CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, quale giudice del riesame ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Al ricorrente è stato contestato di essere il mandante dell'attività di spaccio materialmente posta in essere da Mullaj, Alfarano e Trottatore. uT)/(i 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Falasca sulla base di conversazioni telefoniche di tenore non univoco, ben potendosi queste prestare ad una lettura alternativa afferente alla lecita attività di ristorazione svolta dal medesimo. Il riferimento al credito vantato dal Falasca nei confronti del Mullaj e la sua volontà di sostituire l'Alfarano troverebbero giustificazione nella gestione economica ed organica del locale del Falasca quale emerge dalla documentazione commerciale allegata in sede di riesame; detta argomentazione risulterebbe parimente logica ed anzi caratterizzata da maggiore persuasività che il Collegio della cautela ha omesso di adeguatamente apprezzare. Il contenuto delle intercettazioni sulla cui base è stata fondata l'esistenza della gravità indiziaria in ordine al ruolo di mandante del ricorrente non avrebbe un carattere univoco, essendo possibile, in assenza di accertata condotta materiale posta in essere dagli altri indagati, che le due conversazioni valorizzate fossero estranee al contesto delittuoso: non si comprende come la semplice fornitura di viveri in favore del Trottatore potrebbe rappresentare attività di supporto a quella delittuosa da costui commessa. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa riqualificazione dei fatti contestati nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. La decisione sarebbe illogica, sia per il limitato numero di episodi contestati (appena due), sia per l'attribuzione - in assenza di una contestazione afferente ad associazione dedita al narcotraffico - di un ruolo dirigenziale incompatibile con il mero concorso di persone nel reato. Il Tribunale avrebbe negato il dedotto carattere episodico delle condotte sulla base di indagini ancora in corso; detto elemento, oltre che incompatibile con la gravità indiziaria richiesta ai fini della qualificazione giuridica del fatto, è smentito dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'accusa in assenza di ulteriori novità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in considerazione dell'adeguata motivazione resa dal Tribunale della cautela e deve essere rigettato.2. In ordine al primo motivo attraverso cui si censura la gravità indiziaria in ordine agli episodi oggetto di contestazione provvisoria, deve ribadirsi il principio di diritto ormai pacifico di questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2.1. Il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al ruolo di mandante del Falasca in ordine all'illecita cessione di sostanza stupefacente materialmente posta in essere da Mullaj, Alfarano e Trottatore nelle giornate del 10 e 13 agosto 2021, ruolo ricostruito sulla base della interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, al contempo escludendo che il contenuto delle stesse potesse essere afferente ai prospettati rapporti commerciali esistenti tra il ricorrente ed il Mulaj, e ciò anche in ragione delle risultanze e osservazione degli investigatori. 2.2. Il ricorrente tenta di accreditare, attraverso un ritenuto possibile alternativo significato, un senso differente al contenuto delle intercettazioni rispetto a quello assegnato dal Giudici della cautela nonché dal Giudice delle indagini preliminari. Secondo consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabber, Rv. 263715); il principio di diritto è stato ribadito recentemente (tra le tante decisioni anche da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337) che ha avuto modo di precisare che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Sotto tale aspetto è lo stesso ricorrente che, a prescindere dall'apodittica affermazione secondo cui il significato dato dal Tribunale del riesame delle captazioni sarebbe illogico, finisce per ammettere che allo stesso è possibile assegnare un distinto ed alternativo significato, in tal modo implicitamente ammettendo che la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dall'essere manifestamente illogico ed irragionevole, semplicemente si presterebbe ad una distinta lettura. La lettura data, a ben vedere, risulta altresì coerente nella parte in cui il Tribunale - recependo la parte dell'ordinanza genetica da cui emerge come il ricorrente impartisse disposizioni agli spacciatori tanto da rappresentare una loro sostituzione, lamentando il mancato pagamento dei crediti in ordine all'approvvigionamento di precedenti forniture - dà atto degli accertamenti in ordine agli spostamenti degli spacciatori di cui si aveva contezza proprio dalle analizzate captazioni. 3. Le espresse ragioni che hanno portato il Tribunale a ritenere che il ricorrente fosse il mandante e, segnatamente, il concorrente morale, seppure non direttamente osservato cedere sostanza stupefacente del tipo cocaina agli acquirenti e consumatori, portano a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso attraverso il quale la difesa del Falasca censura la ritenuta qualificazione della condotta contestata in via provvisoria ex art. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 in luogo della ipotesi lieve di cui al comma 5 della stessa disposizione. Anche in tal caso la difesa tenta di minimizzare la valenza assegnata agli episodi di spaccio monitorati, asseritamente non idonei, in assenza di una contestazione di natura associativa, ad integrare l'accusa di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. Il realtà il Tribunale della cautela ha valorizzato la complessiva condotta del Falasca mettendo in evidenza che il ruolo assegnato, lungi dal risultare illogico rispetto alla fattispecie contestata che non prevedeva l'ipotesi associativa, dà conto della diretta diponibilità della prestazione di spacciatori in quanto a diretto contatto ed a servizio del medesimo, evenienza significativa che spiega le ragioni che hanno portato - allo stato degli atti - ad escludere, a prescindere dalla quantità dello stupefacente ceduto e dal numero degli episodi accertati, la lieve offensività compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.Nondimeno si osserva che, la condotta reiterata e strutturata messa in risalto dal Tribunale non avrebbe in alcun modo inciso sulle esigenze cautelari che non hanno formato oggetto di censura in sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare carcerario del ricorrente - seguito all'aggravamento intervenuto medio tempore - impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla