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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29210/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7311/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), avvocato, in giudizio in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]'AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.DELL’ABRUZZO, SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], n. 849/6/2018,depositata il 07/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], creditore nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, notificava atto di pignoramento presso terzi all'Agenzia delle entrate di Pescara, allegando che la società debitrice vantasse a sua volta presunti crediti d'imposta.

L'Amministrazione, a seguito di verifiche sulla posizione fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA], negava l'esistenza di crediti liquidi, certi ed esigibili e si opponeva al pignoramento.

2. Il giudice dell'esecuzione dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della commissione tributaria di primo grado, assegnando al creditore procedente termine per instaurazione di apposito giudizio di accertamento dell'esistenza o meno del predetto credito d'imposta, costituente l'obbligo del terzo pignorato.

3. Il creditore instaurava, quindi, il giudizio avanti alla CTP di Pescara che, con sentenza del 5/07/2011, dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo che difettasse l'esistenza di un atto impugnabile avanti al giudice tributario.

4. Il ricorrente presentava appello alla CTR dell’Abruzzo che, vista la decisione della Corte di Cassazione nel frattempo adita dal [OSCURATO:PERSONA] per la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che aveva confermato la giurisdizione del secondo, rimetteva la causa alla Commissione provinciale ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 546/1992.

5. La CTP disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e, previa istruttoria documentale, rilevava l'esistenza di un credito Ires della società di euro 7.843,00, non più utilizzabile in quanto la società era cessata in data 30/09/2014, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28/10/2014 e dalle dichiarazioni non si evidenziavano imposte da versare.

Pertanto, respingeva la richiesta del ricorrente di considerare gli importi compensati nelle more del giudizio, per il fatto che precedentemente l'Agenzia non poteva disporre su tali crediti che potevano essere liberamente utilizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

6. Con riferimento alle spese di lite la CTP rilevava che “Vista la complessitàe la particolarità delle questioni trattate le spese del giudizio devono essere integralmente compensate”.

7. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma limitatamente alla statuizione relativa alle spese di giudizio e chiedendo la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.

8. [OSCURATO:PERSONA] regionale, con sentenza n. 849/6/2018, depositata il 7/09/2108, rigettava il ricorso.

9. Avverso la predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con sei motivi, illustrati con deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.

Resiste l’Amministrazione con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per travisamento della ratio decidendi della sentenza appellata.

Il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delleFinanze e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati.

In data 2/10/2023 il ricorrente ha depositato istanza di rinvio per consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio da parte della CTR. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i sei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 548 ss., 552 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , e dei principi in materia di liquidazione delle spese di giudizio ed assegnazione dei crediti pignorati, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'appellante fosse risultato soccombente nei precedenti gradi dello stesso giudizio di accertamento del credito; -la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 3 e 4 c.p.c. e dei principi di diritto in materia di motivazione delle sentenze (artt. 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 111, co. 5 e 6 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c.),in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , e la nullità della sentenza in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'appellante fosse risultato soccombente nei precedenti gradi dello stesso giudizio di accertamento del credito; -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di considerare che oggetto del giudizio fosse l'accertamento del credito pignorato e che la domanda di assegnazione del credito pignorato era stata proposta dall'appellante inavvertitamente solo in una delle numerose memorie da questi depositate nel corso dell'ultima e concitata fase del giudizio; - la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , con riguardo alla compensazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado; -la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente rigettato la domanda di condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata; - l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c., e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente rigettato la domanda di condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata.

Preliminarmente, non può accogliersi la richiesta di acquisizione del fascicolo di merito proposta dal ricorrente, perché non specificamente articolata con riguardo al contenuto degli atti rilevante in relazione ai motivi di ricorso.

2. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili in quanto non criticano la ratio decidendi della statuizione impugnata di compensazione delle spese, motivata non in relazione ad una ipotetica soccombenza dell’appellante nei precedenti gradi di giudizio, bensì con riguardo alla “complessità e (…) particolarità delle questioni trattate”.

3. Il quarto motivo è fondato.

L’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. poirilevato che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale, in relazione al testo come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. 3.1 La disposizione in esame, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili ‘a priori’, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157/2019; n. 1950/2022).

3.2. Nel caso in esame occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 15413/2011; n. 3977/2020).

3.3. Nella fattispecie deve rilevarsi che i giudici di appello non si sono attenuti ai criteri ora richiamati, in quanto la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la CTR limitata a disporre la compensazione in ragione della “complessità e (…) particolarità delle questioni trattate”.

4. In conclusione, dichiarati inammissibili i primi tre motivi, accolto il quarto ed assorbiti il quinto e sesto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7311/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), avvocato, in giudizio in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]'AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.DELL’ABRUZZO, SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], n. 849/6/2018,depositata il 07/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], creditore nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, notificava atto di pignoramento presso terzi all'Agenzia delle entrate di Pescara, allegando che la società debitrice vantasse a sua volta presunti crediti d'imposta. L'Amministrazione, a seguito di verifiche sulla posizione fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA], negava l'esistenza di crediti liquidi, certi ed esigibili e si opponeva al pignoramento. 2. Il giudice dell'esecuzione dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della commissione tributaria di primo grado, assegnando al creditore procedente termine per instaurazione di apposito giudizio di accertamento dell'esistenza o meno del predetto credito d'imposta, costituente l'obbligo del terzo pignorato. 3. Il creditore instaurava, quindi, il giudizio avanti alla CTP di Pescara che, con sentenza del 5/07/2011, dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo che difettasse l'esistenza di un atto impugnabile avanti al giudice tributario. 4. Il ricorrente presentava appello alla CTR dell’Abruzzo che, vista la decisione della Corte di Cassazione nel frattempo adita dal [OSCURATO:PERSONA] per la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che aveva confermato la giurisdizione del secondo, rimetteva la causa alla Commissione provinciale ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 546/1992. 5. La CTP disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e, previa istruttoria documentale, rilevava l'esistenza di un credito Ires della società di euro 7.843,00, non più utilizzabile in quanto la società era cessata in data 30/09/2014, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28/10/2014 e dalle dichiarazioni non si evidenziavano imposte da versare. Pertanto, respingeva la richiesta del ricorrente di considerare gli importi compensati nelle more del giudizio, per il fatto che precedentemente l'Agenzia non poteva disporre su tali crediti che potevano essere liberamente utilizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Con riferimento alle spese di lite la CTP rilevava che “Vista la complessitàe la particolarità delle questioni trattate le spese del giudizio devono essere integralmente compensate”. 7. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma limitatamente alla statuizione relativa alle spese di giudizio e chiedendo la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. 8. [OSCURATO:PERSONA] regionale, con sentenza n. 849/6/2018, depositata il 7/09/2108, rigettava il ricorso. 9. Avverso la predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con sei motivi, illustrati con deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. Resiste l’Amministrazione con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per travisamento della ratio decidendi della sentenza appellata. Il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delleFinanze e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. In data 2/10/2023 il ricorrente ha depositato istanza di rinvio per consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio da parte della CTR. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i sei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia: - la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 548 ss., 552 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , e dei principi in materia di liquidazione delle spese di giudizio ed assegnazione dei crediti pignorati, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'appellante fosse risultato soccombente nei precedenti gradi dello stesso giudizio di accertamento del credito; -la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 3 e 4 c.p.c. e dei principi di diritto in materia di motivazione delle sentenze (artt. 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 111, co. 5 e 6 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c.),in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , e la nullità della sentenza in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'appellante fosse risultato soccombente nei precedenti gradi dello stesso giudizio di accertamento del credito; -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di considerare che oggetto del giudizio fosse l'accertamento del credito pignorato e che la domanda di assegnazione del credito pignorato era stata proposta dall'appellante inavvertitamente solo in una delle numerose memorie da questi depositate nel corso dell'ultima e concitata fase del giudizio; - la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , con riguardo alla compensazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado; -la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente rigettato la domanda di condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata; - l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c., e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente rigettato la domanda di condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata. Preliminarmente, non può accogliersi la richiesta di acquisizione del fascicolo di merito proposta dal ricorrente, perché non specificamente articolata con riguardo al contenuto degli atti rilevante in relazione ai motivi di ricorso. 2. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili in quanto non criticano la ratio decidendi della statuizione impugnata di compensazione delle spese, motivata non in relazione ad una ipotetica soccombenza dell’appellante nei precedenti gradi di giudizio, bensì con riguardo alla “complessità e (…) particolarità delle questioni trattate”. 3. Il quarto motivo è fondato. L’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. poirilevato che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale, in relazione al testo come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. 3.1 La disposizione in esame, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili ‘a priori’, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157/2019; n. 1950/2022). 3.2. Nel caso in esame occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 15413/2011; n. 3977/2020). 3.3. Nella fattispecie deve rilevarsi che i giudici di appello non si sono attenuti ai criteri ora richiamati, in quanto la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la CTR limitata a disporre la compensazione in ragione della “complessità e (…) particolarità delle questioni trattate”. 4. In conclusione, dichiarati inammissibili i primi tre motivi, accolto il quarto ed assorbiti il quinto e sesto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra
Sentenza Cassazione n. 29210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris