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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02098/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto in data 28 maggio 2019 dalla Corte di Cassazione della sentenza emessa da altra sezione della stessa Corte di appello, ha nuovamente confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 30 settembre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura in concorso con [OSCURATO:PERSONA], consumato in data successiva al 13 luglio 2011, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere nella veste di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società Cantoni R.E., dato in prestito a [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 200 mila, pattuendo interessi usurari e simulando, al fine di giustificare il finanziamento, la stipula di un contratto preliminare di vendita di immobile tra la società finanziatrice Cantoni R.E. e la società finanziata [OSCURATO:PERSONA] e l'esistenza di rapporti commerciali tra quest'ultima e la società [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emissione di false fatture relative ad operazioni inesistenti.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché la sentenza ha riprodotto le stesse argomentazioni della sentenza annullata, senza fornire la spiegazione logica dell'affermata consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della natura usuraria dell'operazione di finanziamento realizzata dal Dallaturca, come sollecitato dal disposto annullamento da parte della Cassazione.

In particolare» rapporti intercorsi tra le parti sono stati ricostruiti dal Bersani, amministratore della [OSCURATO:PERSONA], che però ha dichiarato di avere avuto contatti solamente con il Dallaturca e di non conoscere [OSCURATO:PERSONA], né di averlo mai incontrato.

Quindi, il Bersani non è stato in grado di spiegare il motivo della intestazione degli assegni al [OSCURATO:PERSONA] che sono stati emessi a fronte della richiesta in tal senso avanzata dal Dallaturca e che furono poi registrati come pagamento di fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA].

È solo sulla base di semplici congetture che viene ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] possa aver erogato parte della somma finanziata e possa essere a conoscenza dell'illecito accordo intervenuto fra la persona offesa e Dallaturca, ma senza che si possa escludere che la intestazione degli assegni al [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto una causale diversa, con la conseguente estraneiltà del [OSCURATO:PERSONA] al patto usurario.

Le argomentazioni, con cui la Corte di appello ha ritenuto provato il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'usura, sono basate esclusivamente sull'accertato carattere fittizio delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] al medesimo facente capo e dalla mancanza di giustificazioni fornite sulla ragione sottostante all'incasso degli assegni, attraverso i quali la persona offesa ha pagato gli interessi al suo finanziatore, individuato dalla stessa persona offesa unicamente nel Dallaturca.

Si rileva, poi, che già nell'atto di appello si era evidenziato come la tesi accusatoria fosse smentita da un documento non preso in considerazione dal primo Giudice, in quanto la fattura n.29 del [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2011 è stata annotata nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] tredici giorni prima della stesura del preliminare con cui è stato dissimulato il prestito usurario datato 13 luglio 2011, il che induce a ritenere che non fosse collegata all'operazione di finanziamento simulata.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta della difesa di assumere a controprova la signora [OSCURATO:PERSONA], figlia del defunto [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza dell'[OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, che aveva sottoscritto il preliminare e il consulente [OSCURATO:PERSONA], che ha gestito l'operazione di finanziamento.

La difesa con l'atto di appello aveva chiesto di assumere, a controprova dell'audizione del Bersani, i detti testi, ma la Corte non si è pronunziata così incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione.

Inoltre, il ricorrente rileva che, qualora nel corso del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato senza integrazioni probatorie il giudice assuma d'ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, l'imputato ha il diritto alla controprova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.

La sentenza impugnata ha reiterato la stessa motivazione censurata in sede di annullamento da parte della Corte di cassazione, ribadendo che l'accertamento del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel prestito usurario è basato sulla emissione delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate per giustificare il trasferimento delle somme di denaro versate dalla persona offesa in pagamento degli interessi usurari e sulla riscossione dei relativi assegni bancari.

Con la sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva, invece, stigmatizzato la sentenza appellata e poi annullata, rimarcando che, una volta affermata l'attendibilità della persona offesa, che aveva dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e di non averlo mai visto, non si era spiegato da dove potesse desumersi la prova certa, anche solo logica, che [OSCURATO:PERSONA], tramite l'incasso degli assegni e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, avesse consapevolmente concorso nella pattuizione degli interessi usurari e nel relativo accordo, che a dire della stessa persona offesa era, invece, intercorso unicamente con altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Nella sentenza emessa in sede di rinvio è stato dato solo maggiore risalto ad una circostanza già emersa nel corso del giudizio di merito, rappresentata dalla scelta processuale adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di non rendere dichiarazioni, e quindi sulla mancanza di giustificazioni fornite da parte dello stesso circa l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per inferirne la prova della consapevolezza del prestito usurario sottostante; e ciò sebbene il predetto imputato fosse rimasto assolutamente estraneo alla pattuizione del prestito, e sebbene neppure fosse emerso un suo diretto coinvolgimento nell'erogazione del relativo importo in favore della persona offesa, che ne aveva attribuito Oa riferibilità al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

2. L'invito della Corte di Cassazione a integrare la motivazione con nuovi e più solidi elementi di prova non ha trovato alcun riscontro nella sentenza di rinvio che ha ribadito sostanzialmente le stesse argomentazioni di carattere congetturale già censurate in sede di annullamento, desumendo, in ultima analisi, la prova della partecipazione consapevole al patto usurario dal silenzio serbato dall'imputato sulla ragione sottostante all'emissione delle fatture ed in ragione della tempistica dalla emissione delle note di credito per annullarle, intervenute dopo la denuncia per usura.

In definitiva, è rimasto inesplorato il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quindi neppure è stato possibile chiarire se il versamento da parte della persona offesa degli interessi con assegni emessi a favore del [OSCURATO:PERSONA], facente capo al [OSCURATO:PERSONA], con il sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, dissimulasse una diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al prestito usurario o piuttosto occultasse altri rapporti debitori intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], privi di correlazione con il rapporto usurario.

L'apprezzamento del silenzio serbato dall'imputato come prova della consapevolezza del prestito usurario sottostante all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'assenza di altri elementi di prova, si risolve in una non consentita inversione dell'onere della prova.

La natura certamente illecita della emissione di fatture per operazioni inesistenti non permette di evincere dal silenzio serbato dall'imputato su tale aspetto, la prova logica della partecipazione al patto usurario, trattandosi di una condotta compatibile con altre differenti finalità fraudolente.

Non può, pertanto, affermarsi che i Giudici di rinvio abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi sotto il profilo della correttezza logica sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti.

La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio, con il conseguente assorbimento del secondo motivo, non reputandosi possibile, in un eventuale ulteriore giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio a sostegno dell'ipotesi d'accusa, attesa l'assenza di ulteriori fonti di prova da cui evincere la dimostrazione della partecipazione del ricorrente al reato di usura.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendosi assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto per difetto della prova della sua partecipazione al reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto.

Così deciso in Roma il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto in data 28 maggio 2019 dalla Corte di Cassazione della sentenza emessa da altra sezione della stessa Corte di appello, ha nuovamente confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 30 settembre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura in concorso con [OSCURATO:PERSONA], consumato in data successiva al 13 luglio 2011, con la recidiva reiterata e infraquinquennale. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere nella veste di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società Cantoni R.E., dato in prestito a [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 200 mila, pattuendo interessi usurari e simulando, al fine di giustificare il finanziamento, la stipula di un contratto preliminare di vendita di immobile tra la società finanziatrice Cantoni R.E. e la società finanziata [OSCURATO:PERSONA] e l'esistenza di rapporti commerciali tra quest'ultima e la società [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emissione di false fatture relative ad operazioni inesistenti. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché la sentenza ha riprodotto le stesse argomentazioni della sentenza annullata, senza fornire la spiegazione logica dell'affermata consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della natura usuraria dell'operazione di finanziamento realizzata dal Dallaturca, come sollecitato dal disposto annullamento da parte della Cassazione. In particolare» rapporti intercorsi tra le parti sono stati ricostruiti dal Bersani, amministratore della [OSCURATO:PERSONA], che però ha dichiarato di avere avuto contatti solamente con il Dallaturca e di non conoscere [OSCURATO:PERSONA], né di averlo mai incontrato. Quindi, il Bersani non è stato in grado di spiegare il motivo della intestazione degli assegni al [OSCURATO:PERSONA] che sono stati emessi a fronte della richiesta in tal senso avanzata dal Dallaturca e che furono poi registrati come pagamento di fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA]. È solo sulla base di semplici congetture che viene ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] possa aver erogato parte della somma finanziata e possa essere a conoscenza dell'illecito accordo intervenuto fra la persona offesa e Dallaturca, ma senza che si possa escludere che la intestazione degli assegni al [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto una causale diversa, con la conseguente estraneiltà del [OSCURATO:PERSONA] al patto usurario. Le argomentazioni, con cui la Corte di appello ha ritenuto provato il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'usura, sono basate esclusivamente sull'accertato carattere fittizio delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] al medesimo facente capo e dalla mancanza di giustificazioni fornite sulla ragione sottostante all'incasso degli assegni, attraverso i quali la persona offesa ha pagato gli interessi al suo finanziatore, individuato dalla stessa persona offesa unicamente nel Dallaturca. Si rileva, poi, che già nell'atto di appello si era evidenziato come la tesi accusatoria fosse smentita da un documento non preso in considerazione dal primo Giudice, in quanto la fattura n.29 del [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2011 è stata annotata nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] tredici giorni prima della stesura del preliminare con cui è stato dissimulato il prestito usurario datato 13 luglio 2011, il che induce a ritenere che non fosse collegata all'operazione di finanziamento simulata. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta della difesa di assumere a controprova la signora [OSCURATO:PERSONA], figlia del defunto [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza dell'[OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, che aveva sottoscritto il preliminare e il consulente [OSCURATO:PERSONA], che ha gestito l'operazione di finanziamento. La difesa con l'atto di appello aveva chiesto di assumere, a controprova dell'audizione del Bersani, i detti testi, ma la Corte non si è pronunziata così incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione. Inoltre, il ricorrente rileva che, qualora nel corso del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato senza integrazioni probatorie il giudice assuma d'ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, l'imputato ha il diritto alla controprova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. La sentenza impugnata ha reiterato la stessa motivazione censurata in sede di annullamento da parte della Corte di cassazione, ribadendo che l'accertamento del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel prestito usurario è basato sulla emissione delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate per giustificare il trasferimento delle somme di denaro versate dalla persona offesa in pagamento degli interessi usurari e sulla riscossione dei relativi assegni bancari. Con la sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva, invece, stigmatizzato la sentenza appellata e poi annullata, rimarcando che, una volta affermata l'attendibilità della persona offesa, che aveva dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e di non averlo mai visto, non si era spiegato da dove potesse desumersi la prova certa, anche solo logica, che [OSCURATO:PERSONA], tramite l'incasso degli assegni e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, avesse consapevolmente concorso nella pattuizione degli interessi usurari e nel relativo accordo, che a dire della stessa persona offesa era, invece, intercorso unicamente con altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Nella sentenza emessa in sede di rinvio è stato dato solo maggiore risalto ad una circostanza già emersa nel corso del giudizio di merito, rappresentata dalla scelta processuale adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di non rendere dichiarazioni, e quindi sulla mancanza di giustificazioni fornite da parte dello stesso circa l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per inferirne la prova della consapevolezza del prestito usurario sottostante; e ciò sebbene il predetto imputato fosse rimasto assolutamente estraneo alla pattuizione del prestito, e sebbene neppure fosse emerso un suo diretto coinvolgimento nell'erogazione del relativo importo in favore della persona offesa, che ne aveva attribuito Oa riferibilità al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'invito della Corte di Cassazione a integrare la motivazione con nuovi e più solidi elementi di prova non ha trovato alcun riscontro nella sentenza di rinvio che ha ribadito sostanzialmente le stesse argomentazioni di carattere congetturale già censurate in sede di annullamento, desumendo, in ultima analisi, la prova della partecipazione consapevole al patto usurario dal silenzio serbato dall'imputato sulla ragione sottostante all'emissione delle fatture ed in ragione della tempistica dalla emissione delle note di credito per annullarle, intervenute dopo la denuncia per usura. In definitiva, è rimasto inesplorato il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quindi neppure è stato possibile chiarire se il versamento da parte della persona offesa degli interessi con assegni emessi a favore del [OSCURATO:PERSONA], facente capo al [OSCURATO:PERSONA], con il sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, dissimulasse una diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al prestito usurario o piuttosto occultasse altri rapporti debitori intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], privi di correlazione con il rapporto usurario. L'apprezzamento del silenzio serbato dall'imputato come prova della consapevolezza del prestito usurario sottostante all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'assenza di altri elementi di prova, si risolve in una non consentita inversione dell'onere della prova. La natura certamente illecita della emissione di fatture per operazioni inesistenti non permette di evincere dal silenzio serbato dall'imputato su tale aspetto, la prova logica della partecipazione al patto usurario, trattandosi di una condotta compatibile con altre differenti finalità fraudolente. Non può, pertanto, affermarsi che i Giudici di rinvio abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi sotto il profilo della correttezza logica sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti. La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio, con il conseguente assorbimento del secondo motivo, non reputandosi possibile, in un eventuale ulteriore giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio a sostegno dell'ipotesi d'accusa, attesa l'assenza di ulteriori fonti di prova da cui evincere la dimostrazione della partecipazione del ricorrente al reato di usura. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendosi assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto per difetto della prova della sua partecipazione al reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto. Così deciso in Roma il giorno
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