Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 09291/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2316/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legal i rappresentant i pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoGabriele Escalar ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.11. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2761/2015, depositata in data 22giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DeRosa.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., mediante dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 1978, chiedeva il rimborso di Diniego rimborso ILOR 2010 un credito IRPEG (£ 31.503.000,00) e di un credito ILOR (£. 22.237.000,00); in data 26/11/1982, poi, con dichiarazione integrativa, rettificava l’imponibile IRPEG ed ILOR dichiarati per l’anno d’imposta 1982.

Successivamente la società Cassa di Risparmio di Roma incorporava la [OSCURATO:SOCIETA]., conferendo l’azienda bancaria al Banco di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che subentrava, anche agli effetti fiscali, negli obblighi, diritti, attribuzioni e situazioni giuridiche della società conferitaria; il [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 1991, utilizzava i crediti d’imposta IRPEG ed ILOR – relativi al periodo d’imposta 1978 (chiesti a rimborso dalla incorporata [OSCURATO:SOCIETA].) – in compensazione del proprio debito fiscale.

In data 28 settembre 1994 la [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante del Banco di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedeva all’ufficio il consolidamento degli interessi maturati a fronte del credito d’imposta relativi al periodo 1978 in titoli di stato; successivamente, nel silenzio dell’Agenzia, formulava apposita istanza.

Le istanze venivano rinnovate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione del [OSCURATO:SOCIETA].) e, in ultimo, dalla odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ultima incorporante degli istituti bancari.

In data 11 marzo 2011, l’ufficio negava il rimborso dei detti crediti alla società istante.

2. Avverso ildiniego di rimborso, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Agenzia delle Entratecon controdeduzioni, sollevando l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 2698/18/2014, dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, compensando le spese di giudizio.

4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Ufficio, ribadendo le argomentazioni già dedotte in prime cure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 2761/2015, depositata in data 22giugno 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della contribuente, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuentesi è costituita con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazionee falsa applicazione art. 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il termine di prescrizione del credito per interessi sui crediti d’imposta sia decennale e non quinquennale, non ricorrendo i requisiti di cui all’art. 2948 cod. civ., ossia il carattere periodico dell’erogazione degli interessi e la cadenza annuale (o inferiore all’anno).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato se fosse dimostrato l’ammontare del credito d’imposta, ossia se fosse pari all’ammontare a questo ex adversoreclamato.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 112 cod. proc. civ., anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha configurato la nota impugnata dalla originaria ricorrente quale diniego di rimborso che vincola l’Esponente alle sole ragioni indicate nella nota come ostative al rimborso.

2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., va esaminat o ed accolt o il primo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti.

2.1. Costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di rimborso d'imposta, ilcredito inerente agliinteressi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto alcredito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 cod. civ., trattandosi di un’obbligazione caratterizzata dal requisito della periodicità siccome da pagarsi periodicamente (Cass. 30/09/2019, n. 24295; Cass.25/07/2014, n. 17020; Cass. 16/11/2007, n. 23746).

Sotto questo profilo, la C.t.r. ha errato nel ritenere che tale obbligazione fosse soggetta al termine decennale di cui all’art.2946 cod. civ.

“in quanto la pretesa relativa agli interessi, essendo accessoria al diritto al rimborso del tributo indebitamente corrisposto rimane assoggettata alla disciplina prevista per il debito capitale”; tale tesi sconfessa una opinione giurisprudenziale ormai assodata e reiterata nel tempo secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dagli atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultimo sicchè, costituendo una prestazione dovuta in base ad una causa debendi continuativa , la relativa prescrizione si profila logicamente quinquennale ex art. 2948 cod.civ.

2.2. Pertanto, il diniego di rimborso dell’Agenzia delle Entrate (n. prot. 2010/109778 ricevuta il 29 maggio 2011 ed inserita nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) è legittimo perché nella nota è illustrato chiaramente che l’origine temporale del diritto al rimborso agli interessi è, dapprima, rappresentato dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1991 presentata il 30 giugno 1992 dal Banco di Santo spirito S.p.A. e, successivamente, dal sollecito del 29 settembre 1994 (per come indicato sia nella istanza di sollecito che nella memoria depositata dal contribuente) per cui, venendo il termine quinquennale a scadere in data 29 settembre 1999, il “secondo” sollecito del 6 dicembre 2000 era stato effettivamente presentato oltre il limite prescrizionale quinquennale.

2.3. Infine, deve concludersi che, contrariamene alla tesi sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] anche nella memoria, costituisce principio pacifico quello secondo cui l’accessorietà dell’obbligazione di interessi a quella relativa al capitale è limitata solo ed esclusivamente al momento genetico mentre, sorta l’obbligazione di interessi, questa è del tutto autonoma da quella di capitale.

Pertanto, ben può essere soggetta a diverso termine di prescrizione sicchè l’affermazione della C.t.r., secondo la quale tra le due obbligazioni vi sarebbe –sempre e comunque – accessorietà, si palesa errata.

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e , assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna la contro ricorrente a l pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2316/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legal i rappresentant i pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoGabriele Escalar ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.11. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2761/2015, depositata in data 22giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DeRosa. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., mediante dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 1978, chiedeva il rimborso di Diniego rimborso ILOR 2010 un credito IRPEG (£ 31.503.000,00) e di un credito ILOR (£. 22.237.000,00); in data 26/11/1982, poi, con dichiarazione integrativa, rettificava l’imponibile IRPEG ed ILOR dichiarati per l’anno d’imposta 1982. Successivamente la società Cassa di Risparmio di Roma incorporava la [OSCURATO:SOCIETA]., conferendo l’azienda bancaria al Banco di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che subentrava, anche agli effetti fiscali, negli obblighi, diritti, attribuzioni e situazioni giuridiche della società conferitaria; il [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 1991, utilizzava i crediti d’imposta IRPEG ed ILOR – relativi al periodo d’imposta 1978 (chiesti a rimborso dalla incorporata [OSCURATO:SOCIETA].) – in compensazione del proprio debito fiscale. In data 28 settembre 1994 la [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante del Banco di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedeva all’ufficio il consolidamento degli interessi maturati a fronte del credito d’imposta relativi al periodo 1978 in titoli di stato; successivamente, nel silenzio dell’Agenzia, formulava apposita istanza. Le istanze venivano rinnovate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione del [OSCURATO:SOCIETA].) e, in ultimo, dalla odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ultima incorporante degli istituti bancari. In data 11 marzo 2011, l’ufficio negava il rimborso dei detti crediti alla società istante. 2. Avverso ildiniego di rimborso, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Agenzia delle Entratecon controdeduzioni, sollevando l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 2698/18/2014, dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, compensando le spese di giudizio. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Ufficio, ribadendo le argomentazioni già dedotte in prime cure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. Con sentenza n. 2761/2015, depositata in data 22giugno 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della contribuente, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuentesi è costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazionee falsa applicazione art. 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il termine di prescrizione del credito per interessi sui crediti d’imposta sia decennale e non quinquennale, non ricorrendo i requisiti di cui all’art. 2948 cod. civ., ossia il carattere periodico dell’erogazione degli interessi e la cadenza annuale (o inferiore all’anno). 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato se fosse dimostrato l’ammontare del credito d’imposta, ossia se fosse pari all’ammontare a questo ex adversoreclamato. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 112 cod. proc. civ., anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha configurato la nota impugnata dalla originaria ricorrente quale diniego di rimborso che vincola l’Esponente alle sole ragioni indicate nella nota come ostative al rimborso. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., va esaminat o ed accolt o il primo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. 2.1. Costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di rimborso d'imposta, ilcredito inerente agliinteressi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto alcredito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 cod. civ., trattandosi di un’obbligazione caratterizzata dal requisito della periodicità siccome da pagarsi periodicamente (Cass. 30/09/2019, n. 24295; Cass.25/07/2014, n. 17020; Cass. 16/11/2007, n. 23746). Sotto questo profilo, la C.t.r. ha errato nel ritenere che tale obbligazione fosse soggetta al termine decennale di cui all’art.2946 cod. civ. “in quanto la pretesa relativa agli interessi, essendo accessoria al diritto al rimborso del tributo indebitamente corrisposto rimane assoggettata alla disciplina prevista per il debito capitale”; tale tesi sconfessa una opinione giurisprudenziale ormai assodata e reiterata nel tempo secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dagli atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultimo sicchè, costituendo una prestazione dovuta in base ad una causa debendi continuativa , la relativa prescrizione si profila logicamente quinquennale ex art. 2948 cod.civ. 2.2. Pertanto, il diniego di rimborso dell’Agenzia delle Entrate (n. prot. 2010/109778 ricevuta il 29 maggio 2011 ed inserita nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) è legittimo perché nella nota è illustrato chiaramente che l’origine temporale del diritto al rimborso agli interessi è, dapprima, rappresentato dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1991 presentata il 30 giugno 1992 dal Banco di Santo spirito S.p.A. e, successivamente, dal sollecito del 29 settembre 1994 (per come indicato sia nella istanza di sollecito che nella memoria depositata dal contribuente) per cui, venendo il termine quinquennale a scadere in data 29 settembre 1999, il “secondo” sollecito del 6 dicembre 2000 era stato effettivamente presentato oltre il limite prescrizionale quinquennale. 2.3. Infine, deve concludersi che, contrariamene alla tesi sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] anche nella memoria, costituisce principio pacifico quello secondo cui l’accessorietà dell’obbligazione di interessi a quella relativa al capitale è limitata solo ed esclusivamente al momento genetico mentre, sorta l’obbligazione di interessi, questa è del tutto autonoma da quella di capitale. Pertanto, ben può essere soggetta a diverso termine di prescrizione sicchè l’affermazione della C.t.r., secondo la quale tra le due obbligazioni vi sarebbe –sempre e comunque – accessorietà, si palesa errata. 3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso. 4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e , assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la contro ricorrente a l pagamento
Sentenza Cassazione n. 09291/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris