CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Verona in data 18/3/20228 che ha applicato all 'imputato la pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 56-605 e 628 cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce "l'inosservanza dell'art. 444, comma 2, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen". 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito e/o manifestamente infondato. Invero, a prescindere dalla risoluzione della questione se sia ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l 'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (contra Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014), nel caso in esame il ricorso - peraltro del tutto generico non specificandosi quale delle cause di proscioglimento il giudice del merito avrebbe omesso di apprezzare - si fonda su un erroneo presupposto di fatto, ossia che il giudice abbia omesso un tale apprezzamento, allorquando, invece, risulta essere stato specificamente svolto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis