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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 31008/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 14/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 14.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Messina haprovveduto su un'istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria inflittaa [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina del15/4/2014, istanza nella quale il condannato deduceva di versare in condizionieconomiche disagiate.Tale istanza era stata già rigettata il 10.9.2025, essendo emerso che ilcondannato svolgesse attività lavorativa in Spagna ed essendo stato evidenziatoche vi era la possibilità di rateizzazione del debito.

Avverso quella ordinanza erapoi stato proposto ricorso per cassazione, riqualificato in opposizione e ritrasmessoal Tribunale di sorveglianza.L'ordinanza ha ritenuto che l'opposizione non fosse meritevole diaccoglimento, in quanto non supportata da documentazione diversa e ulteriorerispetto a quella su cui si è fondata la prima valutazione di rigetto.In particolare, il condannato ha lamentato che la declaratoria può intervenirenon solo nelle ipotesi di totale impossidenza, ma anche in quelle in cui ilpagamento possa compromettere il bilancio domestico; ha prospettato, a talproposito, che vive in un appartamento preso in locazione dalla compagna e chefa fronte solo in parte personalmente alle proprie esigenze di vita.Tali asserzioni, tuttavia, sono state ritenute generiche e non supportate dadocumentazione, nulla essendo stato prodotto in ordine al reddito dell'istante edel nucleo familiare, né in ordine alla disponibilità dell'immobile.

Di conseguenza,sebbene nell'opposizione si evidenzi l'onere del tribunale di valutare ladocumentazione prodotta dall’interessato, in realtà essa non è stata depositata in2.

Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore diNicholas [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduceinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47, comma 12, ord. pen., e vizio dimotivazione.L'art. 47, comma 12, ord. pen. attribuisce al tribunale di sorveglianza lacompetenza funzionale a provvedere sulla domanda di estinzione della penapecuniaria nei confronti del condannato che si trovi in disagiate condizionieconomiche.

Tale ipotesi ricorre non solo in situazioni di totale impossidenza, matutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria possacompromettere seriamente l'equilibrio del bilancio domestico.La motivazione dell'ordinanza impugnata è smentita dalla relazione dellaGuardia di Finanza del 5.9.2025, nella quale si riporta che è stato accertato che ilricorrente non abbia prodotto, né attualmente produca, redditi all'estero.

IlTribunale, pertanto, è incorso in un palese travisamento della prova documentale,quello reale.Inoltre, da una relazione dell'Agenzia delle Entrate del 9.4.2024 risultava chel'opponente non avesse percepito alcun reddito nel 2022 e non possedesse alcunbene mobile o immobile.

Tuttavia, il Tribunale, sulla base della dichiarazione deifamiliari di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il condannato si trovava in Spagna in cerca dilavoro, ha ritenuto che lo svolgimento di un'attività lavorativa costituisca un indicedi percezione del reddito in capo all'istante, e, evocando la possibilità dirateizzazione del debito, ha fatto affidamento su redditi futuri e incerti, macertamente inesistenti nell'attualità.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 15.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché fonda la propriadoglianza su un elemento documentale che non allega e che quindi non èverificabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

È da premettersi che, dal tenore del provvedimento opposto, risultatestualmente che i giudici di sorveglianza abbiano adottato la propria decisioneprendendo a riferimento non una eventuale situazione di impossidenza delcondannato, ma, più limitatamente, una situazione di pericolo di squilibrare ilbilancio domestico per effetto del pagamento della pena pecuniaria.Non è in discussione, pertanto, che sia stata fatta corretta applicazione delprincipio secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguenteall'esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizionieconomiche posto dall'art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre non soltanto afronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazionecoattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettereseriamente non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio delbilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale(Sez. 1, n. 7615 del 4/4/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276397 - 01).2.

Ciò premesso, avendo il ricorso operato riferimenti vari ad atti istruttori chetuttavia non sono stati allegati, s’è reso necessario un esame del fascicolo, da cuiè risultata innanzitutto una nota della Questura di Messina del 22.5.2025, che ilricorso non cita benché da essa siano stati tratti gli elementi sulla base dei qualiprincipalmente il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA].Con tale nota, infatti, si comunica che il condannato viva a Tenerife, dovesvolge regolare attività lavorativa.Il ricorso richiama invece una nota della Guardia di Finanza di Taormina del2.9.2025, menzionata anche nel provvedimento impugnato, con cui si comunicache alla banca dati della Guardia di Finanza non risulta che [OSCURATO:PERSONA],anagraficamente residente a Taormina, abbia prodotto o produca redditi.Agli atti è contenuta anche un’altra nota della Guardia di Finanza di Taorminadel 24.9.2025, con cui si fa presente l’incompatibilità con i tempi ristrettidell’udienza di una eventuale richiesta al Paese collaterale su redditi prodottiall’estero.3.

Così ricostruito il compendio documentale sulla base del quale ha deciso ilTribunale di sorveglianza, è da ritenersi che il ricorso non si confronti conl’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’opposizione per non avere il condannatosupportato la propria richiesta con documentazione diversa e ulteriore rispetto aquella su cui si era fondata la valutazione di rigetto opposta.In particolare, il Tribunale registra che comunque l’opponente non ha prodottodocumentazione sul reddito personale e familiare e sulla titolarità dell’immobile,annettendovi ragionevolmente una valenza negativa proprio perché Saglimbeneaveva basato la sua opposizione sull’assenza di lavoro e sulla sua dipendenza,economica e domiciliare, dalla propria compagna.Di conseguenza, si può ritenere che i giudici di sorveglianza abbianoapprezzato in modo congruo le informazioni pervenute o acquisite ai sensi dell’art.666, comma 5, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal successivo art. 678cod. proc. pen., e abbiano adeguatamente formulato le proprie conclusioni sullabase della documentazione disponibile, proveniente dalle forze dell’ordine(Questura di Messina, Guardia di Finanza di Taormina) o dalla pubblicaamministrazione (Agenzia delle entrate).A fronte dell’esito sfavorevole della valutazione del Tribunale di sorveglianza,il condannato non ha adempiuto all’onere di depositare documentazionecomprovante una diversa situazione economica e domiciliare, laddove invecel’autorità giudiziaria aveva esercitato il proprio potere di richiedere le informazionie i documenti necessari ai fini della decisione.4.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 14/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Messina haprovveduto su un'istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria inflittaa [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina del15/4/2014, istanza nella quale il condannato deduceva di versare in condizionieconomiche disagiate.Tale istanza era stata già rigettata il 10.9.2025, essendo emerso che ilcondannato svolgesse attività lavorativa in Spagna ed essendo stato evidenziatoche vi era la possibilità di rateizzazione del debito. Avverso quella ordinanza erapoi stato proposto ricorso per cassazione, riqualificato in opposizione e ritrasmessoal Tribunale di sorveglianza.L'ordinanza ha ritenuto che l'opposizione non fosse meritevole diaccoglimento, in quanto non supportata da documentazione diversa e ulteriorerispetto a quella su cui si è fondata la prima valutazione di rigetto.In particolare, il condannato ha lamentato che la declaratoria può intervenirenon solo nelle ipotesi di totale impossidenza, ma anche in quelle in cui ilpagamento possa compromettere il bilancio domestico; ha prospettato, a talproposito, che vive in un appartamento preso in locazione dalla compagna e chefa fronte solo in parte personalmente alle proprie esigenze di vita.Tali asserzioni, tuttavia, sono state ritenute generiche e non supportate dadocumentazione, nulla essendo stato prodotto in ordine al reddito dell'istante edel nucleo familiare, né in ordine alla disponibilità dell'immobile. Di conseguenza,sebbene nell'opposizione si evidenzi l'onere del tribunale di valutare ladocumentazione prodotta dall’interessato, in realtà essa non è stata depositata in2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore diNicholas [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduceinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47, comma 12, ord. pen., e vizio dimotivazione.L'art. 47, comma 12, ord. pen. attribuisce al tribunale di sorveglianza lacompetenza funzionale a provvedere sulla domanda di estinzione della penapecuniaria nei confronti del condannato che si trovi in disagiate condizionieconomiche. Tale ipotesi ricorre non solo in situazioni di totale impossidenza, matutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria possacompromettere seriamente l'equilibrio del bilancio domestico.La motivazione dell'ordinanza impugnata è smentita dalla relazione dellaGuardia di Finanza del 5.9.2025, nella quale si riporta che è stato accertato che ilricorrente non abbia prodotto, né attualmente produca, redditi all'estero. IlTribunale, pertanto, è incorso in un palese travisamento della prova documentale,quello reale.Inoltre, da una relazione dell'Agenzia delle Entrate del 9.4.2024 risultava chel'opponente non avesse percepito alcun reddito nel 2022 e non possedesse alcunbene mobile o immobile. Tuttavia, il Tribunale, sulla base della dichiarazione deifamiliari di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il condannato si trovava in Spagna in cerca dilavoro, ha ritenuto che lo svolgimento di un'attività lavorativa costituisca un indicedi percezione del reddito in capo all'istante, e, evocando la possibilità dirateizzazione del debito, ha fatto affidamento su redditi futuri e incerti, macertamente inesistenti nell'attualità.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 15.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché fonda la propriadoglianza su un elemento documentale che non allega e che quindi non èverificabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. È da premettersi che, dal tenore del provvedimento opposto, risultatestualmente che i giudici di sorveglianza abbiano adottato la propria decisioneprendendo a riferimento non una eventuale situazione di impossidenza delcondannato, ma, più limitatamente, una situazione di pericolo di squilibrare ilbilancio domestico per effetto del pagamento della pena pecuniaria.Non è in discussione, pertanto, che sia stata fatta corretta applicazione delprincipio secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguenteall'esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizionieconomiche posto dall'art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre non soltanto afronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazionecoattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettereseriamente non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio delbilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale(Sez. 1, n. 7615 del 4/4/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276397 - 01).2. Ciò premesso, avendo il ricorso operato riferimenti vari ad atti istruttori chetuttavia non sono stati allegati, s’è reso necessario un esame del fascicolo, da cuiè risultata innanzitutto una nota della Questura di Messina del 22.5.2025, che ilricorso non cita benché da essa siano stati tratti gli elementi sulla base dei qualiprincipalmente il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA].Con tale nota, infatti, si comunica che il condannato viva a Tenerife, dovesvolge regolare attività lavorativa.Il ricorso richiama invece una nota della Guardia di Finanza di Taormina del2.9.2025, menzionata anche nel provvedimento impugnato, con cui si comunicache alla banca dati della Guardia di Finanza non risulta che [OSCURATO:PERSONA],anagraficamente residente a Taormina, abbia prodotto o produca redditi.Agli atti è contenuta anche un’altra nota della Guardia di Finanza di Taorminadel 24.9.2025, con cui si fa presente l’incompatibilità con i tempi ristrettidell’udienza di una eventuale richiesta al Paese collaterale su redditi prodottiall’estero.3. Così ricostruito il compendio documentale sulla base del quale ha deciso ilTribunale di sorveglianza, è da ritenersi che il ricorso non si confronti conl’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’opposizione per non avere il condannatosupportato la propria richiesta con documentazione diversa e ulteriore rispetto aquella su cui si era fondata la valutazione di rigetto opposta.In particolare, il Tribunale registra che comunque l’opponente non ha prodottodocumentazione sul reddito personale e familiare e sulla titolarità dell’immobile,annettendovi ragionevolmente una valenza negativa proprio perché Saglimbeneaveva basato la sua opposizione sull’assenza di lavoro e sulla sua dipendenza,economica e domiciliare, dalla propria compagna.Di conseguenza, si può ritenere che i giudici di sorveglianza abbianoapprezzato in modo congruo le informazioni pervenute o acquisite ai sensi dell’art.666, comma 5, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal successivo art. 678cod. proc. pen., e abbiano adeguatamente formulato le proprie conclusioni sullabase della documentazione disponibile, proveniente dalle forze dell’ordine(Questura di Messina, Guardia di Finanza di Taormina) o dalla pubblicaamministrazione (Agenzia delle entrate).A fronte dell’esito sfavorevole della valutazione del Tribunale di sorveglianza,il condannato non ha adempiuto all’onere di depositare documentazionecomprovante una diversa situazione economica e domiciliare, laddove invecel’autorità giudiziaria aveva esercitato il proprio potere di richiedere le informazionie i documenti necessari ai fini della decisione.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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