CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VALENTIA il 13/03/1972 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];f [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 novembre 2025; rilevato che con un unico motivo lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena (poiché oggetto di un «computo» non «correttamente effettuato»), ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (nella specie non dedotto e neppure desumibile dagli atti: cfr. richiesta del 24 novembre 2025), mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M