CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 MARSEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Savona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (commesso il 3 luglio 2017); - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che il ricorso, proteso a censurare il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, che ha rilevato che la tipologia della recidiva contestata non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e infraquinquennale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/