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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 49382/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (primo motivo), sia con riguardo al diniego di circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, posto che, come puntualizza la sentenza impugnata, non risulta precisato né quali siano state le cause della asserita crisi di liquidità, e, segnatamente, se la crisi delle acciaierie ILVA, principale committente della ditta dell'imputato, abbia determinato il mancato pagamento di crediti o una carenza di commesse, né se siano stati apprestati rimedi per fronteggiare tale situazione; Considerato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate in quanto le determinazioni della sentenza impugnata inerenti al trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte d'appello evidenzia la presenza di un precedente, relativo al reato di omessa dichiarazione per l'anno 2010, integrante la recidiva specifica ed infraquinquennale, nonché la gravità della condotta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (primo motivo), sia con riguardo al diniego di circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, posto che, come puntualizza la sentenza impugnata, non risulta precisato né quali siano state le cause della asserita crisi di liquidità, e, segnatamente, se la crisi delle acciaierie ILVA, principale committente della ditta dell'imputato, abbia determinato il mancato pagamento di crediti o una carenza di commesse, né se siano stati apprestati rimedi per fronteggiare tale situazione; Considerato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate in quanto le determinazioni della sentenza impugnata inerenti al trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte d'appello evidenzia la presenza di un precedente, relativo al reato di omessa dichiarazione per l'anno 2010, integrante la recidiva specifica ed infraquinquennale, nonché la gravità della condotta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide
Sentenza Cassazione n. 49382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris