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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 24438/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8336/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 99/2021depositata il 06/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Sulla base della sentenza in epigrafe e degli atti di parte, l’antefatto può essere descritto nei seguenti termini.

1.1. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. aveva importato veicoli fuoristrada (cd.

ATV), classificandoli alla sottovoce doganale 87032110, con dazio al 10%, effettivamente corrisposto.

A seguito dell’annullamento, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (giusta sentenza del 27 aprile 2006) del punto 5 della tabella allegata al Reg. (CE) n. 2518 del 1998, con conseguente individuazione nelle sottovoci doganali da 87019011 a 87019039, esenti da dazio, quelle da utilizzare per la corretta classificazione dei veicoli aventi caratteristiche tecniche identiche a quelle in possesso dei veicoli importati dalla contribuente, quest’ultima, in data 17 maggio 2007, presentava all'Ufficio delle Dogane di Genova istanza di revisione dell'accertamento e di rimborso integrale dell’imposta indebitamente versata.

Non essendosi l’Ufficio pronunciato, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, instando (cfr. testualmente la sentenza in epigrafe) per il “rimborso di quanto indebitamente versato, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria”.

La CTP di Genova, con sentenza n. 103/13/12, depositata il 3 aprile 2012, accoglieva integralmente il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere (cfr. ancora testualmente la sentenza in epigrafe) al “rimborso […] – come richiesto – a favore della ricorrente”.

L'Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR della Liguria con sentenza n. 774/4/16, depositata il 30 maggio 2016 L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, rigettato da Sez. 5, n. 15190 del 06/02/2019.

2. Avendo l’Ufficio erogato solo le somme corrispondenti alle spese legali ed autorizzato il rimborso unicamente del dazio, tuttavia non materialmente corrisposto, la contribuente adiva la CTR per l’integrale ottemperanza del giudicato, anche con riferimento al non disposto rimborso di interessi e rivalutazione monetaria.

3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, osservando: - trattasi di dare attuazione al diritto della contribuente alla restituzione degli importi versati, a titolo di dazi, interessi e rivalutazione monetaria, avendo la Corte di cassazione definitivamente confermato le decisioni di entrambi i giudici di merito; - “l’oggetto del contendere è se applicare, ai fini del rimborso, l'art. 241 del Regolamento CEE 12/10(1992 n. 2913/92 (Codice doganale all'epoca vigente-CDC) come richiesto dal ricorrente, o l'art. 116 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (Codice doganale dell'Unione-CDU'), come sostenuto dall'Ufficio”; - “si ritengono applicabili gli artt. 241 del CDC e 93 del D.P.

R. n. 43/1973”, attesi “i principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione secondo cui ‘l'accoglimento senza limitazioni del ricorso’ riguarda ‘necessariamente e implicitamente anche quella parte della domanda introduttiva che, sebbene non menzionata nella sentenza di primo grado, era stata inequivocabilmente formulata dalla contribuente al fine di ottenere il pagamento degli interessi sulla somma dovuta’”; - “la richiesta degli interessi è stata avanzata in forza della normativa ‘ratione temporis’ applicabile, ovvero dell'art. 241 del Regolamento CEE 12/10/1992 n. 2913/92 […]” e “il diritto al riconoscimento di interessi trova fondamento nell'art. 93 del D.P.R. n. 43/1973”; - “l'Ufficio ha assunto quale ‘dies a quo’ per il calcolo degli interessi dovuti la data del 4 settembre 2019 applicando l'art. 116 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013”, giacché ha individuato “quale ‘atto dispositivo’ la sentenza […] della Corte di cassazione, depositata il 4 giugno 2019, facendo decorrere gli interessi dal novantunesimo giorno successivo”; -è inapplicabile nella specie l’art. 116 CDU in quanto entrato in vigore solo il 1° maggio 2016, sicché, opinare in contrario, violerebbe il principio costituzionale di irretroattività della legge; - “l'esecuzio ne della sentenza è parziale anche per la mancata corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, come espressamente previsto”.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cinque motivi.

Resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione del giudicato.

1.1. La sentenza della CTP condannava l’Ufficio al pagamento della somma imposta oltre alle spese giudizio.

Nel dispositivo letteralmente si legge: “Accoglie il ricorso e ordina alle Dogane di Genova il rimborso di euro 7.549,96 – come richiesto – a favore della ricorrente e condanna l’Agenzia delle Dogane di Genova al pagamento delle spese di giudizio”.

La CTR della Liguria, nel respingere l’appello dell’Ufficio, confermava la pronuncia di primo grado.

Identicamente è a dirsi quanto al giudizio di cassazione, avendo la Corte di cassazione respinto il ricorso dell’Ufficio.

La CTP non si pronunciava in ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria né in motivazione né in dispositivo; su tali profili non si pronunciavano identicamente né il giudice d'appello né quello di legittimità.

Poiché interessi e rivalutazione chiesti dalla contribuente non sono stati liquidati dalla CTP, la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto, ciò che invece non ha fatto.

2. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

2.1. La sentenza impugnata viola l’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 avendo pronunciato su una domanda su cui non si erano pronunciati né i giudici di merito né la Corte di cassazione, che nulla hanno statuito in merito alla decorrenza degli interessi ed alla liquidazione degli stessi così come riconosciuto dal giudice dell'ottemperanza.

Questi non può spingersi a liquidare interessi mai statuiti esplicitamente nelle sentenze oggetto di ottemperanza ed in questo senso il suo intervento travalica i confini dei poteri al medesimo demandati.

3. Il primo ed il secondo motivo in disamina sono inammissibili per una pluralità di ragioni ecomunque manifestamente infondati.

3.1. La ragione dell’inammissibilità risiede in ciò che, a fronte dell’espressa individuazione del “thema decidendum”, da parte della sentenza impugnata, in relazione esclusivamente ai profili della decorrenza e dell’entità degli interessi e della corresponsione della rivalutazione monetaria, siccome non ancora effettuata al momento della decisione, i motivi non rendono conto (attraverso idonee allegazioni e trascrizioni degli atti rilevanti) dell’essere stata la questione della non debenza di interessi e rivalutazione – “ab origine”, per difetto di titolo, siccome non asseritamente contemplati, né gli uni né l’altra, nel “dictum” condannatorio della sentenza della CTP –stata già eccepita dinanzi al giudice di merito (onde paralizzare la pretesa di ottemperanza della contribuente estesa, oltreché al capitale, espressamente ad interessi e rivalutazione).

3.1.1. Siffatta mancanza è tanto più rimarchevole a cagione dell’espressa protesta di “novum” opposta dalla contribuente in controricorso: contribuente la quale, adempiendo all’onere di autosufficienza, dimostra come effettivamente i soli temi vertiti in causa fossero quelli individuati dalla CTR nella sentenza impugnata, tanto più in quanto l’Ufficio aveva “medio tempore” dato ordine di pagamento, oltreché della somma capitale, altresì degli interessi, ancorché calcolati sulla base dell’art. 116 CDU.

3.2. Fermo quanto precede, a dimostrazione, altresì e comunque, dell’infondatezza dei motivi, rileva la ricostruzione delle vicende del giudizio di ottemperanza in funzione dell’originaria domanda della contribuente nel giudizio cognitorio, siccome resa possibile dalla riproduzione degli atti contenuti nel (solo) controricorso.

3.2.1. La contribuente ha specificamente richiesto al giudice dell’ottemperanza l’adozione dei provvedimenti necessari ad ottenere il rimborso di dazi, interessi e rivalutazione.

A fronte di tale domanda, l’Ufficio si costituiva rappresentando di aver corrisposto, oltreché la somma corrispondente ai dazi, altresì quella relativa agli interessi, contestando tuttavia la pretesa della contribuente quanto a questi, sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 116 CDUE.

Quanto alla rivalutazione monetaria, l’affermazione della contribuente in controricorso (p. 9), secondo cui solo con successive memorie illustrative l'Ufficio ha contestato di essere debitore a tale titolo, non è avversata e trova indiretta conferma nella sentenza impugnata laddove, dopo aver evidenziato che il ricorso in ottemperanza era volto ad ottenere i provvedimenti necessari all’esecuzione della condanna dell’Ufficio alla corresponsione sia della somma capitale che degli interessi e della rivalutazione, individua l’oggetto del contendere, quanto agli interessi, nello stabilire se, nella specie, fossero applicabili l’art. 241 CDC e 93 [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalla contribuente, ovvero l’art. 116 CDUE, come sostenuto dall’Ufficio, e, quanto alla rivalutazione, nel doversi procedere all’esecuzione della condanna riguardante anche la stessa: affermazioni, queste, da cui si evince che il giudice dell’ottemperanza ha escluso di essere stato dall’Ufficio investito della questione in sé della debenza o meno di interessi o rivalutazione in base al titolo, senza, peraltro, che l’Ufficio, per un verso, abbia censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, per altro verso, abbia comunque impugnato l’implicita declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione, sollevata con memoria, riguardante (quantomeno) la rivalutazione.

3.3. Né, sotto altro profilo, può ritenersi che la sentenza impugnata abbia esorbitato dal perimetro del giudizio di ottemperanza, violando il giudicato.

3.3.1. In via di premessa, deve rammentarsi che “nel giudizio di ottemperanza dinnanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato” (Sez. 5, Sentenza n. 15827 del 29/07/2016, Rv. 640648-01).

Inoltre, “il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione” (Sez. 5, Ordinanza n. 16569 del 20/06/2019, Rv. 654387-01, la quale ha ritenuto ammissibile il ricorso al giudice dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione).

Nell’alveo di tali principi, s’è poi precisato che, “in tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, passate in giudicato, la decisione del giudice tributario il quale, nel silenzio serbato dai giudici sulla domanda di pagamento degli interessi formulata dal contribuente, consideri il ricorso accolto nel suo complesso, compresa la richiesta di pagamento degli interessi, avuto riguardo alla natura meramente accessoria di tale obbligazione e alla compatibilità di tale interpretazione del giudicato sia con il dispositivo che con la sua motivazione, costituisce una corretta applicazione del principio derivante dall'art. 70, co. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, e secondo cui la Commissione, investita della domanda per l'adozione dei provvedimenti necessari all'ottemperanza, deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della relativa motivazione, e senza modificarne il contenuto” (Sez. 5, Sentenza n. 3555 del 22/02/2005, Rv. 579603-01).

3.3.1.1. Nella specie, la sentenza impugnata si dimostra ossequiante degli evocati insegnamenti.

Infatti, il dispositivo della sentenza della CTP, riprodotto in controricorso e trascritto nello stesso ricorso, recitava: “Accoglie il ricorso e ordina alle Dogane di Genova il rimborso di euro 7.549,96 – come richiesto – a favore della contribuente”.

Det to dispositivo, con particolare riguardo all’inciso: “come richiesto”, è suscettibile di essere letto in conformità all’originaria domanda della contribuente, che, giusta quanto evincesi dal controricorso (p. 10) alla stregua di asserti non contestati, aveva instato per la condanna dell’Ufficio “al rimborso di quanto indebitamente versato, oltre interessi maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria”.

Talché, laddove la sentenza impugnata ritiene che il dispositivo debba essere interpretato come integrale accoglimento della domanda, non esorbita dal giudicato (violando gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.) né contravviene ai poteri tipici del giudice dell’ottemperanza (violando l’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992), poiché, anzi, in pedissequa applicazione di siffatti poteri, evince la concreta regola di giudizio nel rispetto sia della domanda sia anche del dispositivo, che, alla lettera, proprio in forza del suddetto inciso, legittima il rinvio alla domanda, in cui la somma capitale era pretesa in uno ad interessi e rivalutazione.

4. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 del Codice doganale dell’Unione europea (CDUE), dell’art. 241 del Codice doganale comunitario (CDC) e dell’art. 93 DPR n. 43 del 1973 ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

4.1. La CTR ha deciso la questione controversia, in punto di decorrenza degli interessi, ritenendo non applicabile l’art. 116 CDUE in quanto entrato in vigore solo il 10 maggio 2016.

Essa ha errato, atteso che la norma applicabile è quella vigente al momento in cui il diritto al rimborso si perfeziona, ossia si avvera la condizione in virtù della quale detto diritto diviene effettivo: nella specie, come afferma l'art. 116, par. 6, CDUE, decorsi tre mesi dalla decisione che concede il rimborso, la quale coincide con la pronuncia della Corte di cassazione che ha riconosciuto in via definitiva il diritto della contribuente, con conseguente decorso del termine di computo degli interessi dal terzo mese dal deposito della pronuncia stessa.

L’art. 241 CDC, ritenuto applicabile dalla CTR, in adesione alla prospettazione della contribuente, invece non lo è, in quanto ha perso completamente effetto a seguito dell'entrata in vigore del CDUE.

4.2. Il motivo è infondato, per le ragioni che si procede ad illustrare, le quali rendono altresì conto dell’insussistenza dei presupposti del rinvio a pubblica udienza sollecitato dalla contribuente con la memoria.

4.2.1. La decisione della CTR nella sentenza impugnata è corretta, ma consegue ad un percorso motivazionale errato, perché contrastante con gli insegnamenti promananti dalla giurisprudenza unionale, necessitando quindi di correzione nei termini che si passa ad illustrare.

4.2.2. La CTR, nel risolvere la questione dell’individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli interessi, ha ritenuto che la fattispecie sfugga all’applicazione dell’art. 116 CDUE, invocato dall’Ufficio, in forza del principio di irretroattività, applicandosi, per l’effetto, gli artt. 241 CDC e 93 [OSCURATO:PERSONA].

In tal guisa essa ha individuato le disposizioni normative rilevanti, ritenendo una contrapposizione tra l’art. 241 CDC e l’art. 116 CDUE, l’uno più e l’altro meno favorevole per la contribuente.

4.2.3. In realtà – in disparte l’evocazione altresì dell’art. 93 [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non viene direttamente in linea di conto (limitandosi a stabilire che, “in occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione.

L'interesse, nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79, spetta altresì al contribuente, sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie”) –per un verso, la contrapposizione tra l’art. 241 CDC e l’art. 116 CDUE, di cui opina la CTR, non corrisponde alla realtà normativa, per altro verso, né l’art. 241 CDC né l’art. 116 CDUE sono, per vero, di per se stessi, applicabili, occupandosi, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di un’ipotesi affatto diversa da quella oggetto di giudizio.

4.2.4. Sotto il primo profilo, premesso che il CDC [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992] è stato abrogato e sostituito dal CDUE [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013], l’art. 241 stabiliva che [i]l rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità.

Tuttavia, viene pagato un interesse: -quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione; -quando le disposizioni nazionali lo prevedono.

L’art. 116 CDUE, intitolato "Disposizioni generali", recita:

1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi: a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso […]; c) errore delle autorità competenti […].

6. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso.

4.2.4.1. Dal raffronto dei due articoli emerge – in conformità, peraltro, a quanto espressamente rilevato dalla recentissima CGUE, 28 aprile 2022, in cause riunite C-415/20, C-419/20 e C-427/20, G.G.T.

GmbH e al., par. 73 – come siano rimaste invariate regola ed eccezione: la regola è che “il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate”; l’eccezione è che tuttavia deve essere corrisposto “un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali”; nell’arco dei tre mesi concessi all’amministrazione per l’adempimento del rimborso, non sono computabili interessi.

4.2.5. Fermo quanto precede, peraltro, il profilo decisivo è che, nella specie, come anticipato, né l’art. 241 CDC né l’art. 116 CDUE vengono proprio in conto.

4.2.5.1. Nel dettaglio, è pacifico tra le parti, e ne dà atto la sentenza impugnata, che la domanda di rimborso formulata dalla contribuente e rimasta inevasa assumeva a presupposto la sopravvenuta non debenza del dazio in conseguenza di CGUE, 27 aprile 2006, in causa C-15/05, Kawasaki.

Di conseguenza il rimborso, in effetti riconosciuto dalla CTP di Genova, aveva fondamento nella sopravvenuta dichiarazione d’invalidità di previsioni unionali sulla base delle quali il dazio era stato riscosso.

4.2.5.2. Insegna CGUE, 18 gennaio 2017, C-365/15, Wortmann KG [OSCURATO:PERSONA], che, in casi di tal genere, il fondamento legittimante l’integrale rimborso, comprensivo cioè anche degli interessi, non si lascia(va) individuare nell’art. 241 CDC e, in “limine”, neppure nell’art. 236 CDC (secondo il cui par. 1 “si procede[va] al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto”), da tali articoli semplicemente non emergendo indicazioni ostative alla corresponsione degli interessi, bensì, in buona sostanza, dal principio generale della non ritenibilità, da parte delle autorità, dell’indebito, con conseguente diritto alla “restitutio in integrum” di chi ha effettuato il versamento, il quale deve per l’effetto vedersi integralmente ristorato del pregiudizio sopportato per l’indisponibilità del denaro utilizzato per il versamento stesso.

Scrive infatti la Corte: 27 […] l'articolo 241 del codice doganale si riferisce all'ipotesi [diversa da quella di causa, riguardante l’annullamento del regolamento sulla base del quale i dazi erano stati riscossi] in cui, dopo che l'autorità doganale ha autorizzato lo svincolo delle merci di cui trattasi, si verifica che la liquidazione iniziale dei dazi all'importazione deve essere diminuita e che, pertanto, la totalità o una parte dei dazi versati da un operatore deve essergli rimborsata. 28 Le spiegazioni sulla genesi della disposizione divenuta l'articolo 241 del codice doganale, fornite dalla Commissione in udienza, dimostrano che la sua adozione è stata motivata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le autorità doganali effettuano solo un controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali, con la conseguenza che la possibilità che un controllo del genere darà luogo a un rimborso dei dazi all'importazione già versati è reale. 29 Inoltre, il codice doganale stabilisce una simmetria certa, per quanto riguarda la questione del pagamento di interessi, da un lato, tra la situazione degli operatori ai quali devono essere rimborsati i dazi all'importazione versati in eccesso in ragione di errori dovuti alla rapidità del sistema di sdoganamento, il quale è effettuato, in un gran numero di casi, senza ispezione delle merci prima del loro svincolo e, dall'altro, quella degli operatori i quali, per errori dello stesso tipo, devono invece versare all'amministrazione doganale un complemento di dazi all'importazione. 30 Infatti, come emerge dalla sentenza del 31 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C-546/09, EU:C:2011:199, punti da 26 a 34), qualora, in seguito a un nuovo calcolo dei dazi doganali sulla base di informazioni complementari, rimanga un determinato importo di tali dazi da versare, gli interessi di mora relativi a tale importo possono essere percepiti, ai sensi dell'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, solo per il periodo successivo allo scadere del termine di pagamento di tale importo. 31 Al contrario, se il nuovo calcolo dei dazi doganali dà luogo alla restituzione all'operatore interessato di una parteo di tutti i dazi doganali versati anteriormente, dall'articolo 241 del codice doganale consegue che sono dovuti interessi solo a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi di cui a tale disposizione, fatta salva la possibilità, per il legislatore nazionale, di prevedere il pagamento di interessi anche in altre circostanze. 32 Orbene, deriva dalla decisione di rinvio che la restituzione di dazi antidumping di cui ha beneficiato la [contribuente] non è originata da un errore nel calcolo di tali dazi che sarebbe stato scoperto dopo che l'autorità doganale competente ha autorizzato lo svincolo delle merci da parte della [contribuente] […].

Poco oltre: 35 Nella presente fattispecie, in seguito all'annullamento del regolamento n. 1472/2006 con la sentenza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (HK) e a./Consiglio (C-249/10 P, EU:C:2012:53), nella parte in cui tale regolamento riguardava, in particolare, la B[.] e la S[.], le cui scarpe sono state immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione dalla [contribuente], l'autorità doganale tedesca competente, ritenendo che i dazi antidumping percepiti non fossero legalmente dovuti, ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale, ha rimborsato alla [contribuente] l'importo degli stessi, senza però maggiorarli degli interessi di mora richiesti da tale impresa. 36 A tale proposito, va rilevato che, sebbene l'articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale preveda la restituzione di dazi antidumping in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non precisa espressamente se tale restituzione debba dar luogo al pagamento di interessi sugli importi dei dazi così rimborsati. 37 Va sottolineato, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora dazi o imposte siano stati riscossi da uno Stato membro in applicazione di un regolamento dell'Unione, dichiarato invalido o annullato da un giudice dell'Unione, gli interessati che hanno versato i dazi o le imposte in questione hanno il diritto di ottenere, in linea di principio, non solo la restituzione degli importi versati, ma anche gli interessi su tali importi (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-113/10, C-147/10 e C- 234/10, EU:C:2012:591, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata). 38 In tali circostanze, poiché, da un lato, né l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, né l'articolo 241 dello stesso, escludono il versamento di interessi in una situazione come quella di cui al procedimento principale e, dall'altro lato, il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi è stato effettuato in seguito all'annullamento da parte della Corte del regolamento sulla base del quale detti dazi erano stati percepiti e, quindi, in ragione della non conformità al diritto dell'Unione della loro riscossione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve considerare che l'importo di tali dazi rimborsati all'impresa interessata dall'autorità nazionale competente deve essere addizionato dei relativi interessi.

4.2.5.3. Alla stregua del ragionamento della Corte, il diritto al rimborso anche degli interessi in caso di rimborso di tributi riscossi sul fondamento di previsioni normative unionali successivamente dichiarate invalide da un giudice dell’Unione costituisce posizione soggettiva riconosciuta direttamente dall’ordinamento unionale sul paradigma del diritto, in capo al contribuente, della ripetizione dell’indebito.

4.2.5.3.1. Il punto è chiarito in CGUE, 28 aprile 2022, G.G.T.

GmbH e al., cit., su cui peraltro si tornerà ancora: 70 […] il diritto al pagamento di interessi […] mira […] a compensare l'indisponibilità dell'importo di denaro di cui l'interessato è stato indebitamente privato. 71 Tale compensazione può avvenire, a seconda dei casi, in base alle modalità previste dalla normativa applicabile dell'Unione o, in mancanza di una tale normativa, conformemente a quelle che si applicano in virtù del diritto nazionale.

4.2.5.3.2. In tal senso depone consolidata giurisprudenza unionale.

Ad esempio, CGUE, 27 settembre 2012, in cause riunite C- 113/10, C-147/10 e C-234/10, [OSCURATO:PERSONA], afferma: 65 Qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo.

Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di denaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag.

I-1727, punti 87-89; del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], C-446/04, Racc. pag.

I-11753, punto 205, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 25). 66 Da tale giurisprudenza risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire con gli interessi i tributi percepiti in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 26).

Già in CGUE 19 luglio 2012, in causa C-591/10, [OSCURATO:PERSONA] e a., leggesi: 24 Secondo costante giurisprudenza il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte (v., in particolare, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA], 199/82, Racc. pag. 3595, punto 12, nonché dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag.

I-1727, punto 84). [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze del 14 gennaio 1997, Comateb e a., da C-192/95 a C-218/95, Racc. pag.

I-165, punto 20; Metallgesellschaft e a., cit., punto 84; del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-147/01, Racc. pag.

I-11365, punto 93, nonché del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], C-446/04, Racc. pag.

I-11753, punto 202). 25 Si deve, inoltre, ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo.

Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze citate supra Metallgesellschaft e a., punti 87-89, nonché [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], punto 205). 26 Da tale giurisprudenza risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, corredate di interessi, le imposte percepite in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo.

4.2.5.4. La descritta “ratio” del diritto al rimborso degli interessi trova, infine, ennesima conferma nella più volte richiamata CGUE, 28 aprile 2022, G.G.T.

GmbH e al., la quale, nell’integralmente confermare posizioni già attinte da CGUE, 18 gennaio 2017, in causa C-365/15, Wortmann KG [OSCURATO:PERSONA], espressamente specifica, come già questa, che il “dies a quo” della decorrenza degli interessi deve farsi risalire (salve diverse disposizioni nazionali che comunque non possono rendere ineffettivo il diritto stesso, viepiù in rapporto a situazioni identiche o simili di diritto interno), all’effettuato pagamento, in quanto sin dall’inizio non dovuto.

Nel dettaglio, secondo la Corte: 51 […] da costante giurisprudenza della Corte risulta, anzitutto, che ogni interessato al quale un'autorità nazionale abbia richiesto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un'imposta o di un altro prelievo in violazione del diritto dell'Unione ha, in forza di quest'ultimo, il diritto di ottenere il rimborso dell'importo di denaro corrispondente [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA], 199/82, EU:C:1983:318, punto 12; dell'8 marzo 2001, M. e a., C- 397/98 e C-410/98, EU:C:2001:134, punto 84, e del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Sgravio fiscale facoltativo), C-100/20, EU:C:2021:716, punto 26 e giurisprudenza citata]. 52 Inoltre, detto interessato ha il diritto, sempre in base al diritto dell'Unione, di ottenere da parte di tale Stato membro non soltanto il rimborso dell'importo di denaro indebitamente riscosso, ma anche il pagamento di interessi volti a compensare l'indisponibilità di quest'ultimo [v. sentenze del 19 luglio 2012, L.R. e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punti da 24 a 26, e del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Sgravio fiscale facoltativo), C-100/20, EU:C:2021:716, punti 26 e 27]. 53 Tali diritti al rimborso degli importi di denaro il cui pagamento è stato imposto da uno Stato membro a un interessato in violazione del diritto dell'Unione e al pagamento di interessi su tali importi costituiscono l'espressione di un principio generale di ripetizione dell'indebito (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2011, L.K. e a., C-398/09, EU:C:2011:540, punti18, 20 e 26).

Indi: 75 In particolare, tali modalità di pagamento degli interessi non devono finire per privare l'interessato di un rimborso adeguato per la perdita causatagli, il che presuppone, in particolare, che gli interessi che gli sono corrisposti coprano l'intero periodo compreso, a seconda dei casi, tra la data in cui ha pagato o avrebbe dovuto essergli corrisposto l'importo di denaro di cui trattasi e la data in cui quest'ultimo gli è stato rimborsato o pagato (v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2013, I., C-565/11, EU:C:2013:250, punti da 26 a 28, e del 23 aprile 2020, S.M. e D.M., C-13/18 e C-126/18, EU:C:2020:292, punti 43, 49 e 51). 76 Ne consegue che il diritto dell'Unione osta a un meccanismo giuridico che non soddisfa tale requisito e che, di conseguenza, non consente l'esercizio effettivo dei diritti al rimborso e al pagamento degli interessi garantiti da tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2013, I., C-565/11, EU:C:2013:250, punto 29, e del 15 ottobre 2014, N., C- 331/13, EU:C:2014:2285, punti 38 e 39).

4.2.5.5. Sulla base di identiche premesse concettuali, l’evocata CGUE, 18 gennaio 2017 , Wortmann KG [OSCURATO:PERSONA], aveva così perentoriamente concluso: 39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni […], qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.

4.2.5.6. A conferma della risalente continuità della giurisprudenza unionale, sia sufficiente rilevare come, in tempi non più recenti, già CGUE, 8 marzo 2001, in cause riunite C-397/98 e C-410/98, [OSCURATO:PERSONA] e a, avesse ricordato che, in linea di principio, 86 [s]petta […] al diritto nazionale disciplinare tutte le questioni accessorie relative alla restituzione di tributi indebitamente percepiti, come l'eventuale versamento d'interessi, ivi compresa la data a partire dalla quale essi devono essere calcolati e il relativo tasso (sentenze 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti I l e 12, e 12 giugno 1980, causa 130/79, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. 1887, punti 16 e 17), fermo peraltro che 87 [n]elle cause principali […] la domanda di pagamento degli interessi a copertura del costo dovuto al congelamento delle somme versate come ACT [i.e., “advance corporation tax”, che – cfr. par. 6 – “si configura come imposta sulle società, a carico della società distributrice di dividendi, pagata in anticipo e imputata all'imposta di base sulle società”] non è accessoria e costituisce anzi l'oggetto stesso dei reclami delle ricorrenti nelle cause principali.

Date queste circostanze, in cui la violazione del diritto comunitario risulta non già dal pagamento dell'imposta stessa bensì dalla sua esigibilità anticipata, la concessione di interessi rappresenta il «rimborso» di ciò che è stato indebitamente versato e appare indispensabile al ripristino della parità di trattamento salvaguardatadall'art. 52 del Trattato.

4.2.6. Alla luce di quanto precede, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In caso di rimborso di tributi (quali, nella specie, dazi all’importazione) riscossi sul fondamento di previsioni del diritto dell’Unione europea successivamente dichiarate invalide da un giudice dell’Unione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, cui il giudice interno deve prestare osservanza, il contribuente ha il diritto – riconosciutogli direttamente dall’ordinamento unionale sulla base del principio della ripetibilità dell’indebito – a vedersi integralmente ristorato del pregiudizio sopportato per l’indisponibilità del denaro utilizzato per il versamento; pertanto, con riferimento agli interessi, il “dies a quo” della decorrenza degli stessi deve farsi risalire – come ritenuto da detta Corte – al giorno dell’effettuato pagamento, in quanto sin dall’inizio non dovuto, senza che trovino applicazione le previsioni né dell’art. 241 CDC né, successivamente, dell’art. 116 CDUE (che, in linea di continuità, ha sostituito il primo), siccome destinate a regolare fattispecie diverse.

4.2.7. Conclusivamente, la decisione in sé espressa dalla CTR nella sentenza impugnata presta ossequio agli insegnamenti della Corte di giustizia, andando pertanto esente dalle censure che il motivo in disamina le rivolge.

5. Con il quarto motivo si denuncia: nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione; violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

5.1. La sentenza impugnata liquida la rivalutazione monetaria, sebbene anche su questa sia sceso il giudicato per non essersi pronunciato alcun giudice.

Essa si limita ad affermare che l'esecuzione è parziale anche per quanto concerne la corresponsione alla contribuente di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria: così facendo incorre tuttavia nel vizio di mancanza di motivazione, considerato che la liquidazione è effettuata sulla base del conteggio della rivalutazione presentato dalla contribuente, in mancanza di un percorso motivazionale idoneo a chiarire le ragioni per le quali è stata liquidata la rivalutazione stessa.

La motivazione della sentenza impugnata è dunque meramente apparente.

6. Con il quinto motivo si denuncia: Violazione dell’art. 1224 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

6.1. Nonostante l'assorbenza del profilo denunciato con il quarto motivo, la sentenza impugnata incorre altresì nella violazione delle norme denunciate nel presente motivo, in quanto riconosce erroneamente la rivalutazione monetaria, che tuttavia non spetta automaticamente in caso di debito di valuta, ma solo all'esito della prova del pregiudizio da parte del creditore.

7. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, e comunque manifestamente infondati, per le medesime ragioni del primo e del secondo.

7.2. Rispetto al quarto motivo, v’è solo da aggiungere che, una volta legittimamente (per le esposte ragioni) interpretato il giudicato in maniera onnicomprensiva, siccome esteso ad interessi e rivalutazione monetaria, nessuna ulteriore specifica motivazione era esigibile da parte della CTR nella sentenza impugnata al di là della mera constatazione – peraltro non contestata e viepiù rilevabile dal concreto comportamento dell’Ufficio, che consta aver provveduto al versamento solo di imposte ed interessi – della mancata corresponsione, altresì, della rivalutazione. 7.3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8336/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 99/2021depositata il 06/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Sulla base della sentenza in epigrafe e degli atti di parte, l’antefatto può essere descritto nei seguenti termini. 1.1. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. aveva importato veicoli fuoristrada (cd. ATV), classificandoli alla sottovoce doganale 87032110, con dazio al 10%, effettivamente corrisposto. A seguito dell’annullamento, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (giusta sentenza del 27 aprile 2006) del punto 5 della tabella allegata al Reg. (CE) n. 2518 del 1998, con conseguente individuazione nelle sottovoci doganali da 87019011 a 87019039, esenti da dazio, quelle da utilizzare per la corretta classificazione dei veicoli aventi caratteristiche tecniche identiche a quelle in possesso dei veicoli importati dalla contribuente, quest’ultima, in data 17 maggio 2007, presentava all'Ufficio delle Dogane di Genova istanza di revisione dell'accertamento e di rimborso integrale dell’imposta indebitamente versata. Non essendosi l’Ufficio pronunciato, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, instando (cfr. testualmente la sentenza in epigrafe) per il “rimborso di quanto indebitamente versato, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria”. La CTP di Genova, con sentenza n. 103/13/12, depositata il 3 aprile 2012, accoglieva integralmente il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere (cfr. ancora testualmente la sentenza in epigrafe) al “rimborso […] – come richiesto – a favore della ricorrente”. L'Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR della Liguria con sentenza n. 774/4/16, depositata il 30 maggio 2016 L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, rigettato da Sez. 5, n. 15190 del 06/02/2019. 2. Avendo l’Ufficio erogato solo le somme corrispondenti alle spese legali ed autorizzato il rimborso unicamente del dazio, tuttavia non materialmente corrisposto, la contribuente adiva la CTR per l’integrale ottemperanza del giudicato, anche con riferimento al non disposto rimborso di interessi e rivalutazione monetaria. 3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, osservando: - trattasi di dare attuazione al diritto della contribuente alla restituzione degli importi versati, a titolo di dazi, interessi e rivalutazione monetaria, avendo la Corte di cassazione definitivamente confermato le decisioni di entrambi i giudici di merito; - “l’oggetto del contendere è se applicare, ai fini del rimborso, l'art. 241 del Regolamento CEE 12/10(1992 n. 2913/92 (Codice doganale all'epoca vigente-CDC) come richiesto dal ricorrente, o l'art. 116 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (Codice doganale dell'Unione-CDU'), come sostenuto dall'Ufficio”; - “si ritengono applicabili gli artt. 241 del CDC e 93 del D.P. R. n. 43/1973”, attesi “i principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione secondo cui ‘l'accoglimento senza limitazioni del ricorso’ riguarda ‘necessariamente e implicitamente anche quella parte della domanda introduttiva che, sebbene non menzionata nella sentenza di primo grado, era stata inequivocabilmente formulata dalla contribuente al fine di ottenere il pagamento degli interessi sulla somma dovuta’”; - “la richiesta degli interessi è stata avanzata in forza della normativa ‘ratione temporis’ applicabile, ovvero dell'art. 241 del Regolamento CEE 12/10/1992 n. 2913/92 […]” e “il diritto al riconoscimento di interessi trova fondamento nell'art. 93 del D.P.R. n. 43/1973”; - “l'Ufficio ha assunto quale ‘dies a quo’ per il calcolo degli interessi dovuti la data del 4 settembre 2019 applicando l'art. 116 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013”, giacché ha individuato “quale ‘atto dispositivo’ la sentenza […] della Corte di cassazione, depositata il 4 giugno 2019, facendo decorrere gli interessi dal novantunesimo giorno successivo”; -è inapplicabile nella specie l’art. 116 CDU in quanto entrato in vigore solo il 1° maggio 2016, sicché, opinare in contrario, violerebbe il principio costituzionale di irretroattività della legge; - “l'esecuzio ne della sentenza è parziale anche per la mancata corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, come espressamente previsto”. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cinque motivi. Resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione del giudicato. 1.1. La sentenza della CTP condannava l’Ufficio al pagamento della somma imposta oltre alle spese giudizio. Nel dispositivo letteralmente si legge: “Accoglie il ricorso e ordina alle Dogane di Genova il rimborso di euro 7.549,96 – come richiesto – a favore della ricorrente e condanna l’Agenzia delle Dogane di Genova al pagamento delle spese di giudizio”. La CTR della Liguria, nel respingere l’appello dell’Ufficio, confermava la pronuncia di primo grado. Identicamente è a dirsi quanto al giudizio di cassazione, avendo la Corte di cassazione respinto il ricorso dell’Ufficio. La CTP non si pronunciava in ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria né in motivazione né in dispositivo; su tali profili non si pronunciavano identicamente né il giudice d'appello né quello di legittimità. Poiché interessi e rivalutazione chiesti dalla contribuente non sono stati liquidati dalla CTP, la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto, ciò che invece non ha fatto. 2. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. La sentenza impugnata viola l’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 avendo pronunciato su una domanda su cui non si erano pronunciati né i giudici di merito né la Corte di cassazione, che nulla hanno statuito in merito alla decorrenza degli interessi ed alla liquidazione degli stessi così come riconosciuto dal giudice dell'ottemperanza. Questi non può spingersi a liquidare interessi mai statuiti esplicitamente nelle sentenze oggetto di ottemperanza ed in questo senso il suo intervento travalica i confini dei poteri al medesimo demandati. 3. Il primo ed il secondo motivo in disamina sono inammissibili per una pluralità di ragioni ecomunque manifestamente infondati. 3.1. La ragione dell’inammissibilità risiede in ciò che, a fronte dell’espressa individuazione del “thema decidendum”, da parte della sentenza impugnata, in relazione esclusivamente ai profili della decorrenza e dell’entità degli interessi e della corresponsione della rivalutazione monetaria, siccome non ancora effettuata al momento della decisione, i motivi non rendono conto (attraverso idonee allegazioni e trascrizioni degli atti rilevanti) dell’essere stata la questione della non debenza di interessi e rivalutazione – “ab origine”, per difetto di titolo, siccome non asseritamente contemplati, né gli uni né l’altra, nel “dictum” condannatorio della sentenza della CTP –stata già eccepita dinanzi al giudice di merito (onde paralizzare la pretesa di ottemperanza della contribuente estesa, oltreché al capitale, espressamente ad interessi e rivalutazione). 3.1.1. Siffatta mancanza è tanto più rimarchevole a cagione dell’espressa protesta di “novum” opposta dalla contribuente in controricorso: contribuente la quale, adempiendo all’onere di autosufficienza, dimostra come effettivamente i soli temi vertiti in causa fossero quelli individuati dalla CTR nella sentenza impugnata, tanto più in quanto l’Ufficio aveva “medio tempore” dato ordine di pagamento, oltreché della somma capitale, altresì degli interessi, ancorché calcolati sulla base dell’art. 116 CDU. 3.2. Fermo quanto precede, a dimostrazione, altresì e comunque, dell’infondatezza dei motivi, rileva la ricostruzione delle vicende del giudizio di ottemperanza in funzione dell’originaria domanda della contribuente nel giudizio cognitorio, siccome resa possibile dalla riproduzione degli atti contenuti nel (solo) controricorso. 3.2.1. La contribuente ha specificamente richiesto al giudice dell’ottemperanza l’adozione dei provvedimenti necessari ad ottenere il rimborso di dazi, interessi e rivalutazione. A fronte di tale domanda, l’Ufficio si costituiva rappresentando di aver corrisposto, oltreché la somma corrispondente ai dazi, altresì quella relativa agli interessi, contestando tuttavia la pretesa della contribuente quanto a questi, sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 116 CDUE. Quanto alla rivalutazione monetaria, l’affermazione della contribuente in controricorso (p. 9), secondo cui solo con successive memorie illustrative l'Ufficio ha contestato di essere debitore a tale titolo, non è avversata e trova indiretta conferma nella sentenza impugnata laddove, dopo aver evidenziato che il ricorso in ottemperanza era volto ad ottenere i provvedimenti necessari all’esecuzione della condanna dell’Ufficio alla corresponsione sia della somma capitale che degli interessi e della rivalutazione, individua l’oggetto del contendere, quanto agli interessi, nello stabilire se, nella specie, fossero applicabili l’art. 241 CDC e 93 [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalla contribuente, ovvero l’art. 116 CDUE, come sostenuto dall’Ufficio, e, quanto alla rivalutazione, nel doversi procedere all’esecuzione della condanna riguardante anche la stessa: affermazioni, queste, da cui si evince che il giudice dell’ottemperanza ha escluso di essere stato dall’Ufficio investito della questione in sé della debenza o meno di interessi o rivalutazione in base al titolo, senza, peraltro, che l’Ufficio, per un verso, abbia censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, per altro verso, abbia comunque impugnato l’implicita declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione, sollevata con memoria, riguardante (quantomeno) la rivalutazione. 3.3. Né, sotto altro profilo, può ritenersi che la sentenza impugnata abbia esorbitato dal perimetro del giudizio di ottemperanza, violando il giudicato. 3.3.1. In via di premessa, deve rammentarsi che “nel giudizio di ottemperanza dinnanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato” (Sez. 5, Sentenza n. 15827 del 29/07/2016, Rv. 640648-01). Inoltre, “il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione” (Sez. 5, Ordinanza n. 16569 del 20/06/2019, Rv. 654387-01, la quale ha ritenuto ammissibile il ricorso al giudice dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione). Nell’alveo di tali principi, s’è poi precisato che, “in tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, passate in giudicato, la decisione del giudice tributario il quale, nel silenzio serbato dai giudici sulla domanda di pagamento degli interessi formulata dal contribuente, consideri il ricorso accolto nel suo complesso, compresa la richiesta di pagamento degli interessi, avuto riguardo alla natura meramente accessoria di tale obbligazione e alla compatibilità di tale interpretazione del giudicato sia con il dispositivo che con la sua motivazione, costituisce una corretta applicazione del principio derivante dall'art. 70, co. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, e secondo cui la Commissione, investita della domanda per l'adozione dei provvedimenti necessari all'ottemperanza, deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della relativa motivazione, e senza modificarne il contenuto” (Sez. 5, Sentenza n. 3555 del 22/02/2005, Rv. 579603-01). 3.3.1.1. Nella specie, la sentenza impugnata si dimostra ossequiante degli evocati insegnamenti. Infatti, il dispositivo della sentenza della CTP, riprodotto in controricorso e trascritto nello stesso ricorso, recitava: “Accoglie il ricorso e ordina alle Dogane di Genova il rimborso di euro 7.549,96 – come richiesto – a favore della contribuente”. Det to dispositivo, con particolare riguardo all’inciso: “come richiesto”, è suscettibile di essere letto in conformità all’originaria domanda della contribuente, che, giusta quanto evincesi dal controricorso (p. 10) alla stregua di asserti non contestati, aveva instato per la condanna dell’Ufficio “al rimborso di quanto indebitamente versato, oltre interessi maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria”. Talché, laddove la sentenza impugnata ritiene che il dispositivo debba essere interpretato come integrale accoglimento della domanda, non esorbita dal giudicato (violando gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.) né contravviene ai poteri tipici del giudice dell’ottemperanza (violando l’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992), poiché, anzi, in pedissequa applicazione di siffatti poteri, evince la concreta regola di giudizio nel rispetto sia della domanda sia anche del dispositivo, che, alla lettera, proprio in forza del suddetto inciso, legittima il rinvio alla domanda, in cui la somma capitale era pretesa in uno ad interessi e rivalutazione. 4. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 del Codice doganale dell’Unione europea (CDUE), dell’art. 241 del Codice doganale comunitario (CDC) e dell’art. 93 DPR n. 43 del 1973 ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 4.1. La CTR ha deciso la questione controversia, in punto di decorrenza degli interessi, ritenendo non applicabile l’art. 116 CDUE in quanto entrato in vigore solo il 10 maggio 2016. Essa ha errato, atteso che la norma applicabile è quella vigente al momento in cui il diritto al rimborso si perfeziona, ossia si avvera la condizione in virtù della quale detto diritto diviene effettivo: nella specie, come afferma l'art. 116, par. 6, CDUE, decorsi tre mesi dalla decisione che concede il rimborso, la quale coincide con la pronuncia della Corte di cassazione che ha riconosciuto in via definitiva il diritto della contribuente, con conseguente decorso del termine di computo degli interessi dal terzo mese dal deposito della pronuncia stessa. L’art. 241 CDC, ritenuto applicabile dalla CTR, in adesione alla prospettazione della contribuente, invece non lo è, in quanto ha perso completamente effetto a seguito dell'entrata in vigore del CDUE. 4.2. Il motivo è infondato, per le ragioni che si procede ad illustrare, le quali rendono altresì conto dell’insussistenza dei presupposti del rinvio a pubblica udienza sollecitato dalla contribuente con la memoria. 4.2.1. La decisione della CTR nella sentenza impugnata è corretta, ma consegue ad un percorso motivazionale errato, perché contrastante con gli insegnamenti promananti dalla giurisprudenza unionale, necessitando quindi di correzione nei termini che si passa ad illustrare. 4.2.2. La CTR, nel risolvere la questione dell’individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli interessi, ha ritenuto che la fattispecie sfugga all’applicazione dell’art. 116 CDUE, invocato dall’Ufficio, in forza del principio di irretroattività, applicandosi, per l’effetto, gli artt. 241 CDC e 93 [OSCURATO:PERSONA]. In tal guisa essa ha individuato le disposizioni normative rilevanti, ritenendo una contrapposizione tra l’art. 241 CDC e l’art. 116 CDUE, l’uno più e l’altro meno favorevole per la contribuente. 4.2.3. In realtà – in disparte l’evocazione altresì dell’art. 93 [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non viene direttamente in linea di conto (limitandosi a stabilire che, “in occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse, nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79, spetta altresì al contribuente, sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie”) –per un verso, la contrapposizione tra l’art. 241 CDC e l’art. 116 CDUE, di cui opina la CTR, non corrisponde alla realtà normativa, per altro verso, né l’art. 241 CDC né l’art. 116 CDUE sono, per vero, di per se stessi, applicabili, occupandosi, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di un’ipotesi affatto diversa da quella oggetto di giudizio. 4.2.4. Sotto il primo profilo, premesso che il CDC [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992] è stato abrogato e sostituito dal CDUE [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013], l’art. 241 stabiliva che [i]l rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse: -quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione; -quando le disposizioni nazionali lo prevedono. L’art. 116 CDUE, intitolato "Disposizioni generali", recita: 1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi: a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso […]; c) errore delle autorità competenti […]. 6. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate. Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali. In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. 4.2.4.1. Dal raffronto dei due articoli emerge – in conformità, peraltro, a quanto espressamente rilevato dalla recentissima CGUE, 28 aprile 2022, in cause riunite C-415/20, C-419/20 e C-427/20, G.G.T. GmbH e al., par. 73 – come siano rimaste invariate regola ed eccezione: la regola è che “il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate”; l’eccezione è che tuttavia deve essere corrisposto “un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali”; nell’arco dei tre mesi concessi all’amministrazione per l’adempimento del rimborso, non sono computabili interessi. 4.2.5. Fermo quanto precede, peraltro, il profilo decisivo è che, nella specie, come anticipato, né l’art. 241 CDC né l’art. 116 CDUE vengono proprio in conto. 4.2.5.1. Nel dettaglio, è pacifico tra le parti, e ne dà atto la sentenza impugnata, che la domanda di rimborso formulata dalla contribuente e rimasta inevasa assumeva a presupposto la sopravvenuta non debenza del dazio in conseguenza di CGUE, 27 aprile 2006, in causa C-15/05, Kawasaki. Di conseguenza il rimborso, in effetti riconosciuto dalla CTP di Genova, aveva fondamento nella sopravvenuta dichiarazione d’invalidità di previsioni unionali sulla base delle quali il dazio era stato riscosso. 4.2.5.2. Insegna CGUE, 18 gennaio 2017, C-365/15, Wortmann KG [OSCURATO:PERSONA], che, in casi di tal genere, il fondamento legittimante l’integrale rimborso, comprensivo cioè anche degli interessi, non si lascia(va) individuare nell’art. 241 CDC e, in “limine”, neppure nell’art. 236 CDC (secondo il cui par. 1 “si procede[va] al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto”), da tali articoli semplicemente non emergendo indicazioni ostative alla corresponsione degli interessi, bensì, in buona sostanza, dal principio generale della non ritenibilità, da parte delle autorità, dell’indebito, con conseguente diritto alla “restitutio in integrum” di chi ha effettuato il versamento, il quale deve per l’effetto vedersi integralmente ristorato del pregiudizio sopportato per l’indisponibilità del denaro utilizzato per il versamento stesso. Scrive infatti la Corte: 27 […] l'articolo 241 del codice doganale si riferisce all'ipotesi [diversa da quella di causa, riguardante l’annullamento del regolamento sulla base del quale i dazi erano stati riscossi] in cui, dopo che l'autorità doganale ha autorizzato lo svincolo delle merci di cui trattasi, si verifica che la liquidazione iniziale dei dazi all'importazione deve essere diminuita e che, pertanto, la totalità o una parte dei dazi versati da un operatore deve essergli rimborsata. 28 Le spiegazioni sulla genesi della disposizione divenuta l'articolo 241 del codice doganale, fornite dalla Commissione in udienza, dimostrano che la sua adozione è stata motivata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le autorità doganali effettuano solo un controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali, con la conseguenza che la possibilità che un controllo del genere darà luogo a un rimborso dei dazi all'importazione già versati è reale. 29 Inoltre, il codice doganale stabilisce una simmetria certa, per quanto riguarda la questione del pagamento di interessi, da un lato, tra la situazione degli operatori ai quali devono essere rimborsati i dazi all'importazione versati in eccesso in ragione di errori dovuti alla rapidità del sistema di sdoganamento, il quale è effettuato, in un gran numero di casi, senza ispezione delle merci prima del loro svincolo e, dall'altro, quella degli operatori i quali, per errori dello stesso tipo, devono invece versare all'amministrazione doganale un complemento di dazi all'importazione. 30 Infatti, come emerge dalla sentenza del 31 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C-546/09, EU:C:2011:199, punti da 26 a 34), qualora, in seguito a un nuovo calcolo dei dazi doganali sulla base di informazioni complementari, rimanga un determinato importo di tali dazi da versare, gli interessi di mora relativi a tale importo possono essere percepiti, ai sensi dell'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, solo per il periodo successivo allo scadere del termine di pagamento di tale importo. 31 Al contrario, se il nuovo calcolo dei dazi doganali dà luogo alla restituzione all'operatore interessato di una parteo di tutti i dazi doganali versati anteriormente, dall'articolo 241 del codice doganale consegue che sono dovuti interessi solo a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi di cui a tale disposizione, fatta salva la possibilità, per il legislatore nazionale, di prevedere il pagamento di interessi anche in altre circostanze. 32 Orbene, deriva dalla decisione di rinvio che la restituzione di dazi antidumping di cui ha beneficiato la [contribuente] non è originata da un errore nel calcolo di tali dazi che sarebbe stato scoperto dopo che l'autorità doganale competente ha autorizzato lo svincolo delle merci da parte della [contribuente] […]. Poco oltre: 35 Nella presente fattispecie, in seguito all'annullamento del regolamento n. 1472/2006 con la sentenza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (HK) e a./Consiglio (C-249/10 P, EU:C:2012:53), nella parte in cui tale regolamento riguardava, in particolare, la B[.] e la S[.], le cui scarpe sono state immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione dalla [contribuente], l'autorità doganale tedesca competente, ritenendo che i dazi antidumping percepiti non fossero legalmente dovuti, ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale, ha rimborsato alla [contribuente] l'importo degli stessi, senza però maggiorarli degli interessi di mora richiesti da tale impresa. 36 A tale proposito, va rilevato che, sebbene l'articolo 236, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale preveda la restituzione di dazi antidumping in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non precisa espressamente se tale restituzione debba dar luogo al pagamento di interessi sugli importi dei dazi così rimborsati. 37 Va sottolineato, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora dazi o imposte siano stati riscossi da uno Stato membro in applicazione di un regolamento dell'Unione, dichiarato invalido o annullato da un giudice dell'Unione, gli interessati che hanno versato i dazi o le imposte in questione hanno il diritto di ottenere, in linea di principio, non solo la restituzione degli importi versati, ma anche gli interessi su tali importi (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-113/10, C-147/10 e C- 234/10, EU:C:2012:591, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata). 38 In tali circostanze, poiché, da un lato, né l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, né l'articolo 241 dello stesso, escludono il versamento di interessi in una situazione come quella di cui al procedimento principale e, dall'altro lato, il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi è stato effettuato in seguito all'annullamento da parte della Corte del regolamento sulla base del quale detti dazi erano stati percepiti e, quindi, in ragione della non conformità al diritto dell'Unione della loro riscossione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve considerare che l'importo di tali dazi rimborsati all'impresa interessata dall'autorità nazionale competente deve essere addizionato dei relativi interessi. 4.2.5.3. Alla stregua del ragionamento della Corte, il diritto al rimborso anche degli interessi in caso di rimborso di tributi riscossi sul fondamento di previsioni normative unionali successivamente dichiarate invalide da un giudice dell’Unione costituisce posizione soggettiva riconosciuta direttamente dall’ordinamento unionale sul paradigma del diritto, in capo al contribuente, della ripetizione dell’indebito. 4.2.5.3.1. Il punto è chiarito in CGUE, 28 aprile 2022, G.G.T. GmbH e al., cit., su cui peraltro si tornerà ancora: 70 […] il diritto al pagamento di interessi […] mira […] a compensare l'indisponibilità dell'importo di denaro di cui l'interessato è stato indebitamente privato. 71 Tale compensazione può avvenire, a seconda dei casi, in base alle modalità previste dalla normativa applicabile dell'Unione o, in mancanza di una tale normativa, conformemente a quelle che si applicano in virtù del diritto nazionale. 4.2.5.3.2. In tal senso depone consolidata giurisprudenza unionale. Ad esempio, CGUE, 27 settembre 2012, in cause riunite C- 113/10, C-147/10 e C-234/10, [OSCURATO:PERSONA], afferma: 65 Qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di denaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727, punti 87-89; del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 205, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 25). 66 Da tale giurisprudenza risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire con gli interessi i tributi percepiti in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 26). Già in CGUE 19 luglio 2012, in causa C-591/10, [OSCURATO:PERSONA] e a., leggesi: 24 Secondo costante giurisprudenza il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte (v., in particolare, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA], 199/82, Racc. pag. 3595, punto 12, nonché dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727, punto 84). [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze del 14 gennaio 1997, Comateb e a., da C-192/95 a C-218/95, Racc. pag. I-165, punto 20; Metallgesellschaft e a., cit., punto 84; del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-147/01, Racc. pag. I-11365, punto 93, nonché del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 202). 25 Si deve, inoltre, ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze citate supra Metallgesellschaft e a., punti 87-89, nonché [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], punto 205). 26 Da tale giurisprudenza risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, corredate di interessi, le imposte percepite in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo. 4.2.5.4. La descritta “ratio” del diritto al rimborso degli interessi trova, infine, ennesima conferma nella più volte richiamata CGUE, 28 aprile 2022, G.G.T. GmbH e al., la quale, nell’integralmente confermare posizioni già attinte da CGUE, 18 gennaio 2017, in causa C-365/15, Wortmann KG [OSCURATO:PERSONA], espressamente specifica, come già questa, che il “dies a quo” della decorrenza degli interessi deve farsi risalire (salve diverse disposizioni nazionali che comunque non possono rendere ineffettivo il diritto stesso, viepiù in rapporto a situazioni identiche o simili di diritto interno), all’effettuato pagamento, in quanto sin dall’inizio non dovuto. Nel dettaglio, secondo la Corte: 51 […] da costante giurisprudenza della Corte risulta, anzitutto, che ogni interessato al quale un'autorità nazionale abbia richiesto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un'imposta o di un altro prelievo in violazione del diritto dell'Unione ha, in forza di quest'ultimo, il diritto di ottenere il rimborso dell'importo di denaro corrispondente [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA], 199/82, EU:C:1983:318, punto 12; dell'8 marzo 2001, M. e a., C- 397/98 e C-410/98, EU:C:2001:134, punto 84, e del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Sgravio fiscale facoltativo), C-100/20, EU:C:2021:716, punto 26 e giurisprudenza citata]. 52 Inoltre, detto interessato ha il diritto, sempre in base al diritto dell'Unione, di ottenere da parte di tale Stato membro non soltanto il rimborso dell'importo di denaro indebitamente riscosso, ma anche il pagamento di interessi volti a compensare l'indisponibilità di quest'ultimo [v. sentenze del 19 luglio 2012, L.R. e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punti da 24 a 26, e del 9 settembre 2021, Hauptzollamt B (Sgravio fiscale facoltativo), C-100/20, EU:C:2021:716, punti 26 e 27]. 53 Tali diritti al rimborso degli importi di denaro il cui pagamento è stato imposto da uno Stato membro a un interessato in violazione del diritto dell'Unione e al pagamento di interessi su tali importi costituiscono l'espressione di un principio generale di ripetizione dell'indebito (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2011, L.K. e a., C-398/09, EU:C:2011:540, punti18, 20 e 26). Indi: 75 In particolare, tali modalità di pagamento degli interessi non devono finire per privare l'interessato di un rimborso adeguato per la perdita causatagli, il che presuppone, in particolare, che gli interessi che gli sono corrisposti coprano l'intero periodo compreso, a seconda dei casi, tra la data in cui ha pagato o avrebbe dovuto essergli corrisposto l'importo di denaro di cui trattasi e la data in cui quest'ultimo gli è stato rimborsato o pagato (v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2013, I., C-565/11, EU:C:2013:250, punti da 26 a 28, e del 23 aprile 2020, S.M. e D.M., C-13/18 e C-126/18, EU:C:2020:292, punti 43, 49 e 51). 76 Ne consegue che il diritto dell'Unione osta a un meccanismo giuridico che non soddisfa tale requisito e che, di conseguenza, non consente l'esercizio effettivo dei diritti al rimborso e al pagamento degli interessi garantiti da tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2013, I., C-565/11, EU:C:2013:250, punto 29, e del 15 ottobre 2014, N., C- 331/13, EU:C:2014:2285, punti 38 e 39). 4.2.5.5. Sulla base di identiche premesse concettuali, l’evocata CGUE, 18 gennaio 2017 , Wortmann KG [OSCURATO:PERSONA], aveva così perentoriamente concluso: 39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni […], qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati. 4.2.5.6. A conferma della risalente continuità della giurisprudenza unionale, sia sufficiente rilevare come, in tempi non più recenti, già CGUE, 8 marzo 2001, in cause riunite C-397/98 e C-410/98, [OSCURATO:PERSONA] e a, avesse ricordato che, in linea di principio, 86 [s]petta […] al diritto nazionale disciplinare tutte le questioni accessorie relative alla restituzione di tributi indebitamente percepiti, come l'eventuale versamento d'interessi, ivi compresa la data a partire dalla quale essi devono essere calcolati e il relativo tasso (sentenze 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti I l e 12, e 12 giugno 1980, causa 130/79, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. 1887, punti 16 e 17), fermo peraltro che 87 [n]elle cause principali […] la domanda di pagamento degli interessi a copertura del costo dovuto al congelamento delle somme versate come ACT [i.e., “advance corporation tax”, che – cfr. par. 6 – “si configura come imposta sulle società, a carico della società distributrice di dividendi, pagata in anticipo e imputata all'imposta di base sulle società”] non è accessoria e costituisce anzi l'oggetto stesso dei reclami delle ricorrenti nelle cause principali. Date queste circostanze, in cui la violazione del diritto comunitario risulta non già dal pagamento dell'imposta stessa bensì dalla sua esigibilità anticipata, la concessione di interessi rappresenta il «rimborso» di ciò che è stato indebitamente versato e appare indispensabile al ripristino della parità di trattamento salvaguardatadall'art. 52 del Trattato. 4.2.6. Alla luce di quanto precede, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In caso di rimborso di tributi (quali, nella specie, dazi all’importazione) riscossi sul fondamento di previsioni del diritto dell’Unione europea successivamente dichiarate invalide da un giudice dell’Unione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, cui il giudice interno deve prestare osservanza, il contribuente ha il diritto – riconosciutogli direttamente dall’ordinamento unionale sulla base del principio della ripetibilità dell’indebito – a vedersi integralmente ristorato del pregiudizio sopportato per l’indisponibilità del denaro utilizzato per il versamento; pertanto, con riferimento agli interessi, il “dies a quo” della decorrenza degli stessi deve farsi risalire – come ritenuto da detta Corte – al giorno dell’effettuato pagamento, in quanto sin dall’inizio non dovuto, senza che trovino applicazione le previsioni né dell’art. 241 CDC né, successivamente, dell’art. 116 CDUE (che, in linea di continuità, ha sostituito il primo), siccome destinate a regolare fattispecie diverse. 4.2.7. Conclusivamente, la decisione in sé espressa dalla CTR nella sentenza impugnata presta ossequio agli insegnamenti della Corte di giustizia, andando pertanto esente dalle censure che il motivo in disamina le rivolge. 5. Con il quarto motivo si denuncia: nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione; violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 5.1. La sentenza impugnata liquida la rivalutazione monetaria, sebbene anche su questa sia sceso il giudicato per non essersi pronunciato alcun giudice. Essa si limita ad affermare che l'esecuzione è parziale anche per quanto concerne la corresponsione alla contribuente di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria: così facendo incorre tuttavia nel vizio di mancanza di motivazione, considerato che la liquidazione è effettuata sulla base del conteggio della rivalutazione presentato dalla contribuente, in mancanza di un percorso motivazionale idoneo a chiarire le ragioni per le quali è stata liquidata la rivalutazione stessa. La motivazione della sentenza impugnata è dunque meramente apparente. 6. Con il quinto motivo si denuncia: Violazione dell’art. 1224 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 6.1. Nonostante l'assorbenza del profilo denunciato con il quarto motivo, la sentenza impugnata incorre altresì nella violazione delle norme denunciate nel presente motivo, in quanto riconosce erroneamente la rivalutazione monetaria, che tuttavia non spetta automaticamente in caso di debito di valuta, ma solo all'esito della prova del pregiudizio da parte del creditore. 7. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, e comunque manifestamente infondati, per le medesime ragioni del primo e del secondo. 7.2. Rispetto al quarto motivo, v’è solo da aggiungere che, una volta legittimamente (per le esposte ragioni) interpretato il giudicato in maniera onnicomprensiva, siccome esteso ad interessi e rivalutazione monetaria, nessuna ulteriore specifica motivazione era esigibile da parte della CTR nella sentenza impugnata al di là della mera constatazione – peraltro non contestata e viepiù rilevabile dal concreto comportamento dell’Ufficio, che consta aver provveduto al versamento solo di imposte ed interessi – della mancata corresponsione, altresì, della rivalutazione. 7.3
Sentenza Cassazione n. 24438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris