Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2020
ECLI:EU:C:2020:321
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0627
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
30 aprile 2020 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea con cui è ordinato il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafo 1 – Termine di prescrizione di dieci anni – Applicazione ai poteri di recupero della [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Regolamento nazionale che prevede un termine di prescrizione inferiore – Principio di effettività»
Nella causa C‑627/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo), con decisione del 31 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 2018, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
–
per l’[OSCURATO:PERSONA] de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), da J. Saraiva de Almeida e P. Estevão, advogados;
–
per il governo portoghese, da L. [OSCURATO:PERSONA], P. Barros da Costa, H. Almeida e A. Gameiro, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. França, B. Stromsky e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU 2015, L 248, pag. 9
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (Istituto per il finanziamento dell’agricoltura e della pesca, Portogallo; in prosieguo: l’«IFAP»), vertente sul recupero forzoso di un aiuto illegale dell’importo complessivo di EUR 14953,56 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una decisione di recupero della [OSCURATO:PERSONA] europea.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 25 e 26 del regolamento 2015/1589 così recitano:
«(25)
In caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato interno occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva. A tal fine, è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio. È opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali. L’applicazione di tali procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
(26)
Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno prevedere un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non può più essere ingiunto il recupero».
4
L’articolo 16 del regolamento 2015/1589, intitolato «Recupero degli aiuti», prevede quanto segue:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (“decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».
5
L’articolo 17 del regolamento 2015/1589, intitolato «Prescrizione per il recupero degli aiuti», al suo paragrafo 1 così recita:
«I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni».
6
Le disposizioni che precedono sono state riprese dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (
GU 1999, L 83, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (
GU 2013, L 204, pag. 15
), che il regolamento 2015/1589 abroga.
Diritto portoghese
7
In forza dell’articolo 306, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile portoghese; in prosieguo: il «codice civile»), il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
8
L’articolo 309 del codice civile, rubricato «Termine ordinario», prevede quanto segue:
«Il termine ordinario di prescrizione è di [20] anni».
9
L’articolo 310 di tale codice così dispone:
«Si prescrivono in cinque anni:
(…)
d)
gli interessi convenzionali o legali, anche non liquidati, e i dividendi delle società;
(…)».
10
In forza dell’articolo 323, paragrafo 1, di detto codice, la prescrizione è interrotta da citazione o notifica giudiziaria di un qualsiasi atto che esprima, direttamente o indirettamente, l’intenzione di avvalersi di tale diritto.
11
L’articolo 40 del decreto-lei n. 155/92 (decreto legge n. 155/92), del 28 luglio 1992 (
Diário da República
, serie I-A, n. 172/1992, del 28 luglio 1992), stabilisce il regime di amministrazione finanziaria dello Stato. L’articolo 40 di tale regime, intitolato «Prescrizione», prevede quanto segue:
«1 – Il carattere obbligatorio del rimborso degli importi percepiti si prescrive in cinque anni dalla loro riscossione.
2 – Il decorso del termine summenzionato è interrotto o sospeso per il sopraggiungere di cause generali di interruzione o sospensione della prescrizione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
L’8 aprile e il 7 luglio 1993, la ricorrente nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ha stipulato con la Caixa de [OSCURATO:PERSONA] – Coimbra (CCAM Coimbra), contratti di credito relativi a una linea di credito per il rilancio delle attività agricole e di allevamento.
13
Il decreto-lei n. 146/94 (decreto legge n. 146/94), del 24 maggio 1994 (
Diário da República
, série I-A, n. 120, del 24 maggio 1994) ha istituito un regime di concessione di linee di credito destinate a favorire, da un lato, lo sdebitamento delle imprese del settore dell’allevamento intensivo e, dall’altro, il rilancio della suinicoltura. Tale regime non è stato notificato dalla Repubblica portoghese alla [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 88, paragrafo 3, CE.
14
Nel contesto di tali contratti di credito, il predecessore in diritto dell’IFAP, conformemente al decreto-lei n. 146/94, ha effetuato pagamenti, tra il 1994 e il 1996, in favore della [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], a titolo di abbuono degli interessi, per un importo complessivo di EUR 7526,90 (EUR 4189,90 sono stati versati il 12 luglio 1994, EUR 2513,94 il 12 luglio 1995 e EUR 823,06 il 30 aprile 1996; in prosieguo: l’«aiuto controverso»).
15
Il 25 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2000/200/CE relativa al regime di aiuti attuato dal Portogallo per lo sdebitamento delle imprese nel settore dell’allevamento intensivo ed il rilancio della suinicoltura (
GU 2000, L 66, pag. 20
; in prosieguo: la «decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999)».
16
Dal dispositivo di tale decisione, indirizzata alla Repubblica portoghese, risulta, in sostanza, che il regime di concessione di linee di credito istituito con il decreto legge n. 146/94 è un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune. Ne risulta inoltre che la Repubblica portoghese è tenuta a sopprimere tale regime di aiuti e adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti loro già illegalmente erogati. È precisato che il recupero va effettuato conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale e che le somme da recuperare includeranno gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono state corrisposte ai beneficiari, fino alla data dell’effettivo recupero. È indicato altresì che la Repubblica portoghese comunicherà alla [OSCURATO:PERSONA], entro due mesi a decorrere dalla notifica di detta decisione, le misure adottate per ottemperare alla medesima.
17
Il 23 luglio 2002, il predecessore in diritto dell’IFAP ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] una lettera in cui le chiedeva di rimborsare l’aiuto controverso. Quest’ultima non ha dato seguito a tale lettera.
18
Il 12 agosto 2009, l’IFAP ha inviato a tale società un’altra lettera, che quest’ultima riceveva il 13 agosto 2009, chiedendole di procedere al rimborso dell’aiuto controverso nel termine di dieci giorni lavorativi a partire dalla ricezione di detta lettera.
19
Il 7 luglio 2013 il Serviço de Finanças de Cantanhede (Ufficio tributario di Cantanhede, Portogallo) ha avviato un procedimento di esecuzione tributaria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], per il recupero dei crediti dell’IFAP pari a EUR 7526,90 a titolo dell’aiuto controverso, importo maggiorato degli interessi di mora pari a EUR 7426,66.
20
[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione a detta esecuzione dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo). Da un lato essa sostiene che, in forza dell’articolo 40 del decreto legge n. 155/92 l’obbligo di rimborsare somme percepite si estingue scaduto un termine di cinque anni dal loro percepimento, cosicché l’obbligo di rimborsare l’aiuto controverso è prescritto. Dall’altro lato, per quanto concerne gli interessi di mora, essa fa valere che questi ultimi si sono parimenti prescritti in forza dell’articolo 310, lettera d), del codice civile, poiché sono trascorsi più di cinque anni dalla data di esigibilità dell’obbligazione cui afferivano.
21
Il giudice del rinvio rileva che il diritto nazionale non prevede alcun termine specifico di prescrizione per l’esecuzione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale e che, pertanto, gli organi giurisdizionali nazionali di grado superiore hanno dichiarato che i crediti dell’IFAP corrispondenti al recupero di aiuti finanziari concessi dallo Stato portoghese, e considerati aiuti incompatibili con il mercato interno per decisione della [OSCURATO:PERSONA], sono soggetti al termine ordinario di prescrizione di 20 anni sancito all’articolo 309 del codice civile.
22
Il giudice del rinvio aggiunge che, rispetto agli interessi relativi all’aiuto propriamente detto, gli organi giurisdizionali nazionali di grado superiore considerano che non si possa senz’altro concludere che siffatti interessi sono soggetti al termine di prescrizione di 20 anni previsto all’articolo 309 del codice civile. Infatti secondo tali giudici, gli interessi convenzionali o legali, anche non liquidati, si prescrivono a seguito del decorso di un termine di cinque anni ai sensi dell’articolo 310, lettera d), del codice civile, termine che, conformemente alla regola dell’articolo 306 dello stesso codice, inizia a decorrere dal momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.
23
Tenuto conto, da un lato, della giurisprudenza costante della Corte in materia di aiuti di Stato, secondo cui l’applicazione delle procedure nazionali non deve ostacolare il ripristino di una concorrenza effettiva impedendo l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, dell’intento del legislatore dell’Unione risultante dal considerando 26 del regolamento 2015/1589, il giudice del rinvio si chiede se il termine di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 si applichi soltanto ai rapporti tra l’Unione europea e lo Stato membro che ha concesso l’aiuto o se si applichi altresì ai rapporti tra tale Stato e il beneficiario dell’aiuto illegale.
24
Tale giudice si chiede altresì se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo cui l’aiuto da recuperare comprende gli interessi, e il principio di effettività ostino all’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni, previsto all’articolo 310, lettera d), del codice civile, al recupero degli interessi relativi a tale aiuto di stato.
25
Secondo lo stesso giudice, dal momento che sono considerati prescritti gli interessi dovuti per il periodo precedente i cinque anni anteriori all’atto interruttivo della prescrizione indicato all’articolo 323, paragrafo 1, del codice civile, il credito relativo agli interessi afferenti a un aiuto di stato potrebbe essere prescritto prima ancora che sia prescritto lo stesso diritto della [OSCURATO:PERSONA] di esigere il recupero di tale aiuto.
26
Rispondendo a una domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte in applicazione dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha precisato, riguardo alla situazione oggetto del procedimento principale, che poiché il termine di prescrizione di cinque anni era stato interrotto soltanto con una lettera raccomandata semplice del 26 luglio 2013, tutti gli interessi scaduti prima del 26 giugno 2008 erano prescritti.
27
Tale giudice ha aggiunto che il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 310, lettera d), del codice civile non può essere considerato interrotto, alla luce del diritto nazionale, con un qualsiasi tipo di lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità portoghesi, o da queste ultime al beneficiario degli aiuti, in quanto tale lettera non equivale a un atto di citazione o alla notifica di un atto giudiziario, ai sensi dell’articolo 323, paragrafo 1, del codice civile.
28
Alla luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il termine di prescrizione per l’esercizio del potere [della [OSCURATO:PERSONA]] di recupero dell’aiuto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [2015/1589], si applichi esclusivamente al rapporto tra l’Unione europea e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti oppure anche al rapporto tra il predetto Stato e l’opponente, quale beneficiaria dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato [interno].
2)
Se, qualora si concluda che il termine predetto è applicabile al rapporto tra lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti e il beneficiario dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato [interno], debba ritenersi che tale termine sia esclusivamente applicabile alla fase procedimentale oppure anche all’esecuzione della decisione di recupero.
3)
Se, qualora si concluda che il termine predetto è applicabile al rapporto tra lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti e il beneficiario dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato [interno], debba ritenersi che tale termine sia interrotto da qualunque atto relativo all’aiuto illegale posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] o dallo Stato membro, anche in assenza di notifica al beneficiario dell’aiuto da restituire.
4)
Se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento [2015/1589], nonché i principi [generali di diritto] dell’Unione, segnatamente il principio di effettività e il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato [interno], ostino all’applicazione di un termine di prescrizione di durata inferiore al termine sancito dall’articolo 17 [di detto] regolamento, come quello previsto dall’articolo 310, paragrafo 1, lettera d), del codice civile, agli interessi maturati sull’aiuto da recuperare».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di dieci anni, che questa disposizione prevede per l’esercizio dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero degli aiuti, si applica soltanto ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero che promana da tale istituzione oppure anche ai rapporti tra tale Stato e il beneficiario dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato interno.
30
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, che prevede un termine di prescrizione di dieci anni, si riferisce soltanto ai poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo,
C‑387/17
,
EU:C:2019:51
, punto
52
).
31
Tale termine non può essere quindi applicato al procedimento di recupero di un aiuto illegale da parte delle autorità nazionali competenti (v., in tale senso, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punti
108
e
109
).
32
Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che, nella misura in cui il regolamento 2015/1589 contiene norme di natura procedurale che si applicano a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], detto regolamento codifica e suffraga la prassi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di esame degli aiuti di Stato e non contiene alcuna disposizione relativa ai poteri e agli obblighi dei giudici nazionali, i quali restano disciplinati dalle disposizioni del Trattato, così come interpretate dalla Corte (v., per analogia, sentenze del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo,
C‑387/17
,
EU:C:2019:51
, punto
66
e del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
110
). Tali considerazioni valgono altrettanto per quanto riguarda i poteri e gli obblighi delle autorità amministrative nazionali (sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
111
).
33
Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di dieci anni, che tale disposizione prevede per l’esercizio dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero degli aiuti, si applica soltanto ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero adottata da tale istituzione.
Sulle questioni seconda e terza
34
Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.
Sulla quarta questione
35
Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo cui all’aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi, e il principio di effettività, illustrato al paragrafo 3 dello stesso articolo, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un termine di prescrizione nazionale di durata inferiore al termine di prescrizione di dieci anni, previsto all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, al recupero di tali interessi.
Osservazioni preliminari
36
Sia l’IFAP sia il governo portoghese contestano l’interpretazione del giudice del rinvio secondo cui il termine di prescrizione di cinque anni, previsto all’articolo 310, lettera d), del codice civile può essere applicato al recupero degli interessi relativi all’aiuto da recuperare, e costituire un ostacolo al recupero di tali interessi.
37
L’IFAP considera che, nella fattispecie, esso può esercitare il suo diritto di credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] solo a partire dalla fine del procedimento amministrativo avviato per il recupero degli aiuti, ossia alla data della lettera del 23 luglio 2002, citata al punto 17 della presente sentenza. Esso ritiene, di conseguenza, che il diritto di recuperare gli interessi afferenti all’aiuto controverso non sia prescritto. Il governo portoghese sostiene, dal canto suo, che poiché il diritto portoghese non prevede un termine di prescrizione specifico per il recupero degli aiuti di Stato indebitamente percepiti, il termine di prescrizione applicabile, sia al recupero dell’aiuto propriamente detto, sia agli interessi di mora afferenti a tale aiuto, è il termine nazionale di prescrizione ordinaria di 20 anni.
38
Al riguardo si deve ricordare che la Corte, qualora sia adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale fornitagli da tale giudice (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑685/15
,
EU:C:2017:452
, punto
45
, nonché giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, a prescindere dalle censure mosse dalle parti nel procedimento principale e dagli interessati all’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal giudice del rinvio, l’esame del presente rinvio pregiudiziale deve essere compiuto facendo riferimento all’interpretazione di tale diritto operata da tale giudice (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑15/15
,
EU:C:2016:464
, punto
25
).
Sulla questione
39
È assodato che la Repubblica portoghese era tenuta a recuperare l’aiuto oggetto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999, interessi compresi, conformemente al dispositivo di tale decisione e all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.
40
In forza dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento, il recupero dell’aiuto in parola dev’essere effettuato secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
41
Infatti, anche se le norme nazionali sulla prescrizione sono, in linea di principio, applicabili al recupero degli aiuti illegalmente concessi, tali norme vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto dell’Unione e tenendo ben presente l’interesse dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
C‑404/00
,
EU:C:2003:373
, punto
51
e giurisprudenza ivi citata).
42
Occorre altresì sottolineare che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegalmente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegale (sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/16 P
,
EU:C:2018:165
, punto
104
e la giurisprudenza ivi citata). Il ripristino della situazione precedente all’erogazione di un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l’effetto utile delle disposizioni dei trattati in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a.,
C‑385/18
,
EU:C:2019:1121
, punto
85
e la giurisprudenza ivi citata).
43
L’obbligo di recupero è adempiuto soltanto una volta che lo Stato membro interessato abbia effettivamente recuperato l’ammontare dell’aiuto incompatibile, inclusi gli interessi (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication,
C‑199/06
,
EU:C:2008:79
, punto
54
, e del 3 settembre 2015, A 2A,
C‑89/14
,
EU:C:2015:537
, punto
42
)
44
Si deve inoltre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che i termini di prescrizione soddisfano, in linea generale, la funzione di garantire la certezza del diritto (sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo,
C‑387/17
,
EU:C:2019:51
, punto
71
e giurisprudenza ivi citata).
45
Tuttavia, se da un lato occorre vigilare sul rispetto degli imperativi della certezza del diritto, è altresì necessario ponderare il rispetto di tali imperativi con l’interesse pubblico ad evitare che il funzionamento del mercato non sia falsato da aiuti di Stato pregiudizievoli alla concorrenza, il che esige, secondo una giurisprudenza costante della Corte, che gli aiuti illegali siano restituiti onde ripristinare lo status quo ante (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],
C‑169/95
,
EU:C:1997:10
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata).
46
Si deve inoltre ricordare che secondo giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento quanto alla regolarità della concessione del medesimo (v. sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
98
e giurisprudenza ivi citata). Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, ciò vale sia nell’ipotesi di aiuti individuali, sia nell’ipotesi di aiuti concessi in forza di un regime di aiuti.
47
Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nel procedimento principale, il termine di prescrizione di cinque anni applicabile agli interessi relativi all’aiuto controverso, previsto all’articolo 310, lettera d), del codice civile è stato interrotto soltanto il 26 luglio 2013 e che tutti gli interessi dovuti per il periodo anteriore al 26 giugno 2008 sono prescritti in forza di tale disposizione. Da ciò risulta dunque che l’applicazione di tale termine di prescrizione ostacolerebbe il recupero di una parte degli interessi relativi all’aiuto controverso e, pertanto, al recupero integrale di tale aiuto.
48
Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che, essendo considerati prescritti gli interessi dovuti per il periodo anteriore ai cinque anni che precedono l’atto interruttivo della prescrizione, il credito relativo agli interessi afferenti a un aiuto potrebbe essere prescritto prima ancora che sia prescritto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di esigere il recupero dell’aiuto stesso. Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sottolineato che l’applicazione, nella fattispecie, di un termine di prescrizione nazionale siffatto comporterebbe la prescrizione di una parte degli interessi relativi al primo versamento dell’aiuto controverso, essendo trascorsi più di cinque anni tra questo primo versamento effettuato nel corso del 1994 e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999.
49
In primo luogo, riguardo alla prescrizione di una parte degli interessi relativi all’aiuto controverso precedentemente all’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999, occorre rilevare che l’intervento di una tale prescrizione renderebbe impossibile il recupero integrale dell’aiuto prescritto dal diritto dell’Unione.
50
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di dieci anni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, ha sempre facoltà di richiedere il recupero di un aiuto illegale, e ciò nonostante l’eventuale scadenza del termine di prescrizione applicato nel procedimento nazionale (v, in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punto
114
).
51
Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] non può nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto controverso, poiché quest’ultimo è stato messo in esecuzione dalla Repubblica portoghese senza previa notifica dello stesso alla [OSCURATO:PERSONA].
52
Un termine di prescrizione nazionale applicabile al recupero di un aiuto che dev’essere recuperato, scaduto prima ancora dell’adozione della decisione di recupero da parte della [OSCURATO:PERSONA], dev’essere quindi disapplicato dal giudice del rinvio.
53
In secondo luogo, riguardo alla prescrizione di una parte degli interessi afferenti all’aiuto controverso successivamente all’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, l’esecuzione di una decisione di recupero della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere immediata.
54
Orbene, dalle osservazioni scritte dell’IFAP risulta che, per dare seguito a tale decisione, il suo predecessore in diritto ha inviato una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] il 23 luglio 2002, ossia quasi tre anni dopo l’adozione di detta decisione, per chiederle il rimborso dell’importo di EUR 7526,90, maggiorato degli interessi corrispondenti. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito a tale richiesta, l’IFAP le ha inviato, il 12 agosto 2009, vale a dire quasi dieci anni dopo l’adozione della stessa decisione, un’altra lettera con la richiesta di rimborso dell’aiuto controverso. Dopo alcuni scambi di corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e l’IFAP, è stato infine avviato, il 26 luglio 2013, un procedimento di recupero di tale credito, che ha interrotto il termine di prescrizione.
55
La prescrizione di una parte degli interessi riguardanti l’aiuto controverso, dopo l’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999 risulta quindi principalmente dalla circostanza che il predecessore in diritto dell’IFAP e l’IFAP hanno tardato nel dare esecuzione a tale decisione, essendo passati quasi quattordici anni tra l’adozione di quest’ultima e l’interruzione del termine di prescrizione, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza dinanzi alla Corte.
56
Orbene, ammettere la prescrizione degli interessi relativi a un aiuto illegale per il motivo che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione di recupero della [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999 renderebbe il recupero integrale di tale aiuto praticamente impossibile e la normativa dell’Unione relativa agli aiuti di stato priva di ogni effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo1997, [OSCURATO:PERSONA],
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
37
).
57
Inoltre, trattandosi di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla [OSCURATO:PERSONA], il ruolo delle autorità nazionali si limita a dare esecuzione ad ogni decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Dette autorità non dispongono quindi di alcun potere discrezionale quanto al recupero di tale aiuto (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA],
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
34
).
58
Considerata la mancanza di potere discrezionale dell’autorità nazionale, il beneficiario di un aiuto individuale illegalmente attribuito cessa di trovarsi nell’incertezza non appena la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo1997, [OSCURATO:PERSONA],
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
36
). Come l’avvocato generale ha sottolineato ai paragrafi 77 e 78 delle sue conclusioni, tale valutazione è altrettanto valida per gli aiuti concessi in forza di un regime di aiuti
59
Nel caso di specie, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] non può essere quindi equiparata a quella in cui un operatore economico ignora se l’amministrazione competente intenda pronunciarsi e il principio della certezza del diritto impone che si metta fine a tale incertezza allo scadere di un determinato termine (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA],
C‑24/95
,
EU:C:1997:163
, punto
35
).
60
In tali circostanze, il principio della certezza del diritto, che i termini di prescrizione mirano a garantire, non può precludere il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni.
61
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione che l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo il quale all’aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi, e il principio di effettività, di cui al paragrafo 3 di tale articolo, devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un termine di prescrizione nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto prima ancora dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara tale aiuto illegale e ne ordina il recupero, oppure sia scaduto, principalmente, a causa del ritardo con cui le autorità nazionali hanno dato esecuzione a tale decisione.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di dieci anni, che tale disposizione prevede per l’esercizio dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] europea in materia di recupero degli aiuti, si applica soltanto ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero adottata da tale istituzione.
2)
L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo il quale all’aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi, e il principio di effettività, di cui al paragrafo 3 di tale articolo, devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un termine di prescrizione nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto prima ancora dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara tale aiuto illegale e ne ordina il recupero, oppure sia scaduto, principalmente, a causa del ritardo con cui le autorità nazionali hanno dato esecuzione a tale decisione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il portoghese.