CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24821-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale N\r\d' rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; - intimati - avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. e)" Ric. 2021 n. 24821 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 24821/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città, adito da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in opposizione alla cartella esattoriale, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero del credito contributivo relativo all'anno 2014, che la Cassa asseriva di vantare nei suoi confronti; la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l'imposizione contributiva, ritenendo non sussistente in capo al Catalano l'obbligo di ischzione alla Cassa, avendo accertato il mancato svolgimento di attività libero professionale in forma occasionale o continuativa per tutto l'anno 2014; la Corte di merito ha ritenuto al riguardo che l'autonomia regolamentare riconosciuta alle casse previdenziali private dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, non possa essere ritenuta estesa alla modifica dei presupposti d'iscrizione alla Cassa stessa, dovendo tale autonomia limitarsi ai sensi "...dell'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico." (p. 5 .sent.); la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'ente ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37/1967, 10 e 22, I. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. :32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere, la Corte territoriale, ritenuto incompatibile la previsione della contribuzione minima - rispondente a una specifica finalità solidaristica voluta dal legislatore - rispetto alla contestuale iscrizione del professionista ad una assicurazione generale per la copertura degli eventi protetti; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c.", per avere, la Corte di merito, ritenuto che l'introduzione del contributo minimo di solidarietà esuli dal grado di autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs.n.509 del 1994 risultando, pertanto, estraneo ai poteri regolamentari della Cassa; i due motivi, da trattarsi congiuntamente per intima connessione, meritano accoglimento; le critiche che parte ricorrente formula nei confronti del provvedimento gravato risultano conferenti rispetto al principio di diritto affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4568 del 2021), in base al quale "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. :335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; pertanto, il giudice dell'appello è tenuto ad attenersi a tale principio, al quale il Collegio, anche nel caso in esame, intende dare continuità, affermando che l'iscrizione all'Albo professionale rappresenta condizione sufficiente affinché la Cassa possa pretendere dal libero professionista il pagamento dei contributi minimi; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale sarà tenuta a pronunciarsi anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M.. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'