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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22905/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 settembre 1960 avverso la sentenza n. 4735/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano il 22 giugno 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione, per avere la sentenza impugnata richiamato fatti (dal 2010 al 2013) estranei al processo, già -azionati e transatti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2.2 difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza di prova quanto all'asserita esistenza di artifizi e raggiri.

La Corte d'appello avrebbe trascurato che alla parte civile era ben nota la destinazione aggressiva delle somme, messe a disposizione dell'imputato per investimenti ad alto rischio, ed era altresì nota la mancata qualifica di promotore finanziario autorizzato di una banca in capo all'imputato; 2.3 vizi della motivazione sotto il profilo del difetto di prova quanto all'asserita esistenza di artifizi e raggiri nella presentazione di documenti e nella comunicazione di sunti da parte dell'imputato alle parti civili.

Mancherebbe la prova della falsità dei grafici e delle tabelle, presentate alle parti civili, e del contenuto di tale documentazione; 2.4 inosservanza di legge per non essersi ottemperato al disposto di cui all'art. 159 cod. proc. pen. nel procedere compiutamente, come ordinato dalla Corte d'appello di Milano con provvedimento del 7 aprile 2022, alla notifica personale all'imputato "a mani, previe ricerche" della citazione a giudizio per l'udienza del 22 giugno 2022.

La notifica sarebbe stata effettuata nel luogo della vecchia residenza anagrafica, già da tempo abbandonata, senza tener conto delle precedenti ricerche e vanificando l'ordine emesso dalla Corte di appello il 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ultimo motivo del ricorso, da trattare in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è manifestamente infondato. 2.1 Va premesso che la Corte di legittimità è giudice anche del fatto riguardo alle questioni di natura processuale, essendole in tal caso consentito l'accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167, in motivazione). 2.2 Nel caso in esame, come risulta dagli atti, il ricorrente, nell'atto di appello, aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio, dove, in effetti, a mezzo PEC del 15 aprile 2022, è avvenuta la notifica del decreto di citazione in appello anche per l'imputato.

Ne discende che la notifica del menzionato decreto è stata effettuata e, ad ogni modo, ove fosse avvenuta in modo errato, non potrebbe considerarsi inesistente e, quindi, equipararsi a notifica omessa, ma andrebbe ritenuta affetta (-/ da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., come tale sanabile, se non è dedotta tempestivamente.

Il ricorrente non ha eccepito alcunché al riguardo dinanzi al giudice d'appello, con la conseguenza che l'eccezione di nullità non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.3 Giova aggiungere che non può ritenersi che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza nei suoi confronti di un procedimento.

Come dal medesimo ricorrente dichiarato nel ricorso proposto (v. f. 12), la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è avvenuta a mani proprie, sicché deve ritenersi che egli ha avuto diretta e certa conoscenza del processo svoltosi nei suoi confronti e, pertanto, la mancata comparizione alle udienze è conseguita ad una sua scelta personale; il che lascia presumere, in assenza di specifici e comprovati elementi di segno contrario, la volontarietà del suo successivo disinteresse al processo.

3. Le altre censure, formulate nel ricorso, che possono essere trattate congiuntamente, afferendo tutte all'affermazione della responsabilità dell'imputato, sono non consentite, oltre che prive di specificità.

La Corte di appello ha ricordato che il rapporto tra le persone offese e l'imputato risaliva al 2010, epoca in cui quest'ultimo era consulente finanziario con mandato diretto ad operare per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Le vicende, intercorse dal 2010 sino alla fine del 2013, allorquando l'imputato aveva comunicato alle parti civili che di lì a poco si sarebbe trasferito ad operare alle dipendenze della banca UBS, sono state menzionate dalla Corte di appello, al pari del primo giudice, al fine solo di meglio comprendere i fatti oggetto del giudizio, che, come indicato anche nell'imputazione, si collocano temporalmente da.dicembre 2013 a dicembre 2016.

In ordine a questi ultimi fatti, la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza del reato di truffa contestato.

La Corte di appello, infatti, condividendo la decisione di primo grado, in quanto immune da vizi, ha evidenziato che il racconto, effettuato dalle parti civili, risultava logico, preciso, coerente e non contraddittorio nonché supportato da elementi probatori certi e concordanti.

Sulla base di tale racconto era risultato provato che l'imputato, abilitato ad operare sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva raggirato questi ultimi con versamenti di denaro modesti rispetto al capitale versato, con rassicurazioni verbali sul buon esito delle operazioni e con l'esibizione di grafici di investimento, così che, sfruttando il rapporto di fiducia esistente tra le parti, si era appropriato di ingenti quantità di denaro, procurando un danno alle stesse parti civili.La menzionata Corte ha avuto cura di precisare che presentare ai clienti dei grafici relativi agli investimenti -è sicuramente tipico dell'attività speculativa -dei consulenti finanziari; ciò che tipico non è, tuttavia, è, come avvenuto nel caso in esame, mostrare dei prospetti falsi, che rappresentano una situazione che non ha nulla a che vedere con la concreta condizione del patrimonio da investire e con le reali intenzioni speculative del promotore.

Ha aggiunto che, seppure le persone offese non si fossero comportate con la necessaria diligenza, non preoccupandosi mai di richiedere gli estratti conto conti o le informazioni alla banca, ciò non aveva rilevanza, atteso che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri.

Trattasi di motivazione scevra da vizi rilevabili in questa sede, in linea anche con l'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rv. 279490 - 02), secondo cui l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale.

A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata le deduzioni, formulate nel ricorso, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

4. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

L'esito del ricorso comporta altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dell'aumento del 30% in ragione della difesa apprestata a favore di due persone, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.115,00, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 settembre 1960 avverso la sentenza n. 4735/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano il 22 giugno 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione, per avere la sentenza impugnata richiamato fatti (dal 2010 al 2013) estranei al processo, già -azionati e transatti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2.2 difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza di prova quanto all'asserita esistenza di artifizi e raggiri. La Corte d'appello avrebbe trascurato che alla parte civile era ben nota la destinazione aggressiva delle somme, messe a disposizione dell'imputato per investimenti ad alto rischio, ed era altresì nota la mancata qualifica di promotore finanziario autorizzato di una banca in capo all'imputato; 2.3 vizi della motivazione sotto il profilo del difetto di prova quanto all'asserita esistenza di artifizi e raggiri nella presentazione di documenti e nella comunicazione di sunti da parte dell'imputato alle parti civili. Mancherebbe la prova della falsità dei grafici e delle tabelle, presentate alle parti civili, e del contenuto di tale documentazione; 2.4 inosservanza di legge per non essersi ottemperato al disposto di cui all'art. 159 cod. proc. pen. nel procedere compiutamente, come ordinato dalla Corte d'appello di Milano con provvedimento del 7 aprile 2022, alla notifica personale all'imputato "a mani, previe ricerche" della citazione a giudizio per l'udienza del 22 giugno 2022. La notifica sarebbe stata effettuata nel luogo della vecchia residenza anagrafica, già da tempo abbandonata, senza tener conto delle precedenti ricerche e vanificando l'ordine emesso dalla Corte di appello il 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ultimo motivo del ricorso, da trattare in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è manifestamente infondato. 2.1 Va premesso che la Corte di legittimità è giudice anche del fatto riguardo alle questioni di natura processuale, essendole in tal caso consentito l'accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167, in motivazione). 2.2 Nel caso in esame, come risulta dagli atti, il ricorrente, nell'atto di appello, aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio, dove, in effetti, a mezzo PEC del 15 aprile 2022, è avvenuta la notifica del decreto di citazione in appello anche per l'imputato. Ne discende che la notifica del menzionato decreto è stata effettuata e, ad ogni modo, ove fosse avvenuta in modo errato, non potrebbe considerarsi inesistente e, quindi, equipararsi a notifica omessa, ma andrebbe ritenuta affetta (-/ da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., come tale sanabile, se non è dedotta tempestivamente. Il ricorrente non ha eccepito alcunché al riguardo dinanzi al giudice d'appello, con la conseguenza che l'eccezione di nullità non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.3 Giova aggiungere che non può ritenersi che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza nei suoi confronti di un procedimento. Come dal medesimo ricorrente dichiarato nel ricorso proposto (v. f. 12), la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è avvenuta a mani proprie, sicché deve ritenersi che egli ha avuto diretta e certa conoscenza del processo svoltosi nei suoi confronti e, pertanto, la mancata comparizione alle udienze è conseguita ad una sua scelta personale; il che lascia presumere, in assenza di specifici e comprovati elementi di segno contrario, la volontarietà del suo successivo disinteresse al processo. 3. Le altre censure, formulate nel ricorso, che possono essere trattate congiuntamente, afferendo tutte all'affermazione della responsabilità dell'imputato, sono non consentite, oltre che prive di specificità. La Corte di appello ha ricordato che il rapporto tra le persone offese e l'imputato risaliva al 2010, epoca in cui quest'ultimo era consulente finanziario con mandato diretto ad operare per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Le vicende, intercorse dal 2010 sino alla fine del 2013, allorquando l'imputato aveva comunicato alle parti civili che di lì a poco si sarebbe trasferito ad operare alle dipendenze della banca UBS, sono state menzionate dalla Corte di appello, al pari del primo giudice, al fine solo di meglio comprendere i fatti oggetto del giudizio, che, come indicato anche nell'imputazione, si collocano temporalmente da.dicembre 2013 a dicembre 2016. In ordine a questi ultimi fatti, la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza del reato di truffa contestato. La Corte di appello, infatti, condividendo la decisione di primo grado, in quanto immune da vizi, ha evidenziato che il racconto, effettuato dalle parti civili, risultava logico, preciso, coerente e non contraddittorio nonché supportato da elementi probatori certi e concordanti. Sulla base di tale racconto era risultato provato che l'imputato, abilitato ad operare sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva raggirato questi ultimi con versamenti di denaro modesti rispetto al capitale versato, con rassicurazioni verbali sul buon esito delle operazioni e con l'esibizione di grafici di investimento, così che, sfruttando il rapporto di fiducia esistente tra le parti, si era appropriato di ingenti quantità di denaro, procurando un danno alle stesse parti civili.La menzionata Corte ha avuto cura di precisare che presentare ai clienti dei grafici relativi agli investimenti -è sicuramente tipico dell'attività speculativa -dei consulenti finanziari; ciò che tipico non è, tuttavia, è, come avvenuto nel caso in esame, mostrare dei prospetti falsi, che rappresentano una situazione che non ha nulla a che vedere con la concreta condizione del patrimonio da investire e con le reali intenzioni speculative del promotore. Ha aggiunto che, seppure le persone offese non si fossero comportate con la necessaria diligenza, non preoccupandosi mai di richiedere gli estratti conto conti o le informazioni alla banca, ciò non aveva rilevanza, atteso che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri. Trattasi di motivazione scevra da vizi rilevabili in questa sede, in linea anche con l'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rv. 279490 - 02), secondo cui l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata le deduzioni, formulate nel ricorso, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. L'esito del ricorso comporta altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dell'aumento del 30% in ragione della difesa apprestata a favore di due persone, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.115,00, oltre accessori
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