggetto di transazione con la persona offesa il 21 luglio del 2011, momento nel quale quest'ultima aveva, dal canto suo, perso la disponibilità del bene. La Corte, peraltro, non avrebbe tenuto conto della contestazione all'imputato della recidiva reiterata, idonea ad incidere sul decorso del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.L'individuazione del momento consumativo del reato è stata individuata da entrambi i giudici di merito nel 1996, anno nel quale la persona offesa aveva versato all'imputato la somma di sedici milioni di lire in esito all'accordo intervenuto tra le parti viziato dalla condotta truffaldina del Picone. Tale individuazione poggia su un accertamento di fatto non viziato logicamente e giuridicamente e, peraltro, conforme alla formulazione del capo di imputazione, che indica proprio la consegna da parte della persona offesa della somma prima precisata all'imputato, a coronamento della sua attività truffaldina, identificandola quale profitto del reato insieme a quella precedentemente versata. La diversa ricostruzione offerta dalla ricorrente rimane relegata al merito del giudizio, non più rivedibile. Per il che, il termine di prescrizione andava calcolato sulla base della disciplina antecedente alla Legge 5 dicembre del 2005 n. 285 e, dunque, anche tenendo conto della recidiva reiterata quale circostanza aggravante, che comportava un aumento pari alla metà; con la conseguenza che la prescrizione, sulla base degli artt. 157 e 161 cod. pen. nella vecchia formulazione, maturava in sette anni e sei mesi dal fatto, cui vanno aggiunti anni due e mesi quattro per le sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado, fino a ottobre del 2005, data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado la quale, come correttamente affermato dalla Corte di appello, nulla avrebbe potuto disporre in favore della parte civile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.09.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iente [OSCURATO:PERSONA] biotallevi DEPOSI
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