Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2026
ECLI:EU:C:2026:499
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
18 giugno 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Direttiva (UE) 2019/1024 – Articolo 2, punto 3 – Competenza della Corte – Nozione di “impresa pubblica” – Impresa detenuta da più enti pubblici – Presunzione di “influenza dominante” – Criteri di valutazione »
Nella causa C‑575/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), con decisione del 23 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2024, nel procedimento
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
contro
Úřad pro ochranu osobních údajů,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., da F. Korbel, advokát;
– per l’Úřad pro ochranu osobních údajů, da P. Jäger;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Halajová, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Meeßen e K. Walkerová, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU 2019, L 172, pag. 56).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (in prosieguo: la «VaK Přerov»), e l’Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali, Repubblica ceca, in prosieguo: l’«Ufficio»), in merito a una richiesta di informazioni sottoposta alla VaK Přerov, diretta a ottenere la comunicazione di verbali delle deliberazioni dei suoi organi.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Direttiva 2014/25/UE
3
L’articolo 3 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243), intitolato «Amministrazioni aggiudicatrici», così dispone, al suo paragrafo 1:
«Ai fini della presente direttiva, per “amministrazioni aggiudicatrici” si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico».
4
L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Enti aggiudicatori», al paragrafo 2, così dispone:
«Per “impresa pubblica” si intende un’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.
Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa».
Direttiva 2019/1024
5
I considerando 1, 13, 20, da 23 a 26 e 29 della direttiva 2019/1024 enunciano quanto segue:
«(1) La direttiva 2003/98/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU 2003, L 345, pag. 90),] ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(…)
(13) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di alcuni servizi e prodotti all’interno dell’Unione [europea] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’informazione del settore pubblico o le informazioni raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell’ambito di un compito di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale sono un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l’Internet delle cose. In tale contesto sarà fondamentale anche un’ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Si prevede che maggiori possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano, tra l’altro, a tutte le imprese dell’Unione, incluse le microimprese e le [piccole e medie imprese (PMI)], come pure alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.
(…)
(20) (…) Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. Le imprese pubbliche raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti allo scopo di fornire i servizi di interesse generale. L’uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. (…)
(…)
(23) (…) La presente direttiva dovrebbe stabilire l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti esistenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le persone giuridiche, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. (…) Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. (…)
(24) [OSCURATO:PERSONA] membri affidano spesso la prestazione di servizi d’interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. La direttiva 2003/98/CE si applica tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, i documenti prodotti nel contesto dell’esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.
(25) È opportuno pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti esistenti prodotti nell’esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articol[i] da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE, nonché dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1)], dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3),] e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio[, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra [OSCURATO:PERSONA] membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7)].
(26) La presente direttiva non prescrive un obbligo generale di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all’impresa pubblica interessata, salvo diversamente disposto dalla presente direttiva o dal diritto dell’Unione o nazionale. Solo dopo aver reso disponibile un documento per il riutilizzo, l’impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l’addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. Le imprese pubbliche non dovrebbero peraltro essere tenute a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste. Nell’autorizzare il riutilizzo dei documenti, particolare attenzione dovrebbe essere accordata alla protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio [dell’ 8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU 2008, L 345, pag. 75)] e dei servizi essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU 2016, L 194, pag. 1)].
(…)
(29) La definizione di “ente pubblico” è basata sulla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65)]. La definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui alla suddetta direttiva e la definizione di “impresa pubblica” di cui alla direttiva 2014/25/UE dovrebbero applicarsi alla presente direttiva».
6
L’articolo 1 della direttiva 2019/1024, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», dispone quanto segue:
«1. Al fine di promuovere l’utilizzo di dati aperti e di incentivare l’innovazione nei prodotti e nei servizi, la presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo:
a) dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli [OSCURATO:PERSONA] membri;
b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche:
i) attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE;
ii) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
iii) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008; o
iv) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92;
(…)
2. La presente direttiva non si applica:
(…)
b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche:
i) prodotti al di fuori dell’ambito della prestazione di servizi di interesse generale quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;
ii) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme in materia di appalti;
(…)
d) ai documenti, come i dati sensibili, esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro, anche per motivi di:
i) tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello [S]tato), difesa o sicurezza pubblica;
ii) riservatezza statistica;
iii) riservatezza commerciale (compresi i segreti commerciali, professionali o d’impresa);
(…)
f) ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti;
(…)
3. La presente direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso dell’Unione e nazionali.
(…)
7. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli [OSCURATO:PERSONA] membri (…)».
7
L’articolo 2 della direttiva 2019/1024, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “ente pubblico”, le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
2) “organismi di diritto pubblico”, gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) che sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che sono dotati di personalità giuridica; e
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
3) “impresa pubblica”, qualsiasi impresa attiva nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’impresa in questione. Si presume che vi sia influenza dominante di enti pubblici in tutti i casi seguenti in cui tali organismi, direttamente o indirettamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
(…)
11) “riutilizzo”, l’uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di:
a) enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;
b) imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici;
(…)».
Diritto ceco
8
Lo zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (legge n. 106/1999 sulla libertà d’accesso all’informazione), è stato modificato dallo zákon č. 241/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů [legge n. 241/2022, che modifica la legge n. 106/1999 sulla libertà d’accesso all’informazione, come modificata, la legge n. 123/1998 sul diritto all’informazione ambientale, come modificata, e la legge n. 130/2002 sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo sperimentale e l’innovazione dai fondi pubblici e sulle modifiche apportate a talune leggi connesse (legge sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo sperimentale e l’innovazione)], (in prosieguo: la «legge di recepimento della direttiva 2019/1024»).
9
L’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 106/1999 sulla libertà d’accesso all’informazione, come modificata dalla legge di recepimento della direttiva 2019/1024 (in prosieguo: la «legge sulla libertà d’accesso all’informazione»), dispone quanto segue:
«I soggetti obbligati che, in forza della presente legge, sono tenuti a fornire informazioni relative alla loro attività sono gli organi dello Stato, gli enti territoriali e i loro organi, nonché le istituzioni pubbliche».
10
Ai sensi dell’articolo 2a di tale legge:
«1. È, inoltre, un soggetto obbligato un’impresa pubblica, intesa, ai fini di detta legge, come una persona giuridica che non è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
a) che:
1 svolge un’attività ai sensi della legge sugli appalti pubblici;
2 agisce in qualità di operatore di servizio pubblico a norma dell’articolo 2 del [regolamento (CE) n. 1370/2007];
3 agisce in qualità di vettore aereo che assolve oneri di servizio pubblico a norma dell’articolo 16 del [regolamento (CE) n. 1008/2008]; o
4 agisce in qualità di armatore che assolve obblighi di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del [regolamento (CEE) n. 3577/92]; o
b) sulla quale un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ha una partecipazione finanziaria in tale persona giuridica o in virtù di norme che disciplinano la persona giuridica in questione.
2. La condizione dell’influenza dominante è considerata soddisfatta se il soggetto obbligato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, direttamente o indirettamente
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa pubblica,
b) dispone della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa pubblica, oppure
c) può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa pubblica».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11
La VaK Přerov è una società per azioni di diritto ceco attiva nel settore dell’approvvigionamento idrico e della depurazione delle acque reflue. Essa è detenuta per quasi il 100% da città e comuni cechi, senza che alcun azionista detenga una quota maggioritaria.
12
Ad essa è stata rivolta, sulla base della legge sulla libertà d’accesso all’informazione, una richiesta di comunicazione dei verbali delle deliberazioni dei suoi organi. Ritenendo di non essere un «soggetto obbligato», ai sensi di tale legge, e che, pertanto, essa non fosse tenuta a fornire siffatte informazioni, detta società ha respinto tale richiesta.
13
Contro tale decisione è stato presentato un reclamo dinanzi all’Autorità che, con una decisione del 7 marzo 2023, ha ingiunto alla VaK Přerov di trattare la richiesta di informazioni in conformità con la legge sulla libertà d’accesso all’informazione. La VaK Přerov ha presentato ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, tale società sostiene di non essere un «soggetto obbligato» ai sensi di tale legge.
14
Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, occorra stabilire se la VaK Přerov costituisca un’«impresa pubblica», ai sensi dell’articolo 2a, paragrafo 1, di detta legge, categoria che è stata introdotta nella medesima legge dalla legge di recepimento della direttiva 2019/1024.
15
Secondo il giudice del rinvio, tale controversia verte, in particolare, sulla questione se, per essere qualificata come «impresa pubblica», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024, e, quindi, ai sensi dell’articolo 2a, paragrafo 1, della legge sulla libertà d’accesso all’informazione, l’influenza dominante su tale impresa ai sensi della prima di tali disposizioni debba essere esercitata da un solo ente pubblico o, eventualmente, congiuntamente da più enti di tale settore. Quest’ultima posizione è sostenuta, nell’ambito del procedimento principale, dall’Ufficio.
16
Per contro, la VaK Přerov ritiene che una siffatta interpretazione non derivi dalla direttiva 2019/1024 e che potrebbe sussistere, nel caso di specie, un’«influenza dominante», ai sensi di tale direttiva, solo qualora uno degli enti territoriali facenti parte dei suoi azionisti detenesse di per sé una partecipazione maggioritaria o se non vi fosse alcun dubbio che diversi azionisti agiscano di concerto.
17
In tali circostanze, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2, punto 3), della direttiva [2019/1024] debba essere interpretato nel senso che è un’impresa pubblica anche un’impresa su cui più enti pubblici possono esercitare, congiuntamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’impresa in questione.
2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se l’influenza dominante di cui a tale articolo della direttiva 2019/1024 sia presunta anche nel caso in cui più enti pubblici detengano congiuntamente la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa, dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa o possano designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa, oppure se occorra esaminare se tali enti pubblici agiscano effettivamente in modo concertato e abbiano interessi comuni».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte
18
Spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2020, J & S Service, C‑620/19, EU:C:2020:1011, punto 32 e giurisprudenza citata).
19
A tale riguardo, la Commissione europea fa valere che la controversia principale verte non sul riutilizzo di documenti del settore pubblico, disciplinato dalla direttiva 2019/1024, bensì su una domanda di accesso a documenti che non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Una tale domanda sarebbe infatti disciplinata, come risulterebbe dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2019/1024, letto in combinato disposto con il suo considerando 23, dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri o, eventualmente, da normative settoriali dell’Unione sull’accesso alle informazioni.
20
Nella specie, all’origine di tale controversia si trova una domanda di accesso a informazioni, presentata sulla base della legge sulla libertà d’accesso all’informazione. Come precisato dal giudice del rinvio nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, tale legge non esige che l’autore di una siffatta richiesta indichi espressamente la propria intenzione di procedere al riutilizzo delle informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2019/1024.
21
Dalla motivazione del progetto che ha condotto all’adozione della legge di recepimento della direttiva 2019/1024, come presentata dal giudice del rinvio in tale risposta, risulta che il legislatore ceco ha optato costantemente, e ciò sin dal recepimento della direttiva 2003/98, per un regime che garantisce il riutilizzo delle informazioni attraverso l’esercizio del diritto all’informazione.
22
A tale proposito, si deve ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione, in situazioni in cui, anche se i fatti del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione di tale diritto, le disposizioni del diritto dell’Unione sono state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime. Infatti, in simili situazioni, sussiste un interesse certo dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (v. sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 37; del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑203/18 e C‑374/18, EU:C:2019:999, punto 36, nonché del 10 dicembre 2020, J & S Service, C‑620/19, EU:C:2020:1011, punto 34 e giurisprudenza citata).
23
Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di queste ultime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione di tali disposizioni (sentenza del 21 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑203/18 e C‑374/18, EU:C:2019:999, punto 37 e giurisprudenza citata).
24
Nel caso di specie, il giudice del rinvio sostiene che, avendo adottato nel 2022 la legge di recepimento della direttiva 2019/1024, il legislatore nazionale ha esteso la cerchia degli enti soggetti all’obbligo di fornire informazioni a quelli che tale direttiva assoggetta agli obblighi da essa previsti, decidendo così deliberatamente di allineare l’ambito di applicazione
ratione personae
della legge sulla libertà d’accesso all’informazione con l’ambito di applicazione
ratione personae
della suddetta direttiva.
25
In tali circostanze, occorre considerare che l’articolo 2, punto 3), della direttiva 2019/1024, che contiene la definizione del termine «impresa pubblica», è stato reso applicabile, dal legislatore nazionale, in modo diretto e incondizionato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 23 della presente sentenza, a situazioni che non rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ma che sono disciplinate da detta legge.
26
È vero che dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2019/1024, come la Corte ha già avuto occasione di statuire, risulta che il «riutilizzo» di un documento, ai sensi di tale direttiva, presuppone l’accesso a tale documento, il che mette in evidenza lo stretto collegamento tra queste due operazioni. Tali operazioni sono, tuttavia, manifestamente distinte. Pertanto, la direttiva suddetta non sancisce un diritto di accesso ai documenti del settore pubblico, ma presuppone l’esistenza di un siffatto diritto nella normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri o nel diritto dell’Unione, cosicché le condizioni di accesso a tali documenti non rientrano nel suo ambito di applicazione (sentenza del 21 novembre 2024, HP – Hrvatska pošta, C‑336/23, EU:C:2024:979, punti 28 e 31 e giurisprudenza citata).
27
Tuttavia, sulla base della giurisprudenza ricordata ai punti 22 e 23 della presente sentenza, una siffatta distinzione non appare, nel caso di specie, pertinente per stabilire se la Corte sia competente a rispondere alle questioni sollevate nella presente causa. Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’articolo 2a della legge sulla libertà d’accesso all’informazione estende, seguendo l’esempio del diritto dell’Unione relativo al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, l’ambito di applicazione
ratione personae
di tale legge alle imprese pubbliche in possesso di tali informazioni. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, il legislatore nazionale non si è semplicemente ispirato alla direttiva 2019/1024, ma ha esteso i suoi effetti normativi a situazioni disciplinate dal diritto interno senza introdurre riserve al riguardo e senza modificare il contenuto della nozione di «impresa pubblica», quale definita all’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. Occorre rilevare, a tale riguardo, che l’articolo 2a di detta legge riprende quasi in modo identico le categorie di imprese pubbliche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.
28
Pertanto, si deve ritenere che detta disposizione sia stata resa applicabile in quanto tale dal diritto nazionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 dicembre 2020, J & S Service, C‑620/19, EU:C:2020:1011, punti 50 e 51 e giurisprudenza citata).
29
In tali circostanze, sussiste un manifesto interesse a che la Corte interpreti l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024 al fine di garantirne l’uniformità di interpretazione, cosicché la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a rispondere alle questioni sollevate al riguardo dal giudice del rinvio.
Nel merito
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Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa sulla quale più enti pubblici possono esercitare congiuntamente un’influenza dominante e, in caso affermativo, se, per presumere una siffatta influenza, sia necessario esaminare se tali enti agiscano di concerto e abbiano interessi comuni.
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È necessario ricordare, a tale proposito, che, secondo una costante giurisprudenza, occorre, per l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, tener conto non soltanto dei termini della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 5 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Veicolo proveniente dalla Russia), C‑619/24, EU:C:2026:73, punto 18 e giurisprudenza citata].
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Per quanto riguarda, in primo luogo, i termini usati all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024, tale disposizione riguarda espressamente «qualsiasi impresa» su cui gli «enti pubblici», al plurale, «possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’impresa in questione».
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Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, dal considerando 29 della direttiva 2019/1024 risulta che, nell’ambito di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha scelto di riprendere la definizione della nozione di «impresa pubblica» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25. Orbene, quest’ultima disposizione riguarda «qualsiasi impresa» su cui le «amministrazioni aggiudicatrici», al plurale, «possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’impresa in questione».
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Da quanto precede risulta che il legislatore dell’Unione ha espressamente deciso di far rientrare nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024, non solo le imprese sulle quali un solo ente pubblico può esercitare un’influenza dominante, ma anche le imprese sulle quali una siffatta influenza può essere esercitata da più enti pubblici.
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In terzo luogo, una tale lettura dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024 è confermata dalle finalità perseguite da tale direttiva. Da un lato, come esposto al suo considerando 13, quest’ultima mira a sfruttare appieno, per l’economia e la società civile europee, il potenziale delle informazioni del settore pubblico e di quelle raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell’esercizio di una missione di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale.
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Dall’altro lato, dai considerando 24 e 25 di detta direttiva risulta che l’intenzione del legislatore dell’Unione, adottando quest’ultima, era di estendere l’ambito di applicazione del relativo quadro normativo dell’Unione, al fine di includere i documenti prodotti nell’esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche di cui alla direttiva 2014/25, e ciò al fine di perseguire al meglio l’obiettivo della direttiva 2019/1024.
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È pertanto giocoforza constatare che, alla luce degli obiettivi della direttiva 2019/1024 ricordati ai punti 35 e 36 della presente sentenza, occorre interpretare estensivamente le disposizioni che definiscono l’ambito di applicazione
ratione personae
di tale direttiva e, in particolare, quelle che definiscono la nozione di «impresa pubblica».
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A tale proposito, occorre rilevare che tanto le imprese nelle quali solo un ente pubblico esercita un’influenza dominante quanto quelle nelle quali una siffatta influenza è esercitata congiuntamente da più d’uno di tali enti possono esercitare una missione di servizio pubblico o prestare un servizio di interesse generale. Pertanto, se l’articolo 2, punto 3, di tale direttiva dovesse essere interpretato in modo da applicarsi solo alle prime, esso non potrebbe consentire di realizzare pienamente gli obiettivi perseguiti da detta direttiva, vale a dire sfruttare l’intero potenziale economico delle informazioni del settore pubblico ed estendere l’ambito di applicazione del quadro normativo di cui trattasi.
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Occorre pertanto considerare che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa nella quale più enti pubblici possono esercitare congiuntamente un’influenza dominante.
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Nella parte in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se, in un caso del genere, detti enti debbano agire di concerto e avere interessi comuni affinché tale influenza sia presunta come dominante, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024, è giocoforza constatare, anzitutto, che un siffatto requisito non risulta né dal tenore letterale di tale disposizione né dal contesto in cui essa si inserisce. Infatti, in detta disposizione, il legislatore dell’Unione si è limitato ad indicare che un’influenza dominante, ai sensi di quest’ultima, si presume qualora tali organismi, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa, controllino la maggioranza dei voti cui danno diritto le quote emesse dall’impresa o possano designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
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Tali criteri alternativi riflettono situazioni oggettive senza che si tenga conto di elementi quali la concertazione e la comunione di interessi degli enti pubblici di cui si tratta, elementi che possono, peraltro, variare durante il periodo di esistenza di un’impresa in funzione, in particolare, delle sfide che gli organi decisionali di quest’ultima si trovano ad affrontare e delle decisioni che essi devono adottare al riguardo. Orbene, la presa in considerazione di elementi rientranti in siffatte complesse valutazioni di fatto sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva quali rilevati ai punti 35 e 36 della presente sentenza.
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Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2019/1024 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa sulla quale più enti pubblici possono esercitare congiuntamente un’influenza dominante senza che sia necessario, affinché una siffatta influenza sia presunta, esaminare se tali enti agiscano di concerto e abbiano interessi comuni.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico,
deve essere interpretato nel senso che:
rientra nella nozione di «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa sulla quale più enti pubblici possono esercitare congiuntamente un’influenza dominante senza che sia necessario, affinché una siffatta influenza sia presunta, esaminare se tali enti agiscano di concerto e abbiano interessi comuni.
Firme
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Lingua processuale: il ceco.