CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 36687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25097-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA S. TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; Ric. 2021 n. 25097 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello stato nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Potenza, proponeva opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002 avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale aveva disposto la revoca dell’ammissione al beneficio per carenza dei requisiti reddituali. Fissata l‘udienza di trattazione, e nella resistenza del Ministero della Giustizia, spiegava intervento anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere interesse all’accoglimento del ricorso anche a tutela della propria posizione, avendo peraltro il difensore dichiarato di rinunciare al ricorso. Il Tribunale adito, con ordinanza del 22 settembre 2021, dichiarava inammissibile l’opposizione. In primo luogo, rilevava che essendo stato impugnato un provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio spese dello Stato, la legittimazione ad opporsi spettava unicamente alla parte ammessa, e non anche al difensore che può dolersi solo della liquidazione dei compensi. Ric. 2021 n. 25097 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Non poteva poi spiegare alcuna efficacia l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], essendo l’originaria inammissibilità assorbente rispetto alle successive vicende processuali. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c. Assume di avere spiegato intervento adesivo autonomo, con il quale ha proposto una domanda nei confronti di tutte le parti già presenti nel giudizio, così che il Tribunale non avrebbe potuto non decidere sulla sua richiesta, solo in ragione dell’inammissibilità dell’opposizione originariamente avanzata dal suo difensore. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ancorché si imponga una parziale correzione della motivazione della decisione impugnata. Non è più in discussione il principio affermato dal Tribunale e che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in opposizione avanzato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la Ric. 2021 n. 25097 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire; Cass. n. 21997/2018; Cass. n. 16424/2020). Tuttavia la conclusione in punto di inammissibilità anche della domanda avanzata sotto forma di intervento ad opera della parte inizialmente ammessa al beneficio scaturisce, non tanto e non solo dalla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione avanzata dal suo difensore, quanto dal rilievo della tardività della stessa richiesta proposta in forma di intervento, atteso che trattandosi pur sempre della presentazione di un rimedio oppositorio, la sua ammissibilità resta condizionata al rispetto del termine perentorio per la sua proposizione. Occorre a tal fine avere riguardo alla natura impugnatoria del procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002, ed alla precisazione, scaturente dall’intervento del giudice delle leggi, secondo cui l‘opposizione de qua, anche a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 152/2011, resta assoggettata al termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opponendo (Corte Cost. n. 106/2016), e comunque al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4735/2020; Cass. n. 5661/2022). Nella specie, come si ricava dalla stessa narrazione dei fatti compiuta in ricorso, il decreto di revoca dell’ammissione del Ric. 2021 n. 25097 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -5- ricorrente al detto beneficio è intervenuto in data 23/10/2018 ed è stato comunicato al difensore del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (determinando quindi la decorrenza del termine di trenta giorni per la sua opposizione). A fronte della tempestiva opposizione avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma inammissibile per difetto di legittimazione, l’intervento è stato proposto dal [OSCURATO:PERSONA] solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi ben oltre il termine perentorio dettato per la proposizione dell’opposizione, ed al quale deve reputarsi assoggettata anche l‘eventuale richiesta del ricorrente, ove non proposta sotto forma di autonoma opposizione, ma nelle forme dell’intervento, non potendo tale modalità di esercizio del diritto di azione consentire di derogare al rispetto dei termini perentori dettati dalla legge (cfr. Cass. n. 24064/2006, per l’inammissibilità dell’intervento nei giudizi di carattere impugnatorio, ove l’intervento avvenga oltre la scadenza del termine perentorio, dettato per l’impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo Ric. 2021 n. 25097 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -6- di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a tit