CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 18 settembre 2018 del Tribunale di Livorno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione (ex Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (in riferimento alla gravità dei fatti e all'entità delle conseguenze dannose procurate alle persone offese, vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, terzultimo capoverso); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso