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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30943/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 16/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 22/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge riguardo alla procedibilità dell'azione stante la mancanza di querela della società ENI.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata chiarisce senza tema di smentita che la persona offesa, costituitasi parte civile non era l'ENI ma la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la questione non era stata sottoposta alla Corte con l'atto di appello impedendo ogni accertamento concreto in ordine alla fondatezza della censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 16/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 22/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge riguardo alla procedibilità dell'azione stante la mancanza di querela della società ENI. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata chiarisce senza tema di smentita che la persona offesa, costituitasi parte civile non era l'ENI ma la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la questione non era stata sottoposta alla Corte con l'atto di appello impedendo ogni accertamento concreto in ordine alla fondatezza della censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il
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