CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34550/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UR9KQ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73 D.P. R. n. 309/90 per la detenzione illecita di oltre cinque chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1.Con il primo motivo, mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine al mancato avviso nel decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen. , come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d. legs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 2.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla mancata specificazione dell'esatto ambito di movimento riconosciuto in favore dell'imputato, in relazione alla determinazione delle prescrizioni comuni in forza di sostituzione con la pena sostitutiva breve di cui all'art. 53-bis I. n. 689/81. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, secondo e terzo motivo non sono consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Quanto al secondo motivo, inoltre, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità (Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639 - 01).3. Il quarto motivo non è consentito dalla legge, non versandosi in pena illegale, in quanto non si tratta di pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. P.Q.M