Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07251/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, 733, 639, II e IV comma, 635 comma II, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche agendo con il tag "Smog", deteriorato, danneggiato, deturpato ed imbrattato un numero cospicuo di mezzi pubblici, muri stradali, facciate di immobili pubblici e privati facenti parte anche del storia-artistico nazionale ed internazionale, tra l'aprile del 2015 ed il settembre 2016, è stato assolto da tale imputazione con sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/2/2022 "per la particolare tenuità del fatto".

2. Avverso tale sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale suddetto ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi di impugnazione: - Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per essersi applicata tale causa di non punibilità al di fuori dei casi previsti, ed in contrasto con i principi espressi in materia da questa Corte di Cassazione, non essendo applicabile l'esimente in parola ai reati necessariamente abituali né a quelli eventualmente abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica né, comunque, ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate. - Violazione del combinato disposto dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 131 bis cod. pen. per aver invocato il Tribunale di Firenze l'astratta possibilità applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nel caso di reato continuato ex art. 81 cpv. cod. pen., richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, però, con una pluralità di sentenze ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità nel caso di reati continuati posti in essere con condotte reiterate per un arco temporale significativo, anche se ben più breve di quello di un anno e cinque mesi contestato al Nardini.

3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

Premesso che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. (Sez. 7, Ordinanza n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406), deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto .in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U , n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064) La sentenza del Tribunale di Firenze, a fronte di una cospicua pluralità di condotte criminose reiterate nel tempo, non si è in alcun modo uniformata a tali principi, avendo riconosciuto l'applicabilità della causa di non punibilità in parola senza rendere conto di alcuna valutazione del periodo di tempo nel quale sono state realizzate le condotte contestate (un anno e cinque mesi secondo il capo di imputazione) né della gravità delle singole condote. e ( della tipologia dei beni giuridici protetti (secondo l'imputazione "facenti parte anche deljstoriori- artistico nazionale ed internazionale"), né dell'intensità del dolo (a fronte di un'imputazione che contemplava anche scritte "rimbiancate ancora"). 6: La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen., per nuovo giudizio che si uniformi ai principi dinanzi richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso il 10 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, 733, 639, II e IV comma, 635 comma II, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche agendo con il tag "Smog", deteriorato, danneggiato, deturpato ed imbrattato un numero cospicuo di mezzi pubblici, muri stradali, facciate di immobili pubblici e privati facenti parte anche del storia-artistico nazionale ed internazionale, tra l'aprile del 2015 ed il settembre 2016, è stato assolto da tale imputazione con sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/2/2022 "per la particolare tenuità del fatto". 2. Avverso tale sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale suddetto ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi di impugnazione: - Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per essersi applicata tale causa di non punibilità al di fuori dei casi previsti, ed in contrasto con i principi espressi in materia da questa Corte di Cassazione, non essendo applicabile l'esimente in parola ai reati necessariamente abituali né a quelli eventualmente abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica né, comunque, ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate. - Violazione del combinato disposto dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 131 bis cod. pen. per aver invocato il Tribunale di Firenze l'astratta possibilità applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nel caso di reato continuato ex art. 81 cpv. cod. pen., richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, però, con una pluralità di sentenze ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità nel caso di reati continuati posti in essere con condotte reiterate per un arco temporale significativo, anche se ben più breve di quello di un anno e cinque mesi contestato al Nardini. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Premesso che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. (Sez. 7, Ordinanza n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406), deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto .in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U , n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064) La sentenza del Tribunale di Firenze, a fronte di una cospicua pluralità di condotte criminose reiterate nel tempo, non si è in alcun modo uniformata a tali principi, avendo riconosciuto l'applicabilità della causa di non punibilità in parola senza rendere conto di alcuna valutazione del periodo di tempo nel quale sono state realizzate le condotte contestate (un anno e cinque mesi secondo il capo di imputazione) né della gravità delle singole condote. e ( della tipologia dei beni giuridici protetti (secondo l'imputazione "facenti parte anche deljstoriori- artistico nazionale ed internazionale"), né dell'intensità del dolo (a fronte di un'imputazione che contemplava anche scritte "rimbiancate ancora"). 6: La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen., per nuovo giudizio che si uniformi ai principi dinanzi richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso il 10 novem
Sentenza Cassazione n. 07251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris