CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con ordinanza del 9 settembre 2022 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 25 novembre 2021 che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 95, d. Igs. 115/2002, commesso il 22 aprile 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2: 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.) relativamente all'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello. L'appello era ampiamente specifico. La Corte di appello ha omesso di valutare le specifiche doglianze dell'appellante, non dando risposta alla richiesta di assoluzione nonché di contenimento della pena. In realtà, non sussiste l'inammissibilità dell'appello né l'ordinanza impugnata ha correttamente motivato la sua decisione di non entrare nel merito. Nell'impugnazione sussisteva un preciso riferimento al periodo reddituale cui fare riferimento (anno 2014 invece del 2015), sul quale la Corte di appello non ha minimamente fornito una risposta. li giudice di primo grado non aveva valutato l'esatto periodo reddituale cui ha fatto riferimento l'imputato, anche con errore di data del commesso reato. Per la sussistenza del reato contestato all'imputato doveva essere valutato attentamente l'elemento psicologico. Anche in relazione al secondo motivo, riconoscimento delle circostanze attenuanti genericipkon la richiesta di riduzione della pena, l'appello era specifico e la Corte di appello ha rifiutato di prendere in considerazioni le brevi, ma precise motivazioni dell'impugnazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 2. La Procura generale della Cassazione, sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201; vedi anche Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017 - dep. 24/11/2017, Barbato, Rv. 27137301 e Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 - dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 27079901). Nel caso in giudizio la Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità dell'appello e nello stesso tempo ha valutato nel merito i motivi di impugnazione motivando sull'infondatezza degli stessi in particolare sul primo motivo del gravame. Il ricorrente aveva prospettato un errore di anno, avendo richiamato il reddito del 2015 mentre per l'art. 76 del d. Igs. 115/2002 il reddito da dichiarare per il gratuito patrocinio è quello dell'ultima dichiarazione. La data del commesso reato è indicata nell'imputazione in quella del 22 aprile 2016, conseguentemente a quella data la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2015 ancora non era stata presentata. Nonostante la ritenuta non specificità delle impugnazioni la Corte di appello, in palese contraddizione, ha risposto a singoli motivi di appello (ritenendoli infondati) con la logica conseguenza di averne riconosciuto di fatto la pertinenza e specificità ("Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili" Sez. 4, Sentenza n. 36533 del 15/09/2021 Ud., dep. 08/10/2021, Rv. 281978 - 01; vedi anche Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc., dep. 22/02/2017, Rv. 268822 - 01). L'ordinanza impugnata evidenzia, infatti, come la sentenza di primo grado abbia escluso un errore o una svista dell'imputato sull'annualità reddituale di riferimento; nella decisione del Tribunale non si prende come riferimento la data di presentazione dell'istanza per il beneficio (il 22 aprile 2016, data di consumazione del reato), ma una diversa data: quella di emissione del decreto di ammissione al beneficio della fine di giugno 2016, senza alcuna specificazione sulla sussistenza del reato anche in questa ipotesi. La sentenza di primo grado evidenzia la mancata successiva comunicazione della modifica della posizione del reddito, che risulta comportamento diverso da quello contestato nell'imputazione. Anche sul secondo motivo di appello il provvedimento impugnato argomenta nel merito, ritenendo infondato il motivo di ricorso (richiamando per la negazione delle circostanze attenuanti generiche la gravità del fatto e la presenza di precedenti penali), contraddittoriamente alla ritenuta inammissibilità dell'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio