CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia in punto di falsità del sinistro stradale e sia in punto di determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, avendo anche escluso il contrasto di giudicati rispetto all'assoluzione della Versante (la persona falsamente indicata come vittima di un investimento) conseguente alla falsa testimonianza resa dalla Tramontano nel procedimento a carico della predetta; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis&l giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ridcar o rosé-, [OSCURATO:PERSONA]