Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30346/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 559/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità, il primo lamentando che i giudici di merito l'hanno condannato solo perché si trovava sul posto dov'è avvenuta l'unica cessione captata dai verbalizzanti e per il possesso di 170 euro, somma indicata dal Macaluso come il corrispettivo ai quella cessione, e il secondo sulla base del mero quantitativo di droga sequestratogli.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e dei tutto essertivi.

Oh stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità pei.ché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e (iisati_esi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da nece.s- seria critica analisi delle argomentazioni poste a base dea decisione impugnata.

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarate inammissibili. ,PQ I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, ed in particolare:

1. quanto allo Spallino ricordando alle pagg. 3-5 come, diversamente da quanto so- stenuto, i fatti come provati smentiscono ia tesi difensiva secondo cui lo zainetto con io stupefacente fosse fuori dall'auto da lui condotta e come, oltre alle dichia- razioni del Macaluso, a suo carico ci sia anche I rinvenimento nelle sue tasche di 170 euro in banconote di piccolo taglio;

2. quanto ai Macaiuso, dando atto alle pagg. 5-7 non solo del suo coinvolgimento nell'acquisto dello ctucefacente. rinve- nuto dentro l'auto dello Spallino, ma del cospicuo quantitativo di stupefacente de- tenuto a casa (tale da ricavarne 460,6 dosi medie giornaliere), oltre che quello sequestratogli per strada, occultato addosso in vari punti.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità neli'ennesimo giudice del fatto.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. 558/2023 R.G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei riccrrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 559/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità, il primo lamentando che i giudici di merito l'hanno condannato solo perché si trovava sul posto dov'è avvenuta l'unica cessione captata dai verbalizzanti e per il possesso di 170 euro, somma indicata dal Macaluso come il corrispettivo ai quella cessione, e il secondo sulla base del mero quantitativo di droga sequestratogli. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e dei tutto essertivi. Oh stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità pei.ché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e (iisati_esi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da nece.s- seria critica analisi delle argomentazioni poste a base dea decisione impugnata. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarate inammissibili. ,PQ I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, ed in particolare: 1. quanto allo Spallino ricordando alle pagg. 3-5 come, diversamente da quanto so- stenuto, i fatti come provati smentiscono ia tesi difensiva secondo cui lo zainetto con io stupefacente fosse fuori dall'auto da lui condotta e come, oltre alle dichia- razioni del Macaluso, a suo carico ci sia anche I rinvenimento nelle sue tasche di 170 euro in banconote di piccolo taglio; 2. quanto ai Macaiuso, dando atto alle pagg. 5-7 non solo del suo coinvolgimento nell'acquisto dello ctucefacente. rinve- nuto dentro l'auto dello Spallino, ma del cospicuo quantitativo di stupefacente de- tenuto a casa (tale da ricavarne 460,6 dosi medie giornaliere), oltre che quello sequestratogli per strada, occultato addosso in vari punti. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità neli'ennesimo giudice del fatto. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. 558/2023 R.G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei riccrrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 30346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris