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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11037/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito della contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 16 aprile 2019, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 26 aprile 2024 della Corte di appello di Palermo, lamentando vizio di motivazione (motivo n. 1) e violazione di legge (motivo n. 2)

2. Con il primo motivo contesta l'an della responsabilità dell'imputato, non essendo stati a suo avviso accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Con l'ulteriore motivo lamenta la mancata verifica nel caso di specie della definitività della precedente contestazione del 21 gennaio 2019, presupposto indefettibile per la condanna penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 8-12), che appare diffusa, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

In particolare, la Core territoriale ha specificamente accertato (p. 8) la definitività del precedente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., iion ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito della contravvenzione di cui all'art. 7, comma 15-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 16 aprile 2019, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 26 aprile 2024 della Corte di appello di Palermo, lamentando vizio di motivazione (motivo n. 1) e violazione di legge (motivo n. 2) 2. Con il primo motivo contesta l'an della responsabilità dell'imputato, non essendo stati a suo avviso accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Con l'ulteriore motivo lamenta la mancata verifica nel caso di specie della definitività della precedente contestazione del 21 gennaio 2019, presupposto indefettibile per la condanna penale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 8-12), che appare diffusa, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In particolare, la Core territoriale ha specificamente accertato (p. 8) la definitività del precedente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., iion ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso