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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37023/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17663_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di assoluzione per intervenuta depenalizzazione ex art. 1, d.

Igs. n. 8 del 2016 con riferimento all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (in sintesi, si duole la difesa per non avere la Corte d'appello riconosciuto la fattispecie base di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, fatto non più previsto dalla legge come reato; erra quindi la Corte d'appello nel ritenere che l'introduzione di TLE sotto la soglia dei 10 kg. ove aggravata ex art. 291-ter, D.P.R. n. 43 del 1973 costituirebbe ancora reato, in quanto ciò contraddice la ratio della depenalizzazione operata con il d.

Igs. n. 8 del 2016, che all'art. 1, comma 2 afferma espressamente che la depenalizzazione di cui al primo comma si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono punti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, non potendo intendersi la previsione del comma 2 - secondo cui "in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato" - in modo difforme dalla chiara ratio della norma, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamandosi a sostegno, Cass. n. 42285/2017); rilevato che, con un secondo motivo di ricorso, la difesa del predetto ricorrente ha detto il vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 179, cod. proc. pen., attesa la nullità della contestazione del reato di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (in sintesi, si sostiene che, essendo stata detta ipotesi di reato depenalizzata, l'autore della condotta non può essere ritenuto penalmente responsabile del reato di contrabbando per quantitativi di TLE fino a 10 kg. convenzionali; l'imputazione, pertanto, avrebbe dovuto essere formulata diversamente, individuando quali elementi essenziali del reato l'art. 291-ter, comma 1 e 2, lett. d), cod. proc. pen., e non la condotta base di cui all'art. 291- bis, d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto non più prevista dalla legge come reato; quanto sopra avrebbe determinato la violazione dell'art. 179, cod. proc. pen. incidendo sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale); ritenuto che il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, come chiaramente argomentato a pag. 2 della sentenza impugnata, essendo state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art 291-ter, d.P.R. n. 43 del 1973, escludono che il fatto ascritto al ricorrente rientri tra le condotte depenalizzate, in quanto la loro sussistenza determina la configurabilità di una fattispecie autonoma di reato, punita con la reclusione e la multa, che non rientra tra le condotte di cui al d.

Igs. n. 8 del 2016; che, tale motivazione, oltre che in fatto, è del tutto corretta anche in diritto, essendosi infatti affermato che la depenalizzazione è limitata ai fatti, puniti con la sola pena pecuniaria, riconducibili alla fattispecie base di reato, mentre restano puniti quale illecito penale i fatti riconducibili ad ipotesi aggravate che prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva (come nei casi previsti dall'art. 296 t.u.l.d. per la recidiva nel contrabbando o, ancora, le aggravanti di cui all'art. 291-ter, come nel caso di specie), dovendo ora tali fattispecie considerarsi quali autonome figure di reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (cfr. Sez. 3, n. 4000 del 5/11/2020, Liccardo, in motivazione; Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).

Ed invero, a tale ultima disposizione deve appunto attribuirsi, per un verso, il significato di confermare l'operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili all'ipotesi base, per altro verso, quello di negarla invece per i fatti riconducibili alle ipotesi aggravate, stante l'esplicita precisazione che, ora, esse «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (art. 8, comma 2, ult. parte, d.lgs. n. 8 del 2016); ritenuto, infine che anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato perché inerente a violazione di norma processuale insussistente; correttamente, infatti, la Corte d'appello, argomentando sull'identica eccezione oggetto del secondo motivo di appello, replicato senza alcuna novità critica in sede di legittimità, esclude la sussistenza di qualsivoglia patologia dell'imputazione, non essendovi contestazione di un fatto diverso da quello ritenuto in sentenza, avendo il primo giudice proceduto solo a riqualificare quale fattispecie autonoma di una condotta pluriaggravata; che, infine, tale motivazione, è assolutamente corretta in diritto, non potendo peraltro ritenersi sussistente la dedotta nullità assoluta per violazione dell'art. 179, cod. proc pen. in quanto ciò avrebbe inciso sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, posto che, nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi di mancata contestazione tout court di circostanze aggravanti (unica che determinerebbe la nullità assoluta: Sez. 1, n. 156 del 13/01/1994, Rv. 196646 - 01), ma di riqualificazione giuridica del reato, contestato in fatto correttamente dal Pubblico Ministero, come si evince dalla lettura del capo di imputazione in cui veniva espressamente dato atto della circostanza che il fatto dell'introduzione di TLA pe-r,un quantitativo inferiore a 10 kg. era aggravato perché commessovun mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato e che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentava alterazioni e modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia, aggravante tipizzata nell'art. 291-ter, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17663_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di assoluzione per intervenuta depenalizzazione ex art. 1, d. Igs. n. 8 del 2016 con riferimento all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (in sintesi, si duole la difesa per non avere la Corte d'appello riconosciuto la fattispecie base di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, fatto non più previsto dalla legge come reato; erra quindi la Corte d'appello nel ritenere che l'introduzione di TLE sotto la soglia dei 10 kg. ove aggravata ex art. 291-ter, D.P.R. n. 43 del 1973 costituirebbe ancora reato, in quanto ciò contraddice la ratio della depenalizzazione operata con il d. Igs. n. 8 del 2016, che all'art. 1, comma 2 afferma espressamente che la depenalizzazione di cui al primo comma si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono punti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, non potendo intendersi la previsione del comma 2 - secondo cui "in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato" - in modo difforme dalla chiara ratio della norma, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamandosi a sostegno, Cass. n. 42285/2017); rilevato che, con un secondo motivo di ricorso, la difesa del predetto ricorrente ha detto il vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 179, cod. proc. pen., attesa la nullità della contestazione del reato di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (in sintesi, si sostiene che, essendo stata detta ipotesi di reato depenalizzata, l'autore della condotta non può essere ritenuto penalmente responsabile del reato di contrabbando per quantitativi di TLE fino a 10 kg. convenzionali; l'imputazione, pertanto, avrebbe dovuto essere formulata diversamente, individuando quali elementi essenziali del reato l'art. 291-ter, comma 1 e 2, lett. d), cod. proc. pen., e non la condotta base di cui all'art. 291- bis, d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto non più prevista dalla legge come reato; quanto sopra avrebbe determinato la violazione dell'art. 179, cod. proc. pen. incidendo sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale); ritenuto che il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, come chiaramente argomentato a pag. 2 della sentenza impugnata, essendo state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art 291-ter, d.P.R. n. 43 del 1973, escludono che il fatto ascritto al ricorrente rientri tra le condotte depenalizzate, in quanto la loro sussistenza determina la configurabilità di una fattispecie autonoma di reato, punita con la reclusione e la multa, che non rientra tra le condotte di cui al d. Igs. n. 8 del 2016; che, tale motivazione, oltre che in fatto, è del tutto corretta anche in diritto, essendosi infatti affermato che la depenalizzazione è limitata ai fatti, puniti con la sola pena pecuniaria, riconducibili alla fattispecie base di reato, mentre restano puniti quale illecito penale i fatti riconducibili ad ipotesi aggravate che prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva (come nei casi previsti dall'art. 296 t.u.l.d. per la recidiva nel contrabbando o, ancora, le aggravanti di cui all'art. 291-ter, come nel caso di specie), dovendo ora tali fattispecie considerarsi quali autonome figure di reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (cfr. Sez. 3, n. 4000 del 5/11/2020, Liccardo, in motivazione; Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Ed invero, a tale ultima disposizione deve appunto attribuirsi, per un verso, il significato di confermare l'operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili all'ipotesi base, per altro verso, quello di negarla invece per i fatti riconducibili alle ipotesi aggravate, stante l'esplicita precisazione che, ora, esse «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (art. 8, comma 2, ult. parte, d.lgs. n. 8 del 2016); ritenuto, infine che anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato perché inerente a violazione di norma processuale insussistente; correttamente, infatti, la Corte d'appello, argomentando sull'identica eccezione oggetto del secondo motivo di appello, replicato senza alcuna novità critica in sede di legittimità, esclude la sussistenza di qualsivoglia patologia dell'imputazione, non essendovi contestazione di un fatto diverso da quello ritenuto in sentenza, avendo il primo giudice proceduto solo a riqualificare quale fattispecie autonoma di una condotta pluriaggravata; che, infine, tale motivazione, è assolutamente corretta in diritto, non potendo peraltro ritenersi sussistente la dedotta nullità assoluta per violazione dell'art. 179, cod. proc pen. in quanto ciò avrebbe inciso sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, posto che, nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi di mancata contestazione tout court di circostanze aggravanti (unica che determinerebbe la nullità assoluta: Sez. 1, n. 156 del 13/01/1994, Rv. 196646 - 01), ma di riqualificazione giuridica del reato, contestato in fatto correttamente dal Pubblico Ministero, come si evince dalla lettura del capo di imputazione in cui veniva espressamente dato atto della circostanza che il fatto dell'introduzione di TLA pe-r,un quantitativo inferiore a 10 kg. era aggravato perché commessovun mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato e che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentava alterazioni e modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia, aggravante tipizzata nell'art. 291-ter, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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