CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 26993/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 111 co. 6 Cost. e 125 co. 3, 192 co. 1, 533 co. 1 e 546 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che mancata valutazione di una prova decisiva in raffronto con le altre prove parimenti acquisite agli atti. In particolare, lamenta che i giudici del gravame del merito non spieghino perché la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputata virgola in tempi non sospetti, sia di fatto ritenuta non credibile a favore della tesi d'accusa, sebbene quest'ultima non sia chiara nei suoi passaggi fondamentali, quali, ad esempio l'essere stati gli oggetti d'oro presenti nel comodino oppure nel cassettone al momento del trasfe- rimento di Rosina in ospedale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 6/3/2023 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, con cui si insiste per l'ammissibilità del ricorso e per l'accoglimento dei motivi. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). In atti, peraltro, risulta presente la querela. 3. Va anche rilevato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro N. 26993/2022 R.G. inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). Analogamente, quanto alla violazione dell'art 192 cod. proc. pen. va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Col- legio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in prece- denza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). 4. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a pre- figurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'odierna ricorrente, ed in particolare alle pagg. 4-5 appaiono avere sottoposto ad un attento vaglio di attendibilità la testi- monianza resa da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dei contrasti che questi aveva con l'imputata, soffermandosi sulla rilevante ed indiscussa circostanza che l'imputata si è trovata per diversi giorni in compagnia della sola [OSCURATO:PERSONA], persona incapace di intendere e di volere, e ponendo in risalto la circostanza che, dopo il suo licen- ziamento, l'odierna ricorrente ha impedito per mesi l'ingresso in casa di Borgioli e N. 26993/2022 R.G. di altri soggetti estranei al suo nucleo familiare, il che ha favorito la sottrazione dei beni di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.