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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25260/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 novembre 2025 veniva confermata la sentenza del tribunale di Ravenna del 25 giugno 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stata dichiarata colpevole dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati come commessi, quale legale rappresentante e presidente dell'ente P.A.S. ([OSCURATO:PERSONA]), secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta configurabilità del dolo specifico del reato in esame.

In sintesi, la difesa della ricorrente deduce violazione di legge sostanziale, segnatamente l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in punto di elemento soggettivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe affermato il dolo specifico in via presuntiva, cioè come se fosse "in re ipsa".

L'argomentazione difensiva muove dalla premessa che il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 richiede il dolo specifico, consistente nella finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.

La doglianza, quindi, non riguarda un mero difetto di motivazione, ma l'erronea applicazione della norma incriminatrice: la Corte territoriale avrebbe "convertito" un elemento strutturale del fatto tipico (lo scopo di evasione) in una conseguenza automatica della condotta materiale (emissione e successivo utilizzo delle fatture).

La difesa sostiene che la sentenza impugnata: (i) avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico sulla base della mera emissione delle fatture e della loro utilizzazione da parte della società destinataria; (ii) avrebbe valorizzato unicamente la "utilità economica" per il destinatario, senza individuare elementi dimostrativi della volontà specifica dell'imputata di consentire l'evasione altrui; (iii) avrebbe dunque operato un ragionamento inferenziale "automatico", in contrasto col principio per cui il fine di evasione deve essere oggetto di specifico accertamento e non può essere presunto dalla sola idoneità oggettiva della condotta.

Pur rubricato come violazione di legge, il motivo contiene anche una critica di metodo motivazionale, nella misura in cui lamenta che la sentenza non chiarisce quale sia l'elemento probatorio diretto del fine di evasione, non spiega perché le risultanze istruttorie difensive siano state ritenute irrilevanti e non esplicita il percorso logico che consentirebbe di attribuire alla ricorrente la piena consapevolezza del disegno evasivo.

Tali passaggi, però, vengono spesi dalla difesa della ricorrente come indice del fatto che l'errore non è solo "argomentativo", bensì è l'esito di una errata applicazione del paradigma legale dell'art. 8, che imporrebbe un accertamento qualitativamente più rigoroso sullo scopo.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova e per omessa valutazione di elementi decisivi. 2In sintesi, la difesa della ricorrente richiama la nozione (tipica nella giurisprudenza di legittimità) di travisamento come errore percettivo sul contenuto testuale della prova, cioè attribuzione alla prova di un contenuto oggettivamente diverso da quello reale.

Su questa base contesta che la Corte d'appello abbia affermato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] agiva "di concerto" con la ricorrente e che tale condotta "non finiva che favorire solo" il destinatario, costruendo dunque una trama partecipativa consapevole.

Secondo il ricorso, tale "concerto" non emergerebbe dalle deposizioni: (i) D'[OSCURATO:PERSONA] (udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di essere stata lei a redigere le fatture e la [OSCURATO:PERSONA], a richiesta di chiarimenti, chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] chi le avesse materialmente redatte, valorizzando la difesa tale profilo come indice di non conoscenza/estraneità operativa); (ii) [OSCURATO:PERSONA] (udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il quale avrebbe riferito che la [OSCURATO:PERSONA] gestiva il personale e la ricerca del personale mentre la [OSCURATO:PERSONA] curava la contabilità e le fatture e, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] era (o risultava) socia insieme alla [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, la difesa della ricorrente intenderebbe dimostrare che, dalle testimonianze, risulta non solo una separazione di funzioni (nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] si occupava del personale e dell'organizzazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] della contabilità e della fatturazione), ma anche una competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] sulle fatture (anche per la qualità di socia), con conseguente assenza di una condotta "coordinata" o concertata, indice sintomatico di estraneità, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA] proprio su chi avesse redatto le fatture.

Da ciò discende la censura: se la Corte d'appello fonda la prova del coinvolgimento della ricorrente (e, in prospettiva, del dolo specifico) sull'assunto del "concerto", ma tale assunto non è riscontrabile nel contenuto reale delle dichiarazioni, allora la motivazione è viziata da travisamento.

Il ricorso affianca alla distorsione percettiva anche l'omessa considerazione di elementi reputati decisivi, in particolare: la circostanza che l'intera gestione contabile fosse demandata alla [OSCURATO:PERSONA] e/o a professionisti, e l'assenza di prove della consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa il collegamento finalistico dei contributi nel concorso.

È significativo che la ricorrente richiami l'assunto secondo cui, nel concorso di persone, è essenziale la "consapevolezza del collegamento finalistico dei vari contributi", che qui si assume non provata: l'omessa valutazione di tale requisito, o la sua affermazione senza base fattuale, costituirebbe vizio della motivazione.

Il motivo evidenzia che il travisamento inficerebbe "l'intero ragionamento probatorio", con ricadute dirette sul punto qualificante del processo: la configurazione del dolo specifico dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000.

In altri termini, il vizio di motivazione non viene prospettato come fine a sé stesso, ma come ragione 3per cui l'accertamento del dolo (e della partecipazione) sarebbe logicamente e probatoriamente infondato.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod. pen.

In sintesi, il ricorso denuncia vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).

La difesa della ricorrente articola due macro-profili: 1) errata valutazione dei parametri di offensività (la Corte d'appello, secondo la difesa, avrebbe misurato la gravità dell'offesa solo sull'entità del danno erariale, omettendo la valutazione complessiva dei parametri richiesti - quali natura dell'offesa, modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, ecc. -, e quindi avrebbe fornito una motivazione monca e riduttiva, non coerente con il giudizio complessivo imposto dall'art. 131-bis); 2) erronea valutazione dell'abitualità (la Corte avrebbe ritenuto sussistente la preclusione dell'istituto per "abitualità" basandosi sulla pluralità delle fatture emesse; la difesa obietta che la contestazione riguarderebbe un'unica operazione economica sostanzialmente unitaria, e che la pluralità dei documenti, da sola, non basterebbe a dimostrare abitualità nel senso ostativo proprio dell'art. 131-bis).

Il ricorso elenca una serie di circostanze che, a suo dire, avrebbero imposto una motivazione diversa (o l'applicazione dell'art. 131-bis), tra cui: (i) evasione relativamente contenuta rispetto alla soglia di punibilità; (ii) prestazioni oggetto delle fatture concretamente svolte (circostanza valorizzata come riduzione dell'offensività); (iii) condotta episodica, riferita a un unico periodo d'imposta, non sistematica; (iv) imputata priva di ruolo attivo nella predisposizione delle fatture, affidata a professionisti esterni; (v) assenza di precedenti per reati tributari o della stessa indole.

Anche qui la ricorrente non contesta in astratto l'esistenza dell'istituto, bensì la tenuta logico-giuridica della motivazione di diniego: motivazione ritenuta viziata per parzialità del parametro (valorizzazione del solo danno erariale) e per erronea sussunzione del requisito dell'abitualità (la pluralità di fatture equivarrebbe ad abitualità), oltre che per la mancata valorizzazione di elementi fattuali ritenuti favorevoli.

3. In data 3 maggio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] alle argomentazioni relative alla prova della sussistenza del dolo necessario ad integrare il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 contestato, la Corte di appello non si è affatto limitata ad affermare un sillogismo automatico tra emissione e finalità di consentire a terzi l'utilizzazione, mettendo in evidenza il 4ruolo di amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al ritenuto travisamento delle risultanze dei mezzi di prova, la difesa non riesce ad evidenziare alcuna illogicità, finendo in sostanza per chiedere una rivalutazione in fatto, preclusa in questa sede.

Del pari, infine, accurata appare la motivazione in ordine alla negazione di operatività dell'art. 131-bis cod. pen., facendosi riferimento al numero di fatture (9) ed al complessivo e significativo importo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.

2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell'impugnazione, specialmente a fronte delle plurime censure di vizio motivazionale, è utile una ricognizione della vicenda processuale.

L'imputazione concerne il delitto di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato dalla continuazione, contestato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio fondatore e legale rappresentante dell'ente denominato P.A.S. - [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione accolta in sentenza, la P.A.S. - formalmente qualificata come ente di volontariato e, come tale, fruitrice del regime fiscale agevolato ex

I. n. 398/1991 - avrebbe emesso, negli anni 2016-2017, 13 fatture nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo complessivo di circa C 273.700, relative a prestazioni di "inserimento sociale ed accoglienza".

Le fatture sarebbero state solo parzialmente corrispondenti a prestazioni effettivamente rese, il cui valore reale - desunto dai costi del personale e dai flussi bancari - era stimato in circa C 75.000, con una drastica sproporzione tra fatturato dichiarato ed effettive entrate (pari a C 68.700).

Il surplus di fatturazione è stato qualificato come sovrafatturazione quantitativa, ritenuta integrativa dell'inesistenza oggettiva dell'operazione penalmente rilevante (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, Moiseev, Rv. 278378 - 01, richiamata espressamente nella sentenza di primo grado, la quale afferma che la nozione di operazioni inesistenti include anche la sovrafatturazione quantitativa, quale divergenza tra realtà commerciale ed espressione documentale).

La difesa aveva articolato davanti ai giudici di merito plurime doglianze, tra le quali - per quanto qui rileva - si segnalano: (i) l'asserita esistenza delle prestazioni, più ampie della mera somministrazione di personale (comprensive di gestione organizzativa); (ii) la mancata prova dell'effettivo utilizzo delle fatture da parte della società destinataria in dichiarazione fiscale; (iii) la estraneità soggettiva 5dell'imputata alla materiale redazione delle fatture, attribuita alla commercialista; (iv) la conseguente insussistenza del dolo specifico di evasione, richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000.

Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato, disattendendo le difese sul dolo specifico con una motivazione articolata su più livelli.

Il Tribunale ha valorizzato il dato per cui la condotta contestata era finalisticamente orientata a consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione delle imposte, mediante l'indicazione di costi artificialmente aumentati.

La sproporzione macroscopica tra costi reali della manodopera (€ 74.794,38), fatture emesse (€ 273.700) e somme effettivamente incassate (€ 68.700), è stata ritenuta incompatibile con una spiegazione lecita e indicativa, secondo regole di comune esperienza, di una operazione consapevolmente gonfiata.

Il Tribunale ha poi implicitamente aderito all'orientamento secondo cui, per l'art. 8, il perfezionamento del reato prescinde dall'effettivo utilizzo delle fatture, essendo sufficiente l'emissione al fine di consentire l'evasione (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01, secondo cui il reato di cui all'art. 8 è reato di pericolo, che si consuma con l'emissione del documento, indipendentemente dall'uso successivo). [OSCURATO:SOCIETA] alla tesi difensiva circa la paternità materiale delle fatture, il giudice ha osservato che anche a prescindere dagli obblighi di controllo ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'imputata risultava beneficiaria finale dell'operazione, posto che la società destinataria era di fatto da lei gestita.

Ne ha tratto la conclusione che, quand'anche la commercialista avesse materialmente redatto i documenti, la [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere quantomeno a titolo di concorso morale, con piena consapevolezza della finalità evasiva.

Il dolo specifico è stato inferito anche dall'uso strumentale del regime agevolato del terzo settore, pur in assenza dei requisiti, dalla sistematicità delle fatturazioni e dall'entità complessiva dell'evasione.

3. La Corte d'appello di Bologna ha integralmente confermato la decisione di primo grado, respingendo in modo espresso le doglianze sul dolo specifico.

In particolare, la Corte ha ritenuto non plausibile che le sole attività amministrative potessero giustificare un incremento dei costi fino al quadruplo; ha poi ritenuto decisivo, ai fini soggettivi, il fatto che non residuassero crediti ma solo fatture contabilizzate; ancora, ha ritenuto irrilevante la mancata prova dell'uso in dichiarazione, in difetto di una spiegazione alternativa razionale.

Infine, ha ritenuto logicamente coerente l'inferenza del dolo dalla complessiva operazione elusiva, resa possibile dalla sovrafatturazione.

La Corte ha valorizzato inoltre il contesto illecito complessivo (falsa qualificazione come ente di volontariato), quale ulteriore elemento sintomatico dell'intenzionalità fraudolenta.

In tale contesto, va 6ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari, nella specie, l'entità dell'importo, la reiterazione delle fatture e i rapporti tra emittente e destinatario (Sez. 3, n. 12537 del 29/01/2015, R, Rv. 263000 - 01, in tema di reati sessuali).

A ciò va aggiunto quanto affermato dalla giurisprudenza sovranazionale (CGUE, C-409/04, caso Teleos; CGUE, C-354/03, caso Optigen) che, in materia di IVA, afferma che la frode può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di una prova "diretta" dell'intento soggettivo.

4. La Corte d'appello, infine, tratta il secondo motivo di appello, con cui era stata invocata la particolare tenuità del fatto, e lo dichiara "inaccoglibile", offrendo una motivazione dedicata.

La Corte valorizza principalmente alcuni elementi.

Anzitutto, la pluralità delle fatture e la reiterazione: la condotta è articolata su "numerose fatture" con "cadenza mensile" e si è protratta "per due annualità", indice di una certa strutturazione (profilo che incide sulle modalità della condotta ex art. 131-bis e, in generale, sul disvalore).

In secondo luogo, l'importo complessivo elevato: l'ammontare del fatturato complessivo pari a € 273.700, indicato come "molto elevato" e pari al "quadruplo" dello stimabile costo.

Ciò porta la Corte d'appello a ritenere "parallelamente" elevata anche l'imposta "lucrata" dalla società beneficiaria.

Tali elementi "la distanziano decisamente" dalla nozione di particolare tenuità, che quindi "non può essere riconosciuta".

La Corte d'appello, pur con motivazione relativamente sintetica, si colloca dentro il perimetro tipico dell'art. 131-bis, che richiede una valutazione su modalità della condotta, esiguità del danno o pericolo, non abitualità (anche in senso "fattuale", cioè come non serialità/strutturazione), e - nella versione vigente - anche la condotta susseguente (se rilevante e dedotta).

Nel caso di specie, la Corte fonda il diniego soprattutto su modalità della condotta (serialità e durata) e (non) esiguità dell'offesa (importi).

La Corte d'appello usa la serialità ("numerose fatture", "due annualità", "cadenza mensile") come argomento contro la tenuità.

È un'impostazione compatibile con l'idea che, per l'art. 131-bis, cod. pen., la non abitualità non coincide con l'incensuratezza, ma richiede che il fatto non presenti connotati di ripetitività e non sia "strutturato".

L'art. 131-bis, cod. pen., per come formulato e interpretato in giurisprudenza, rende, del resto, centrale una valutazione complessiva della condotta e dell'offesa.

5. Tanto premesso, tutti i motivi sono inammissibili.

6. Anzitutto, lo è il primo motivo.

76.1. Il ricorso, come anticipato, deduce violazione di legge sostanziale sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato il dolo specifico dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in modo "presuntivo", quasi fosse "in re ipsa", così "convertendo" l'elemento teleologico ("al fine di consentire a terzi l'evasione") in una conseguenza automatica della mera emissione della fattura e della sua utilità economica per il destinatario.

6.2. La censura, pur rubricata come violazione di legge, mira anche a denunciare una motivazione ritenuta insufficiente sul "perché" dell'intento evasivo, lamentando che non sarebbero stati valorizzati elementi difensivi (prestazioni più ampie; esternalizzazione della contabilità; ruolo della commercialista), e che mancherebbe una "prova diretta" della volontà di agevolare l'evasione altrui.

6.3. La sentenza d'appello pur non sviluppando un'argomentazione "dogmatica" sul dolo specifico, ribadisce l'inferenza dal quadro fattuale (sovrafatturazione, mancata corrispondenza tra fatturato e incassi, gestione di fatto della società destinataria) e stigmatizza l'inconcludenza logica della prospettazione difensiva.

Il motivo, invero, prospetta che il dolo specifico sarebbe stato "automaticamente" desunto dalla condotta materiale.

Tuttavia, dalle motivazioni delle decisioni di merito emerge che il dolo è stato desunto non già dalla sola emissione, ma da un complesso di indici convergenti: sproporzione marcata tra costi reali e fatture, incassi incomparabilmente inferiori al fatturato, assenza di crediti residui, rapporto di sostanziale coincidenza soggettiva tra emittente e destinatario (gestione di fatto della società), e contesto di utilizzo improprio di un regime agevolativo.

In tale cornice, la doglianza scivola su un terreno di merito, perché contesta la "sufficienza" degli indizi e chiede, in sostanza, una diversa lettura dei fatti.

E, in sede di legittimità, ciò è inammissibile se non si dimostra una vera violazione del paradigma legale o un vizio motivazionale qualificato.

La Corte d'appello, del resto, confuta specificamente la tesi difensiva secondo cui il costo sarebbe giustificato dall'attività organizzativa, reputandola non plausibile ("quadruplo") e comunque non idonea a spiegare l'asimmetria "fatture/incassi" e l'assenza di crediti residui.

6.4. A fronte di ciò, la censura che l'intento evasivo sia stato ritenuto "in re ipsa" non ha pregio, perché la motivazione d'appello esplicita le ragioni inferenziali, e soprattutto evidenzia l'assenza di una tesi alternativa ragionevole che spieghi la sovrafatturazione in un contesto di sostanziale coincidenza di interessi tra emittente e destinatario.

Il motivo si espone dunque alla declaratoria di manifesta infondatezza, nella misura in cui, pur rubricato come violazione di legge, si risolve in una contestazione della valutazione indiziaria del dolo, senza individuare un vero errore di sussunzione o una contraddizione radicale della motivazione.

87. Anche il secondo motivo è inammissibile.

7.1. La difesa contesta che la Corte d'appello avrebbe affermato il "concerto" tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], valorizzando deposizioni che - secondo il ricorso - direbbero il contrario: (i) il teste D'[OSCURATO:PERSONA] riferirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] disse di aver redatto le fatture e che la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva chiarimenti su chi le avesse materialmente redatte (argomento speso come indice di estraneità); (ii) il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe descritto una ripartizione di funzioni, con la [OSCURATO:PERSONA] titolare della contabilità/fatture, e la [OSCURATO:PERSONA] addetta alla gestione del personale.

Si invoca quindi il travisamento della prova quale vizio percettivo e l'omessa valutazione di elementi decisivi, con ricaduta sulla prova della partecipazione e, indirettamente, del dolo specifico. 7.2.

Il Tribunale affronta in modo espresso la questione: anche ipotizzando una materiale redazione delle fatture da parte della commercialista, la condotta resta ascrivibile almeno a titolo di concorso morale, e soprattutto non si spiega quale interesse la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a "gonfiare" fatture se non in coerenza con l'interesse della società destinataria, gestita di fatto dall'imputata; inoltre, la mancata produzione del supporto della registrazione invocata dalla difesa impedirebbe di attribuirle piena valenza dimostrativa.

7.3. La Corte d'appello reputa inammissibile la censura perché non si confronta con la motivazione del primo giudice: il "concerto" è ritenuto ragionevole in quanto la condotta favorisce la società destinataria e, "in definitiva", la stessa imputata; inoltre richiama il contesto dell'indebito utilizzo del regime agevolato come elemento che "illumina" il quadro complessivo. i

7.4. Alla luce di tale apparato argomentativo la doglianza è inammissibile.Nel giudizio di legittimità, il travisamento è scrutinabile quando si dimostri: (i) une rrore percettivo sul contenuto della prova; (li) la decisività dell'errore; (iii) che l'elemento travisato sia stato introdotto nel processo in modo legittimo e sia oggettivamente verificabile nel testo dell'atto/prova (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085 - 01).

Nel caso in esame, il punto critico è che la Corte d'appello non fonda la riferibilità soggettiva solo sulla paternità materiale della fattura, ma su una serie di indici ulteriori: posizione di legale rappresentante, rapporto tra la P.A.S. e la società destinataria (unico cliente), gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], sproporzione contabile e bancaria.

Ne segue che, anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] redigesse materialmente le fatture, la motivazione di merito sostiene, con motivazione non manifestamente illogica, che ciò non esclude la partecipazione morale e il fine evasivo, ritenuto desumibile dal contesto. [OSCURATO:SOCIETA] alla doglianza circa la "separazione di funzioni" ([OSCURATO:PERSONA]-personale; [OSCURATO:PERSONA]-contabilità), la stessa è stata, nella sostanza, presa in considerazione e ritenuta non dirimente, perché il tema 9non è "chi scrive", ma "chi vuole e consente" la sovrafatturazione in favore del destinatario, e perché l'assetto degli interessi (società destinataria in orbita familiare e gestita di fatto dalla ricorrente) rende ragionevole l'inferenza concorsuale.

7.5. Anche tale motivo è dunque inammissibile, poiché tende a trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione delle testimonianze; inoltre, la motivazione di merito risulta costruita su più pilastri, sicché il preteso travisamento sul "concerto" non appare, allo stato, decisivo rispetto alla ratio complessiva.

8. Infine, anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile.

8.1. Il ricorso, come anticipato, denuncia: (i) errata valutazione dell'offensività, perché la Corte d'appello avrebbe considerato quasi esclusivamente l'entità del danno/pericolo erariale, senza un giudizio complessivo; (ii) erronea affermazione dell'abitualità, desunta dalla sola pluralità di fatture, benché - secondo la difesa - l'operazione economica fosse unitaria e riferita ad un solo periodo d'imposta; (iii) omessa valorizzazione di fattori favorevoli (prestazioni in parte svolte; condotta episodica; assenza di precedenti; ruolo "mediato" nella predisposizione delle fatture).

8.2. La Corte d'appello non riconosce la speciale causa di non punibilità argomentando che, da un lato, la condotta è articolata su numerose fatture, con cadenza mensile, protratta per due annualità; dunque, connotata da una certa strutturazione e, dall'altro, l'importo complessivo è molto elevato (€ 273.700), pari a circa il quadruplo del valore stimato della prestazione, e ciò rende incompatibile la vicenda con la nozione di "particolare tenuità".

8.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo la doglianza non ha pregio.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, quando l'art. 131-bis cod. pen. sia stato richiesto, il giudice deve fornire una risposta espressa, non potendosi ritenere sufficiente una motivazione "implicita" basata su altri istituti o su formule di stile (si v., ad es., Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307 - 01, che esclude la sufficienza di una motivazione implicita derivante dal diniego delle generiche).

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'appello ha motivato, sicché la questione non è (più) l'omissione, ma la congruità della motivazione.

È principio ripetuto che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva delle peculiarità del caso, tenendo conto degli indici dell'art. 133, comma primo, cod. pen. (per tutte, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01).

8.4. La censura difensiva sostiene che l'offesa sia stata misurata solo sul danno.

Tuttavia, la motivazione d'appello richiama espressamente modalità della condotta (pluralità, periodicità, protrazione temporale, strutturazione) oltre 10all'importo.

Ne discende che non appare rispondente al vero, sul piano testuale, che il parametro sia stato esclusivamente economico. 8.5.

Il ricorso sostiene ancora che la pluralità di documenti non basti.

Ma la Corte d'appello non si limita al numero: valorizza anche la cadenza mensile e la durata pluriennale come indice di non episodicità.

In questa prospettiva, la doglianza tende nuovamente a sollecitare una diversa valutazione del merito circa la "serialità" e la "strutturazione".

Il terzo motivo è dunque qualificabile come manifestamente infondato, non essendo stata la difesa in grado di dimostrare che la Corte d'appello avesse omesso un reale bilanciamento complessivo (ad esempio trascurando profili decisivi dedotti e documentati, come condotte riparatorie o adempimenti tributari successivi).

8.6. Dunque, la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, tocca i parametri essenziali (modalità e importi), e quindi il motivo è inammissibile perché di merito o comunque manifestamente infondato in quanto non supportato da un "fatto decisivo" non esaminato.

9. Alla declaratoria di inannmissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro

3.000. P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 novembre 2025 veniva confermata la sentenza del tribunale di Ravenna del 25 giugno 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stata dichiarata colpevole dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati come commessi, quale legale rappresentante e presidente dell'ente P.A.S. ([OSCURATO:PERSONA]), secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta configurabilità del dolo specifico del reato in esame. In sintesi, la difesa della ricorrente deduce violazione di legge sostanziale, segnatamente l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in punto di elemento soggettivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe affermato il dolo specifico in via presuntiva, cioè come se fosse "in re ipsa". L'argomentazione difensiva muove dalla premessa che il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 richiede il dolo specifico, consistente nella finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA. La doglianza, quindi, non riguarda un mero difetto di motivazione, ma l'erronea applicazione della norma incriminatrice: la Corte territoriale avrebbe "convertito" un elemento strutturale del fatto tipico (lo scopo di evasione) in una conseguenza automatica della condotta materiale (emissione e successivo utilizzo delle fatture). La difesa sostiene che la sentenza impugnata: (i) avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico sulla base della mera emissione delle fatture e della loro utilizzazione da parte della società destinataria; (ii) avrebbe valorizzato unicamente la "utilità economica" per il destinatario, senza individuare elementi dimostrativi della volontà specifica dell'imputata di consentire l'evasione altrui; (iii) avrebbe dunque operato un ragionamento inferenziale "automatico", in contrasto col principio per cui il fine di evasione deve essere oggetto di specifico accertamento e non può essere presunto dalla sola idoneità oggettiva della condotta. Pur rubricato come violazione di legge, il motivo contiene anche una critica di metodo motivazionale, nella misura in cui lamenta che la sentenza non chiarisce quale sia l'elemento probatorio diretto del fine di evasione, non spiega perché le risultanze istruttorie difensive siano state ritenute irrilevanti e non esplicita il percorso logico che consentirebbe di attribuire alla ricorrente la piena consapevolezza del disegno evasivo. Tali passaggi, però, vengono spesi dalla difesa della ricorrente come indice del fatto che l'errore non è solo "argomentativo", bensì è l'esito di una errata applicazione del paradigma legale dell'art. 8, che imporrebbe un accertamento qualitativamente più rigoroso sullo scopo. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova e per omessa valutazione di elementi decisivi. 2In sintesi, la difesa della ricorrente richiama la nozione (tipica nella giurisprudenza di legittimità) di travisamento come errore percettivo sul contenuto testuale della prova, cioè attribuzione alla prova di un contenuto oggettivamente diverso da quello reale. Su questa base contesta che la Corte d'appello abbia affermato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] agiva "di concerto" con la ricorrente e che tale condotta "non finiva che favorire solo" il destinatario, costruendo dunque una trama partecipativa consapevole. Secondo il ricorso, tale "concerto" non emergerebbe dalle deposizioni: (i) D'[OSCURATO:PERSONA] (udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di essere stata lei a redigere le fatture e la [OSCURATO:PERSONA], a richiesta di chiarimenti, chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] chi le avesse materialmente redatte, valorizzando la difesa tale profilo come indice di non conoscenza/estraneità operativa); (ii) [OSCURATO:PERSONA] (udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il quale avrebbe riferito che la [OSCURATO:PERSONA] gestiva il personale e la ricerca del personale mentre la [OSCURATO:PERSONA] curava la contabilità e le fatture e, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] era (o risultava) socia insieme alla [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, la difesa della ricorrente intenderebbe dimostrare che, dalle testimonianze, risulta non solo una separazione di funzioni (nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] si occupava del personale e dell'organizzazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] della contabilità e della fatturazione), ma anche una competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] sulle fatture (anche per la qualità di socia), con conseguente assenza di una condotta "coordinata" o concertata, indice sintomatico di estraneità, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA] proprio su chi avesse redatto le fatture. Da ciò discende la censura: se la Corte d'appello fonda la prova del coinvolgimento della ricorrente (e, in prospettiva, del dolo specifico) sull'assunto del "concerto", ma tale assunto non è riscontrabile nel contenuto reale delle dichiarazioni, allora la motivazione è viziata da travisamento. Il ricorso affianca alla distorsione percettiva anche l'omessa considerazione di elementi reputati decisivi, in particolare: la circostanza che l'intera gestione contabile fosse demandata alla [OSCURATO:PERSONA] e/o a professionisti, e l'assenza di prove della consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa il collegamento finalistico dei contributi nel concorso. È significativo che la ricorrente richiami l'assunto secondo cui, nel concorso di persone, è essenziale la "consapevolezza del collegamento finalistico dei vari contributi", che qui si assume non provata: l'omessa valutazione di tale requisito, o la sua affermazione senza base fattuale, costituirebbe vizio della motivazione. Il motivo evidenzia che il travisamento inficerebbe "l'intero ragionamento probatorio", con ricadute dirette sul punto qualificante del processo: la configurazione del dolo specifico dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000. In altri termini, il vizio di motivazione non viene prospettato come fine a sé stesso, ma come ragione 3per cui l'accertamento del dolo (e della partecipazione) sarebbe logicamente e probatoriamente infondato. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. In sintesi, il ricorso denuncia vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). La difesa della ricorrente articola due macro-profili: 1) errata valutazione dei parametri di offensività (la Corte d'appello, secondo la difesa, avrebbe misurato la gravità dell'offesa solo sull'entità del danno erariale, omettendo la valutazione complessiva dei parametri richiesti - quali natura dell'offesa, modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, ecc. -, e quindi avrebbe fornito una motivazione monca e riduttiva, non coerente con il giudizio complessivo imposto dall'art. 131-bis); 2) erronea valutazione dell'abitualità (la Corte avrebbe ritenuto sussistente la preclusione dell'istituto per "abitualità" basandosi sulla pluralità delle fatture emesse; la difesa obietta che la contestazione riguarderebbe un'unica operazione economica sostanzialmente unitaria, e che la pluralità dei documenti, da sola, non basterebbe a dimostrare abitualità nel senso ostativo proprio dell'art. 131-bis). Il ricorso elenca una serie di circostanze che, a suo dire, avrebbero imposto una motivazione diversa (o l'applicazione dell'art. 131-bis), tra cui: (i) evasione relativamente contenuta rispetto alla soglia di punibilità; (ii) prestazioni oggetto delle fatture concretamente svolte (circostanza valorizzata come riduzione dell'offensività); (iii) condotta episodica, riferita a un unico periodo d'imposta, non sistematica; (iv) imputata priva di ruolo attivo nella predisposizione delle fatture, affidata a professionisti esterni; (v) assenza di precedenti per reati tributari o della stessa indole. Anche qui la ricorrente non contesta in astratto l'esistenza dell'istituto, bensì la tenuta logico-giuridica della motivazione di diniego: motivazione ritenuta viziata per parzialità del parametro (valorizzazione del solo danno erariale) e per erronea sussunzione del requisito dell'abitualità (la pluralità di fatture equivarrebbe ad abitualità), oltre che per la mancata valorizzazione di elementi fattuali ritenuti favorevoli. 3. In data 3 maggio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] alle argomentazioni relative alla prova della sussistenza del dolo necessario ad integrare il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 contestato, la Corte di appello non si è affatto limitata ad affermare un sillogismo automatico tra emissione e finalità di consentire a terzi l'utilizzazione, mettendo in evidenza il 4ruolo di amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al ritenuto travisamento delle risultanze dei mezzi di prova, la difesa non riesce ad evidenziare alcuna illogicità, finendo in sostanza per chiedere una rivalutazione in fatto, preclusa in questa sede. Del pari, infine, accurata appare la motivazione in ordine alla negazione di operatività dell'art. 131-bis cod. pen., facendosi riferimento al numero di fatture (9) ed al complessivo e significativo importo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile. 2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell'impugnazione, specialmente a fronte delle plurime censure di vizio motivazionale, è utile una ricognizione della vicenda processuale. L'imputazione concerne il delitto di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato dalla continuazione, contestato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio fondatore e legale rappresentante dell'ente denominato P.A.S. - [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione accolta in sentenza, la P.A.S. - formalmente qualificata come ente di volontariato e, come tale, fruitrice del regime fiscale agevolato ex I. n. 398/1991 - avrebbe emesso, negli anni 2016-2017, 13 fatture nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo complessivo di circa C 273.700, relative a prestazioni di "inserimento sociale ed accoglienza". Le fatture sarebbero state solo parzialmente corrispondenti a prestazioni effettivamente rese, il cui valore reale - desunto dai costi del personale e dai flussi bancari - era stimato in circa C 75.000, con una drastica sproporzione tra fatturato dichiarato ed effettive entrate (pari a C 68.700). Il surplus di fatturazione è stato qualificato come sovrafatturazione quantitativa, ritenuta integrativa dell'inesistenza oggettiva dell'operazione penalmente rilevante (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, Moiseev, Rv. 278378 - 01, richiamata espressamente nella sentenza di primo grado, la quale afferma che la nozione di operazioni inesistenti include anche la sovrafatturazione quantitativa, quale divergenza tra realtà commerciale ed espressione documentale). La difesa aveva articolato davanti ai giudici di merito plurime doglianze, tra le quali - per quanto qui rileva - si segnalano: (i) l'asserita esistenza delle prestazioni, più ampie della mera somministrazione di personale (comprensive di gestione organizzativa); (ii) la mancata prova dell'effettivo utilizzo delle fatture da parte della società destinataria in dichiarazione fiscale; (iii) la estraneità soggettiva 5dell'imputata alla materiale redazione delle fatture, attribuita alla commercialista; (iv) la conseguente insussistenza del dolo specifico di evasione, richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato, disattendendo le difese sul dolo specifico con una motivazione articolata su più livelli. Il Tribunale ha valorizzato il dato per cui la condotta contestata era finalisticamente orientata a consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione delle imposte, mediante l'indicazione di costi artificialmente aumentati. La sproporzione macroscopica tra costi reali della manodopera (€ 74.794,38), fatture emesse (€ 273.700) e somme effettivamente incassate (€ 68.700), è stata ritenuta incompatibile con una spiegazione lecita e indicativa, secondo regole di comune esperienza, di una operazione consapevolmente gonfiata. Il Tribunale ha poi implicitamente aderito all'orientamento secondo cui, per l'art. 8, il perfezionamento del reato prescinde dall'effettivo utilizzo delle fatture, essendo sufficiente l'emissione al fine di consentire l'evasione (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01, secondo cui il reato di cui all'art. 8 è reato di pericolo, che si consuma con l'emissione del documento, indipendentemente dall'uso successivo). [OSCURATO:SOCIETA] alla tesi difensiva circa la paternità materiale delle fatture, il giudice ha osservato che anche a prescindere dagli obblighi di controllo ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'imputata risultava beneficiaria finale dell'operazione, posto che la società destinataria era di fatto da lei gestita. Ne ha tratto la conclusione che, quand'anche la commercialista avesse materialmente redatto i documenti, la [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere quantomeno a titolo di concorso morale, con piena consapevolezza della finalità evasiva. Il dolo specifico è stato inferito anche dall'uso strumentale del regime agevolato del terzo settore, pur in assenza dei requisiti, dalla sistematicità delle fatturazioni e dall'entità complessiva dell'evasione. 3. La Corte d'appello di Bologna ha integralmente confermato la decisione di primo grado, respingendo in modo espresso le doglianze sul dolo specifico. In particolare, la Corte ha ritenuto non plausibile che le sole attività amministrative potessero giustificare un incremento dei costi fino al quadruplo; ha poi ritenuto decisivo, ai fini soggettivi, il fatto che non residuassero crediti ma solo fatture contabilizzate; ancora, ha ritenuto irrilevante la mancata prova dell'uso in dichiarazione, in difetto di una spiegazione alternativa razionale. Infine, ha ritenuto logicamente coerente l'inferenza del dolo dalla complessiva operazione elusiva, resa possibile dalla sovrafatturazione. La Corte ha valorizzato inoltre il contesto illecito complessivo (falsa qualificazione come ente di volontariato), quale ulteriore elemento sintomatico dell'intenzionalità fraudolenta. In tale contesto, va 6ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari, nella specie, l'entità dell'importo, la reiterazione delle fatture e i rapporti tra emittente e destinatario (Sez. 3, n. 12537 del 29/01/2015, R, Rv. 263000 - 01, in tema di reati sessuali). A ciò va aggiunto quanto affermato dalla giurisprudenza sovranazionale (CGUE, C-409/04, caso Teleos; CGUE, C-354/03, caso Optigen) che, in materia di IVA, afferma che la frode può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di una prova "diretta" dell'intento soggettivo. 4. La Corte d'appello, infine, tratta il secondo motivo di appello, con cui era stata invocata la particolare tenuità del fatto, e lo dichiara "inaccoglibile", offrendo una motivazione dedicata. La Corte valorizza principalmente alcuni elementi. Anzitutto, la pluralità delle fatture e la reiterazione: la condotta è articolata su "numerose fatture" con "cadenza mensile" e si è protratta "per due annualità", indice di una certa strutturazione (profilo che incide sulle modalità della condotta ex art. 131-bis e, in generale, sul disvalore). In secondo luogo, l'importo complessivo elevato: l'ammontare del fatturato complessivo pari a € 273.700, indicato come "molto elevato" e pari al "quadruplo" dello stimabile costo. Ciò porta la Corte d'appello a ritenere "parallelamente" elevata anche l'imposta "lucrata" dalla società beneficiaria. Tali elementi "la distanziano decisamente" dalla nozione di particolare tenuità, che quindi "non può essere riconosciuta". La Corte d'appello, pur con motivazione relativamente sintetica, si colloca dentro il perimetro tipico dell'art. 131-bis, che richiede una valutazione su modalità della condotta, esiguità del danno o pericolo, non abitualità (anche in senso "fattuale", cioè come non serialità/strutturazione), e - nella versione vigente - anche la condotta susseguente (se rilevante e dedotta). Nel caso di specie, la Corte fonda il diniego soprattutto su modalità della condotta (serialità e durata) e (non) esiguità dell'offesa (importi). La Corte d'appello usa la serialità ("numerose fatture", "due annualità", "cadenza mensile") come argomento contro la tenuità. È un'impostazione compatibile con l'idea che, per l'art. 131-bis, cod. pen., la non abitualità non coincide con l'incensuratezza, ma richiede che il fatto non presenti connotati di ripetitività e non sia "strutturato". L'art. 131-bis, cod. pen., per come formulato e interpretato in giurisprudenza, rende, del resto, centrale una valutazione complessiva della condotta e dell'offesa. 5. Tanto premesso, tutti i motivi sono inammissibili. 6. Anzitutto, lo è il primo motivo. 76.1. Il ricorso, come anticipato, deduce violazione di legge sostanziale sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato il dolo specifico dell'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in modo "presuntivo", quasi fosse "in re ipsa", così "convertendo" l'elemento teleologico ("al fine di consentire a terzi l'evasione") in una conseguenza automatica della mera emissione della fattura e della sua utilità economica per il destinatario. 6.2. La censura, pur rubricata come violazione di legge, mira anche a denunciare una motivazione ritenuta insufficiente sul "perché" dell'intento evasivo, lamentando che non sarebbero stati valorizzati elementi difensivi (prestazioni più ampie; esternalizzazione della contabilità; ruolo della commercialista), e che mancherebbe una "prova diretta" della volontà di agevolare l'evasione altrui. 6.3. La sentenza d'appello pur non sviluppando un'argomentazione "dogmatica" sul dolo specifico, ribadisce l'inferenza dal quadro fattuale (sovrafatturazione, mancata corrispondenza tra fatturato e incassi, gestione di fatto della società destinataria) e stigmatizza l'inconcludenza logica della prospettazione difensiva. Il motivo, invero, prospetta che il dolo specifico sarebbe stato "automaticamente" desunto dalla condotta materiale. Tuttavia, dalle motivazioni delle decisioni di merito emerge che il dolo è stato desunto non già dalla sola emissione, ma da un complesso di indici convergenti: sproporzione marcata tra costi reali e fatture, incassi incomparabilmente inferiori al fatturato, assenza di crediti residui, rapporto di sostanziale coincidenza soggettiva tra emittente e destinatario (gestione di fatto della società), e contesto di utilizzo improprio di un regime agevolativo. In tale cornice, la doglianza scivola su un terreno di merito, perché contesta la "sufficienza" degli indizi e chiede, in sostanza, una diversa lettura dei fatti. E, in sede di legittimità, ciò è inammissibile se non si dimostra una vera violazione del paradigma legale o un vizio motivazionale qualificato. La Corte d'appello, del resto, confuta specificamente la tesi difensiva secondo cui il costo sarebbe giustificato dall'attività organizzativa, reputandola non plausibile ("quadruplo") e comunque non idonea a spiegare l'asimmetria "fatture/incassi" e l'assenza di crediti residui. 6.4. A fronte di ciò, la censura che l'intento evasivo sia stato ritenuto "in re ipsa" non ha pregio, perché la motivazione d'appello esplicita le ragioni inferenziali, e soprattutto evidenzia l'assenza di una tesi alternativa ragionevole che spieghi la sovrafatturazione in un contesto di sostanziale coincidenza di interessi tra emittente e destinatario. Il motivo si espone dunque alla declaratoria di manifesta infondatezza, nella misura in cui, pur rubricato come violazione di legge, si risolve in una contestazione della valutazione indiziaria del dolo, senza individuare un vero errore di sussunzione o una contraddizione radicale della motivazione. 87. Anche il secondo motivo è inammissibile. 7.1. La difesa contesta che la Corte d'appello avrebbe affermato il "concerto" tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], valorizzando deposizioni che - secondo il ricorso - direbbero il contrario: (i) il teste D'[OSCURATO:PERSONA] riferirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] disse di aver redatto le fatture e che la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva chiarimenti su chi le avesse materialmente redatte (argomento speso come indice di estraneità); (ii) il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe descritto una ripartizione di funzioni, con la [OSCURATO:PERSONA] titolare della contabilità/fatture, e la [OSCURATO:PERSONA] addetta alla gestione del personale. Si invoca quindi il travisamento della prova quale vizio percettivo e l'omessa valutazione di elementi decisivi, con ricaduta sulla prova della partecipazione e, indirettamente, del dolo specifico. 7.2. Il Tribunale affronta in modo espresso la questione: anche ipotizzando una materiale redazione delle fatture da parte della commercialista, la condotta resta ascrivibile almeno a titolo di concorso morale, e soprattutto non si spiega quale interesse la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a "gonfiare" fatture se non in coerenza con l'interesse della società destinataria, gestita di fatto dall'imputata; inoltre, la mancata produzione del supporto della registrazione invocata dalla difesa impedirebbe di attribuirle piena valenza dimostrativa. 7.3. La Corte d'appello reputa inammissibile la censura perché non si confronta con la motivazione del primo giudice: il "concerto" è ritenuto ragionevole in quanto la condotta favorisce la società destinataria e, "in definitiva", la stessa imputata; inoltre richiama il contesto dell'indebito utilizzo del regime agevolato come elemento che "illumina" il quadro complessivo. i 7.4. Alla luce di tale apparato argomentativo la doglianza è inammissibile.Nel giudizio di legittimità, il travisamento è scrutinabile quando si dimostri: (i) une rrore percettivo sul contenuto della prova; (li) la decisività dell'errore; (iii) che l'elemento travisato sia stato introdotto nel processo in modo legittimo e sia oggettivamente verificabile nel testo dell'atto/prova (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085 - 01). Nel caso in esame, il punto critico è che la Corte d'appello non fonda la riferibilità soggettiva solo sulla paternità materiale della fattura, ma su una serie di indici ulteriori: posizione di legale rappresentante, rapporto tra la P.A.S. e la società destinataria (unico cliente), gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], sproporzione contabile e bancaria. Ne segue che, anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] redigesse materialmente le fatture, la motivazione di merito sostiene, con motivazione non manifestamente illogica, che ciò non esclude la partecipazione morale e il fine evasivo, ritenuto desumibile dal contesto. [OSCURATO:SOCIETA] alla doglianza circa la "separazione di funzioni" ([OSCURATO:PERSONA]-personale; [OSCURATO:PERSONA]-contabilità), la stessa è stata, nella sostanza, presa in considerazione e ritenuta non dirimente, perché il tema 9non è "chi scrive", ma "chi vuole e consente" la sovrafatturazione in favore del destinatario, e perché l'assetto degli interessi (società destinataria in orbita familiare e gestita di fatto dalla ricorrente) rende ragionevole l'inferenza concorsuale. 7.5. Anche tale motivo è dunque inammissibile, poiché tende a trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione delle testimonianze; inoltre, la motivazione di merito risulta costruita su più pilastri, sicché il preteso travisamento sul "concerto" non appare, allo stato, decisivo rispetto alla ratio complessiva. 8. Infine, anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile. 8.1. Il ricorso, come anticipato, denuncia: (i) errata valutazione dell'offensività, perché la Corte d'appello avrebbe considerato quasi esclusivamente l'entità del danno/pericolo erariale, senza un giudizio complessivo; (ii) erronea affermazione dell'abitualità, desunta dalla sola pluralità di fatture, benché - secondo la difesa - l'operazione economica fosse unitaria e riferita ad un solo periodo d'imposta; (iii) omessa valorizzazione di fattori favorevoli (prestazioni in parte svolte; condotta episodica; assenza di precedenti; ruolo "mediato" nella predisposizione delle fatture). 8.2. La Corte d'appello non riconosce la speciale causa di non punibilità argomentando che, da un lato, la condotta è articolata su numerose fatture, con cadenza mensile, protratta per due annualità; dunque, connotata da una certa strutturazione e, dall'altro, l'importo complessivo è molto elevato (€ 273.700), pari a circa il quadruplo del valore stimato della prestazione, e ciò rende incompatibile la vicenda con la nozione di "particolare tenuità". 8.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo la doglianza non ha pregio. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, quando l'art. 131-bis cod. pen. sia stato richiesto, il giudice deve fornire una risposta espressa, non potendosi ritenere sufficiente una motivazione "implicita" basata su altri istituti o su formule di stile (si v., ad es., Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307 - 01, che esclude la sufficienza di una motivazione implicita derivante dal diniego delle generiche). Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'appello ha motivato, sicché la questione non è (più) l'omissione, ma la congruità della motivazione. È principio ripetuto che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva delle peculiarità del caso, tenendo conto degli indici dell'art. 133, comma primo, cod. pen. (per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). 8.4. La censura difensiva sostiene che l'offesa sia stata misurata solo sul danno. Tuttavia, la motivazione d'appello richiama espressamente modalità della condotta (pluralità, periodicità, protrazione temporale, strutturazione) oltre 10all'importo. Ne discende che non appare rispondente al vero, sul piano testuale, che il parametro sia stato esclusivamente economico. 8.5. Il ricorso sostiene ancora che la pluralità di documenti non basti. Ma la Corte d'appello non si limita al numero: valorizza anche la cadenza mensile e la durata pluriennale come indice di non episodicità. In questa prospettiva, la doglianza tende nuovamente a sollecitare una diversa valutazione del merito circa la "serialità" e la "strutturazione". Il terzo motivo è dunque qualificabile come manifestamente infondato, non essendo stata la difesa in grado di dimostrare che la Corte d'appello avesse omesso un reale bilanciamento complessivo (ad esempio trascurando profili decisivi dedotti e documentati, come condotte riparatorie o adempimenti tributari successivi). 8.6. Dunque, la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, tocca i parametri essenziali (modalità e importi), e quindi il motivo è inammissibile perché di merito o comunque manifestamente infondato in quanto non supportato da un "fatto decisivo" non esaminato. 9. Alla declaratoria di inannmissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris