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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1983

Cassazione n. 24675/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del furto pluriaggravato di gas metano; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è genericamente formulato, in quanto non si confronta con l'analitica motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata), limitandosi a dedurre l'insussistenza di un sufficiente quadro probatorio; - che il secondo motivo - afferente al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria - è indeducibile in quanto la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si è limitata a dedurre la necessità di assumere il mezzo di prova richiesta, laddove la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza dell'assunto difensivo (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione delle censure difensive - è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, avendo omesso, la difesa, finanche di indicare i profili di censura in ipotesi pretermessi; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del furto pluriaggravato di gas metano; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è genericamente formulato, in quanto non si confronta con l'analitica motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata), limitandosi a dedurre l'insussistenza di un sufficiente quadro probatorio; - che il secondo motivo - afferente al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria - è indeducibile in quanto la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si è limitata a dedurre la necessità di assumere il mezzo di prova richiesta, laddove la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza dell'assunto difensivo (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione delle censure difensive - è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, avendo omesso, la difesa, finanche di indicare i profili di censura in ipotesi pretermessi; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris