CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1991
Cassazione n. 29894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] O Sed MicheM ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure e la responsabilità penale dell'imputato per il delitto aggravato di furto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che le doglianze inerenti alla mancata prova di un tentativo di appropriazione del computer da parte dell'imputato sono manifestamente infondate, atteso che - come evidenziato dalla Corte di Appello - i suddetto bene era stato rinvenuto in un punto, (nel balcone), diverso da quello in cui la proprietaria lo aveva lasciato (all'interno del negozio); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il