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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09770/2026

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rella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGennaro Galietta unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 527/2024depositata il 28/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eper il controricorrente l'[OSCURATO:PERSONA].L’ASL di Salerno proponeva opposizione al decreto del Tribunale diSalerno con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in favore dellaCasa di [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., di una somma a titolo didifferenza delle remunerazioni, relative all’anno 2017, per prestazioniconnesse all’assorbimento e all’attivazione di posti letto dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuiti a séguito di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa dall’ASL con delibera n. 430 del 2011.L’opponente deduceva, per quanto ancora qui di utilità, la nullitàovvero inesistenza del contratto scritto necessario.L’opposta si costituiva controdeducendo che il contratto eracostituito, nel caso, dal verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, inparticolare:a) era da disattendere l’eccezione d’inammissibilità dell’opposizioneper difetto di procura alle liti poiché il direttore generale dell’ASL– organo monocratico che non doveva, come tale, deliberare, alfine in parola, specifica autorizzazione la cui necessità, perconverso, neppure era stata oggetto di avversaria allegazione eprova – aveva rilasciato procura generale alle liti nella quale viera idonea indicazione dell’ambito delle controversie e degli attiNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudiziari suscettibili di essere posti in essere per conto dell’entedi cui il primo aveva, al tempo, la rappresentanza gestoria, nelquadro della generale presunzione di legittimità degli attiamministrativi;b) al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate perconto e a carico del [OSCURATO:PERSONA], era necessarionon solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche averestipulato, nella prevista forma scritta, il cui difetto non erapertanto superabile limitandosi a rimarcarne la mancatacontestazione, uno specifico accordo contrattuale, tale dadelineare compiutamente – in un contesto di certezzainsuscettibile di mere ricognizioni o analoghi atti rinvenibilialiunde – il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalleparti nel rispetto del ponderato scrutinio dei requisiti regionali edei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorsefinanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria,senza che il discusso verbale di aggiudicazione del bandopotesse, quindi, ritenersi equipollente al contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992;c) di conseguenza, correttamente il Tribunale aveva ritenuto nonremunerabili le prestazioni non ricomprese nel contratto del2018, contenente l’accettazione dei tetti di spesa in discussione,sottoscritto dalla Casa di cura, originaria attrice, in datasuccessiva alla richiamata aggiudicazione intervenuta nel 2011.Avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].

Dott.[OSCURATO:PERSONA], s.r.l., articolando due motivi.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni anchescritte nel senso del rigetto del ricorso.Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, 8-quinquies, d.lgs. n. 502del 1992, 1325, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato inparticolare mancando di considerare che:- il verbale di aggiudicazione sottoscritto all’esito del bando di garadei posti letto della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo assorbitidalla società ricorrente, costituiva contratto vincolante per laRegione, e quindi per la ASL, anche a prescindere dal rispetto deltetto di spesa di cui al contratto del 2018, poiché nelladocumentazione di gara era stato espressamente previsto iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- alla delibera del Commissario ASL n. 430 del 2011, con cui erastata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazionid’interesse all’assorbimento dei volumi di prestazione eoccupazione lavorativa della Casa di [OSCURATO:PERSONA], era statoallegato l’avviso pubblico con cui era stato specificato chel’amministrazione si riservava la possibilità di sua revoca oannullamento nel caso la Regione non avesse assegnato unbudget per la remunerazione dei suddetti volumi, sicché lasuccessiva delibera n. 784 del 2011, con cui il Commissario avevaassegnato i posti letto da attivare secondo il piano, alla quale eraseguita intesa con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizionedei rapporti di lavoro connessi, era stata adottata sull’esplicitopresupposto dell’assegnazione di fondi specifici;- la riallocazione dei posti letto doveva pertanto necessariamenteintendersi accompagnata dalla riallocazione del tetto di spesariferito alla Casa di cura Venosa, e sarebbe stata comunque l’ASLa dover provare l’inclusione dei volumi assorbiti nel tetto di spesaNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026supplementare accordato dalla Regione come, invece, smentitoda note con cui l’azienda aveva ammesso che, in omologhi casi,si era riallocato l’ultimo tetto di spesa a regime relativo almontante di prestazioni addizionate e prima erogate dallastruttura oggetto di assorbimento;- il verbale di aggiudicazione non poteva perciò che ritenersivincolante per entrambe le parti, e non solo per l’aggiudicatariache aveva assorbito le unità lavorative della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- lo stesso verbale, infatti, corrispondente al bando e contenentetutti gli elementi necessari alla validità negoziale, teneva luogoanche normativamente del contratto, non essendovi alcunaprescrizione impositiva di una documentale unicità di sintesiovvero di un’ulteriore scrittura annuale, fermo il poteredell’amministrazione di recedere dal contratto di durata cosìperfezionato;- le prestazioni, infine, pacificamente effettuate, erano risultate,anche ai previsti controlli informatici pubblici, tutte correttamentefatturate, ovvero oggetto di richiesta di rimborsi esattamentedeterminati.2.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 83, 84, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato in particolare mancando di considerare che, come dedottodavanti ad essa, l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’ASL eraoriginariamente inammissibile per difetto di rappresentanza, atteso che laprocura generale e invero generica alle liti, fatta valere, non avrebbepotuto ritenersi contenere l’autorizzazione alla resistenza in quel giudizio,decisione, questa, riservata all’allora direttore generale rispetto allasingola e così individuata lite.3.

Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per ragionilogiche, è infondato.Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026Come accertato dalla Corte territoriale e verificabile dalle produzionidella controricorrente (tra i documenti primo grado), l’ASL ha rilasciatoprocura generale alle liti ai sensi dell’art. 83, cod. proc. civ.La difesa ricorrente sottolinea di non contestare i poteri di rilasciodell’allora direttore generale, ma di eccepire la mancata manifestazionedella volontà dell’ente di resistere nella specifica causa di opposizione adecreto ingiuntivo, non potendosi rimettere tale decisione al procuratore edifensore così individuato.Non è dato sapere se tale questione fosse stata sollevata in primecure, ma, a fronte della qui censurata statuizione espressa del giudice disecondo grado, che così ha dichiarato – senza essere sul punto oggetto diricorso incidentale condizionato – di scrutinare il corrispondente e specificomotivo di appello, non può ipotizzarsi un giudicato preclusivo a mente deiprincipî di Cass., Sez.

U., 29/08/2025, n. 24172.Ciò posto, è del tutto evidente che il motivo è strutturalmentecontraddittorio e, al contempo, in conflitto con la richiamata previsione delcodice di rito civile.L’amministratore dell’azienda, munito dei necessari poteri gestorisostanziali, ha rilasciato procura generale alle liti che vedessero inposizione attiva o passiva l’ente, secondo quanto reso possibile dall’art.83, cod. proc. civ.Se, dopo ciò, necessitasse una nuova delibera per ogni specifica litesuccessivamente insorta, come assunto dalla difesa ricorrente, la procuragenerale sarebbe sempre inidonea a produrre effetti, ovvero nulla,conclusione, questa, in aperto contrasto con la prescrizione codicistica eneppure sostenuta, in questi compiuti termini, col motivo in scrutinio.Il contenuto della procura, è stato poi indicato apoditticamente comegenerico, e invece risulta chiaramente quanto legittimamente riferito atutte le liti coinvolgenti attivamente o passivamente l’ASL, escluse quellenecessitanti, come per il giudizio di legittimità, di procura specialeNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026(sull’importanza di una esplicita manifestazione di volontà in tal senso, v.Cass., 21/09/2000, n. 12486, discussa in dottrina per aver escluso che,nella fattispecie al suo esame, potesse parlarsi sia di procura generale chedi procura speciale: l’arresto, peraltro, negò potersi configurare la primaper mancanza di un’univoca espressione di volontà, e la seconda percarenza di specifico riferimento alla lite, così rimarcando il carattereessenziale dei due profili).3.1.

L’ampiezza della perimetrazione non implica affatto, in chiave dinesso logico, un’inidoneità, sicché la procura è stata correttamenteritenuta valida dalla Corte di appello (cfr., in tema di procura rilasciata dapubblica amministrazione, Cass., 24/02/2015, n. 3721, e la conformeCass., 22/07/2015, n. 15454, menzionata nella sentenza in questa sedegravata; cfr., inoltre, Cass., 18/10/2021, n. 28564, citata dalla partecontroricorrente, in un giudizio con parte ASL Salerno minuta di procuragenerale alle liti, statuendo sull’esclusa necessità di preventiveautorizzazioni ovvero atti ulteriori alla procura suddetta).4.

Il primo motivo è infondato.Va innanzi tutto chiarito che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n.2440 del 1923, non è applicabile, negli assunti termini generali, allafattispecie poiché superato, sul punto, dal regime dettato dal codice deicontratti pubblici.Questa Corte, in tema di appalti pubblici, ha osservato che, nelregime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006 – quando ratione temporisancora applicabile – in ambito di contratti stipulati dalla p.a. con il sistemadella “asta pubblica o licitazione privata”, così definite con la terminologiadel tempo, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale perogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolanteanche per l'amministrazione, da un lato perché l’art. 16 del r.d. n. 2440del 1923 non è stato abrogato dalla legge n. 109 del 1994, rispetto allaquale non presenta profili di incompatibilità, d’altro lato perché il d.P.R. n.Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della citata legge n.109 del 1994, non possiede efficacia precettiva derogatoria delmenzionato art. 16 (Cass., 06/04/2023, n. 9499, che in motivazionerichiama Cass., Sez.

U., 03/07/2015, n. 14555; la giurisprudenza si èconsolidata in tal senso, come esemplificato da Cass., 11/08/2025, n.23059 che, a pag. 6 della motivazione, a sua volta menziona Cass.,12/12/2017, n. 29798, secondo la quale l’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440del 1923, non detta comunque una norma imperativa, restando nellafacoltà discrezionale della p.a. rinviare a un momento successivol’instaurazione del vincolo negoziale).Il regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 – ratione temporis rilevantenell’analisi normativa, poiché il verbale di aggiudicazione di cui all’odiernogiudizio è del 2011 – ha escluso, invece, che con l’aggiudicazione possaritenersi concluso il contratto tra l’amministrazione pubblica e il privato (v.art. 11, commi 7-9).La configurazione normativa è stata confermata anche dall’art. 32,commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) edagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contrattipubblici del 2023).Di qui anche l’analisi della giurisprudenza amministrativa sui distintimomenti dell’aggiudicazione, ovvero della selezione del contraente, e dellasuccessiva stipulazione del correlato contratto (v., ad esempio, Cons. diStato, 22/02/2024, n. 1774).Posto questo generale quadro normativo, in risposta al tenore dellacensura in scrutinio, si osserva che il meccanismo di accreditamento e diindividuazione del volume di prestazioni che le strutture privateaccreditate, presenti nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale,s’impegnano ad assicurare, nonché di assegnazione del relativo budget, èsoggetto a regole specifiche (cfr., sulla differenza sistematica tra rapportidi accreditamento sanitario in parola, cui si annettono gli accordiNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026contrattuali, e disciplina generale puramente contrattualistica a matriceconcorrenziale propria del codice dei contratti pubblici, già Cons. di Stato,19/03/2018, n. 1739).L’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 2,che «la regione e le unità sanitarie locali…stipulano contratti con quelleprivate [ovvero le strutture private]…che indicano: a) gli obiettivi di salutee i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo diprestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesimaunità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia eper modalità di assistenza…; c) i requisiti del servizio da rendere, conparticolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica edorganizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivopreventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultantedalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffariadelle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base deirisultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo leindicazioni regionali…; … e-bis) la modalità con cui viene comunquegarantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato aivolumi di prestazioni, concordato …».Il comma 2-quinquies dello stesso articolo prevede che «in caso dimancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamentoistituzionale di cui all’art. 8-quater delle strutture e dei professionistieroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati èsospeso».La norma – in coerenza con il quadro normativo generale sopradelineato – dev’esser letta come riferita a un contratto individuato nellasua specificità funzionale e autonomia strutturale, come tale distintodall’aggiudicazione.Non potrebbe cioè leggersi (né arriva a farlo esplicitamente lacensura in esame), antinomicamente e astoricamente, il riferimento agliNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026“accordi contrattuali” fatto dalla disciplina speciale (l’art. 8-quinquiessopra riferito è stato introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 229 del1999, art. 8, comma 4), come fattore di persistenza, sul punto espansiva,di assetti normativi generali anteriori a quelli sia pure altrimenti innestatidal codice dei contratti pubblici (e infatti, per una logica e significativa,seppure incidentale, sottolineatura della valenza fondante dell’apposita«stipula dei relativi», e quindi individualmente e strutturalmenteautonomi, «accordi contrattuali» in parola, v. già Cons. di Stato,05/12/2008, n. 6015, pag. 7).Nel medesimo perimetro ricostruttivo, pertanto, vanno collocate lerecenti statuizioni con cui questa Corte (ordinanza 22/06/2025 n. 16686,resa proprio in un giudizio tra le stesse parti) ha ribadito che «il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche dallasussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delleistituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esternodel contratto (in quanto oggetto di separati atti della p.a.), sonoqualificabili come elementi costitutivi (“regola delle tre A”) del diritto allapercezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordonegoziale, è, dunque [,in questo senso], rinvenibile nella stessa legge (sulche…[v.] anche Cass, Sezione I, 17 giugno 2025, n. 16240, emessaall’esito della medesima odierna adunanza camerale)».Non può dunque considerarsi pertinente il richiamo fatto dalla difesaricorrente a Cass., Sez.

U., 25/03/2022, n. 9775, secondo cui per la validastipulazione dei contratti della p.a., il requisito della forma scritta adsubstantiam non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché (già) l'art. 17,r.d. n. 2440 del 1923, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincoloNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumereanche la forma dell’atto amministrativo.L’arresto ha ritenuto idoneo modello di formazione del vincolocontrattuale quello in cui l’istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a una taleproposta accettata dall’amministrazione mediante il rilascio del medesimoprovvedimento richiesto.La fattispecie, diversa, era quella complessa e peculiare dellaconcessione-contratto in cui convergono un negozio unilaterale eautoritativo della p.a., per effetto del quale il privato può divenire titolaredi prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina lemodalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privatoconcessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci.Le Sezioni Unite in questo quadro hanno evidenziato come già il r.d.n. 2440 del 1933 ha contemplato un simile schema formativo delconclusivo nesso negoziale bilaterale prevedendo le ulteriori ipotesi di unrogito apposto in calce al c.d.

“capitolato”, nonché di un “atto separato diobbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta”, «rispetto alle quali lavalida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche inbase alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente eunilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestataanche nelle forme di un atto amministrativo, dall’amministrazione.

Ed èevidente che nel caso dell’“atto separato di obbligazione sottoscritto da chipresenta l’offerta”, la dichiarazione scritta del privato si atteggia non solocome separata dalla volontà negoziale della controparte, ma anche nonconsacrata su di un unico documento sottoscritto da entrambi icontraenti» (pag. 27 dell’arresto delle Sezioni Unite).Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026La suddetta ricostruzione, all’evidenza, non ha incidenza su quellaprima effettuata in ordine alla disciplina degli accordi contrattuali previstidalla legislazione in materia di strutture sanitarie in presupposto regimeconcessorio di accreditamento, parte qua convergente, quest’ultima, conquella dei rapporti generali tra aggiudicazione e contratto, distinti peroggetto e funzione, in cui deve ritenersi come visto richiesta la stipula delsuccessivo e distinto accordo contrattuale, anche al fine di assicurare, inquella dinamica settoriale, la rigorosa e controllabile certezza dei rapportinegoziali implicanti rilevanti flussi di spesa pubblica (cfr., sul punto,sull’ulteriore sottolineatura, al riguardo, della necessità di “specificicontratti”, Cass., 16/09/2025, n. 25320, pagg. 9-10).Coerentemente, in quest’ultimo ambiente normativo, è stato quindiconclusivamente affermato che la pubblica amministrazione, nel vistoquadro concessorio di accreditamento, può stipulare il contratto di cuiall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anchenell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni (nellafattispecie in esame in questa sede si discute di prestazioni effettuate nel2017 e contratto di riferimento del 2018), trattandosi di contratti “imposti”dalla legge, disciplinati dal peculiare modulo procedimentale a formazioneprogressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la proceduranegoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti dispesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano irappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, inmodo del tutto fisiologico, anche oltre l’anno di riferimento, purché intempi ragionevoli (Cass., 17/06/2025, n. 16221, pag. 28, che menzionaCons. di Stato, 04/06/2024, n. 5010, Cons. di Stato, 22/01/2016, n. 207,Cons. di Stato, 16/01/2013, n. 248).In questa chiave di lettura la sottoscrizione del contratto diventa unrequisito di completamento della fattispecie a formazione progressivaspecificatamente prevista dal legislatore al fine di porre a caricoNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’erario, con modalità rigorosamente suscettibili di controllo ad operadell’autorità tutoria, il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate deicentri accreditati (Cass., n. 16221 del 2021, cit., pag. 28).Ciò esclude si possa far leva su pretesi e diversi atti diriconoscimento, ratifiche o convalide successive ovvero ancora condottecomplessivamente concludenti (v., da ultimo, Cass., n. 16221 del 2025,cit., pag. 8), ed esclude, in ogni caso, che l’ASL dovesse provarel’espressa inclusione dei volumi di prestazioni assorbiti nell’originarioovvero supplementare tetto di spesa accordato rispetto al diverso (e inquesta chiave unico) contratto di riferimento stipulato con la parte privata.4.1.

La censura formulata deve pertanto essere rigettata, poichécorrettamente è stata affermata, quale presupposto necessario al fine diaccogliere l’originaria pretesa avanzata, la necessità di un ulteriore,distinto e apposito contratto, invocato, come osservato dalla ProcuraGenerale, a base della domanda, per ottenere la remunerazione delleprestazioni in parola a prescindere dal rispetto dei limiti previsti dalcontratto del 2018 peraltro successivo all’aggiudicazione.Quest’ulteriore contratto, nel caso, è stato a ragione detto mancantedalla sentenza in questa sede gravata, perché non individuabile nellasuddetta aggiudicazione, fermi, naturalmente, gli innalzamenti dei tetti dispesa risultanti a séguito dell’assorbimento dei posti letto oggetto digiudizio, in coerenza con le decisioni del giudice amministrativo del cuipassaggio in giudicato offre conto in memoria parte controricorrente.Rispetto a tali giudicati la ragione di rigetto ricostruita in questasede ed individuata correttamente nell’esclusione del vincolo contrattuale,si colloca, pertanto, su piano diverso e assorbente, perché “a monte”.5.

Spese secondo soccombenza con oneri riflessi essendo statodichiarato il patrocinio dell’avvocatura interna ASL (Cass., Sez.

U.,06/02/2023, n. 3592).

P.Q.MNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento infavore della parte controricorrente delle spese processuali, che liquida in19.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00 euro e aglioneri legali riflessi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026 nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGennaro Galietta unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 527/2024depositata il 28/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eper il controricorrente l'[OSCURATO:PERSONA].L’ASL di Salerno proponeva opposizione al decreto del Tribunale diSalerno con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in favore dellaCasa di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., di una somma a titolo didifferenza delle remunerazioni, relative all’anno 2017, per prestazioniconnesse all’assorbimento e all’attivazione di posti letto dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuiti a séguito di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa dall’ASL con delibera n. 430 del 2011.L’opponente deduceva, per quanto ancora qui di utilità, la nullitàovvero inesistenza del contratto scritto necessario.L’opposta si costituiva controdeducendo che il contratto eracostituito, nel caso, dal verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, inparticolare:a) era da disattendere l’eccezione d’inammissibilità dell’opposizioneper difetto di procura alle liti poiché il direttore generale dell’ASL– organo monocratico che non doveva, come tale, deliberare, alfine in parola, specifica autorizzazione la cui necessità, perconverso, neppure era stata oggetto di avversaria allegazione eprova – aveva rilasciato procura generale alle liti nella quale viera idonea indicazione dell’ambito delle controversie e degli attiNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudiziari suscettibili di essere posti in essere per conto dell’entedi cui il primo aveva, al tempo, la rappresentanza gestoria, nelquadro della generale presunzione di legittimità degli attiamministrativi;b) al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate perconto e a carico del [OSCURATO:PERSONA], era necessarionon solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche averestipulato, nella prevista forma scritta, il cui difetto non erapertanto superabile limitandosi a rimarcarne la mancatacontestazione, uno specifico accordo contrattuale, tale dadelineare compiutamente – in un contesto di certezzainsuscettibile di mere ricognizioni o analoghi atti rinvenibilialiunde – il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalleparti nel rispetto del ponderato scrutinio dei requisiti regionali edei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorsefinanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria,senza che il discusso verbale di aggiudicazione del bandopotesse, quindi, ritenersi equipollente al contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992;c) di conseguenza, correttamente il Tribunale aveva ritenuto nonremunerabili le prestazioni non ricomprese nel contratto del2018, contenente l’accettazione dei tetti di spesa in discussione,sottoscritto dalla Casa di cura, originaria attrice, in datasuccessiva alla richiamata aggiudicazione intervenuta nel 2011.Avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. Dott.[OSCURATO:PERSONA], s.r.l., articolando due motivi.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni anchescritte nel senso del rigetto del ricorso.Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, 8-quinquies, d.lgs. n. 502del 1992, 1325, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato inparticolare mancando di considerare che:- il verbale di aggiudicazione sottoscritto all’esito del bando di garadei posti letto della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo assorbitidalla società ricorrente, costituiva contratto vincolante per laRegione, e quindi per la ASL, anche a prescindere dal rispetto deltetto di spesa di cui al contratto del 2018, poiché nelladocumentazione di gara era stato espressamente previsto iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- alla delibera del Commissario ASL n. 430 del 2011, con cui erastata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazionid’interesse all’assorbimento dei volumi di prestazione eoccupazione lavorativa della Casa di [OSCURATO:PERSONA], era statoallegato l’avviso pubblico con cui era stato specificato chel’amministrazione si riservava la possibilità di sua revoca oannullamento nel caso la Regione non avesse assegnato unbudget per la remunerazione dei suddetti volumi, sicché lasuccessiva delibera n. 784 del 2011, con cui il Commissario avevaassegnato i posti letto da attivare secondo il piano, alla quale eraseguita intesa con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizionedei rapporti di lavoro connessi, era stata adottata sull’esplicitopresupposto dell’assegnazione di fondi specifici;- la riallocazione dei posti letto doveva pertanto necessariamenteintendersi accompagnata dalla riallocazione del tetto di spesariferito alla Casa di cura Venosa, e sarebbe stata comunque l’ASLa dover provare l’inclusione dei volumi assorbiti nel tetto di spesaNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026supplementare accordato dalla Regione come, invece, smentitoda note con cui l’azienda aveva ammesso che, in omologhi casi,si era riallocato l’ultimo tetto di spesa a regime relativo almontante di prestazioni addizionate e prima erogate dallastruttura oggetto di assorbimento;- il verbale di aggiudicazione non poteva perciò che ritenersivincolante per entrambe le parti, e non solo per l’aggiudicatariache aveva assorbito le unità lavorative della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- lo stesso verbale, infatti, corrispondente al bando e contenentetutti gli elementi necessari alla validità negoziale, teneva luogoanche normativamente del contratto, non essendovi alcunaprescrizione impositiva di una documentale unicità di sintesiovvero di un’ulteriore scrittura annuale, fermo il poteredell’amministrazione di recedere dal contratto di durata cosìperfezionato;- le prestazioni, infine, pacificamente effettuate, erano risultate,anche ai previsti controlli informatici pubblici, tutte correttamentefatturate, ovvero oggetto di richiesta di rimborsi esattamentedeterminati.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 83, 84, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato in particolare mancando di considerare che, come dedottodavanti ad essa, l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’ASL eraoriginariamente inammissibile per difetto di rappresentanza, atteso che laprocura generale e invero generica alle liti, fatta valere, non avrebbepotuto ritenersi contenere l’autorizzazione alla resistenza in quel giudizio,decisione, questa, riservata all’allora direttore generale rispetto allasingola e così individuata lite.3. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per ragionilogiche, è infondato.Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026Come accertato dalla Corte territoriale e verificabile dalle produzionidella controricorrente (tra i documenti primo grado), l’ASL ha rilasciatoprocura generale alle liti ai sensi dell’art. 83, cod. proc. civ.La difesa ricorrente sottolinea di non contestare i poteri di rilasciodell’allora direttore generale, ma di eccepire la mancata manifestazionedella volontà dell’ente di resistere nella specifica causa di opposizione adecreto ingiuntivo, non potendosi rimettere tale decisione al procuratore edifensore così individuato.Non è dato sapere se tale questione fosse stata sollevata in primecure, ma, a fronte della qui censurata statuizione espressa del giudice disecondo grado, che così ha dichiarato – senza essere sul punto oggetto diricorso incidentale condizionato – di scrutinare il corrispondente e specificomotivo di appello, non può ipotizzarsi un giudicato preclusivo a mente deiprincipî di Cass., Sez. U., 29/08/2025, n. 24172.Ciò posto, è del tutto evidente che il motivo è strutturalmentecontraddittorio e, al contempo, in conflitto con la richiamata previsione delcodice di rito civile.L’amministratore dell’azienda, munito dei necessari poteri gestorisostanziali, ha rilasciato procura generale alle liti che vedessero inposizione attiva o passiva l’ente, secondo quanto reso possibile dall’art.83, cod. proc. civ.Se, dopo ciò, necessitasse una nuova delibera per ogni specifica litesuccessivamente insorta, come assunto dalla difesa ricorrente, la procuragenerale sarebbe sempre inidonea a produrre effetti, ovvero nulla,conclusione, questa, in aperto contrasto con la prescrizione codicistica eneppure sostenuta, in questi compiuti termini, col motivo in scrutinio.Il contenuto della procura, è stato poi indicato apoditticamente comegenerico, e invece risulta chiaramente quanto legittimamente riferito atutte le liti coinvolgenti attivamente o passivamente l’ASL, escluse quellenecessitanti, come per il giudizio di legittimità, di procura specialeNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026(sull’importanza di una esplicita manifestazione di volontà in tal senso, v.Cass., 21/09/2000, n. 12486, discussa in dottrina per aver escluso che,nella fattispecie al suo esame, potesse parlarsi sia di procura generale chedi procura speciale: l’arresto, peraltro, negò potersi configurare la primaper mancanza di un’univoca espressione di volontà, e la seconda percarenza di specifico riferimento alla lite, così rimarcando il carattereessenziale dei due profili).3.1. L’ampiezza della perimetrazione non implica affatto, in chiave dinesso logico, un’inidoneità, sicché la procura è stata correttamenteritenuta valida dalla Corte di appello (cfr., in tema di procura rilasciata dapubblica amministrazione, Cass., 24/02/2015, n. 3721, e la conformeCass., 22/07/2015, n. 15454, menzionata nella sentenza in questa sedegravata; cfr., inoltre, Cass., 18/10/2021, n. 28564, citata dalla partecontroricorrente, in un giudizio con parte ASL Salerno minuta di procuragenerale alle liti, statuendo sull’esclusa necessità di preventiveautorizzazioni ovvero atti ulteriori alla procura suddetta).4. Il primo motivo è infondato.Va innanzi tutto chiarito che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n.2440 del 1923, non è applicabile, negli assunti termini generali, allafattispecie poiché superato, sul punto, dal regime dettato dal codice deicontratti pubblici.Questa Corte, in tema di appalti pubblici, ha osservato che, nelregime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006 – quando ratione temporisancora applicabile – in ambito di contratti stipulati dalla p.a. con il sistemadella “asta pubblica o licitazione privata”, così definite con la terminologiadel tempo, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale perogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolanteanche per l'amministrazione, da un lato perché l’art. 16 del r.d. n. 2440del 1923 non è stato abrogato dalla legge n. 109 del 1994, rispetto allaquale non presenta profili di incompatibilità, d’altro lato perché il d.P.R. n.Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della citata legge n.109 del 1994, non possiede efficacia precettiva derogatoria delmenzionato art. 16 (Cass., 06/04/2023, n. 9499, che in motivazionerichiama Cass., Sez. U., 03/07/2015, n. 14555; la giurisprudenza si èconsolidata in tal senso, come esemplificato da Cass., 11/08/2025, n.23059 che, a pag. 6 della motivazione, a sua volta menziona Cass.,12/12/2017, n. 29798, secondo la quale l’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440del 1923, non detta comunque una norma imperativa, restando nellafacoltà discrezionale della p.a. rinviare a un momento successivol’instaurazione del vincolo negoziale).Il regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 – ratione temporis rilevantenell’analisi normativa, poiché il verbale di aggiudicazione di cui all’odiernogiudizio è del 2011 – ha escluso, invece, che con l’aggiudicazione possaritenersi concluso il contratto tra l’amministrazione pubblica e il privato (v.art. 11, commi 7-9).La configurazione normativa è stata confermata anche dall’art. 32,commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) edagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contrattipubblici del 2023).Di qui anche l’analisi della giurisprudenza amministrativa sui distintimomenti dell’aggiudicazione, ovvero della selezione del contraente, e dellasuccessiva stipulazione del correlato contratto (v., ad esempio, Cons. diStato, 22/02/2024, n. 1774).Posto questo generale quadro normativo, in risposta al tenore dellacensura in scrutinio, si osserva che il meccanismo di accreditamento e diindividuazione del volume di prestazioni che le strutture privateaccreditate, presenti nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale,s’impegnano ad assicurare, nonché di assegnazione del relativo budget, èsoggetto a regole specifiche (cfr., sulla differenza sistematica tra rapportidi accreditamento sanitario in parola, cui si annettono gli accordiNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026contrattuali, e disciplina generale puramente contrattualistica a matriceconcorrenziale propria del codice dei contratti pubblici, già Cons. di Stato,19/03/2018, n. 1739).L’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 2,che «la regione e le unità sanitarie locali…stipulano contratti con quelleprivate [ovvero le strutture private]…che indicano: a) gli obiettivi di salutee i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo diprestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesimaunità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia eper modalità di assistenza…; c) i requisiti del servizio da rendere, conparticolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica edorganizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivopreventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultantedalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffariadelle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base deirisultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo leindicazioni regionali…; … e-bis) la modalità con cui viene comunquegarantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato aivolumi di prestazioni, concordato …».Il comma 2-quinquies dello stesso articolo prevede che «in caso dimancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamentoistituzionale di cui all’art. 8-quater delle strutture e dei professionistieroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati èsospeso».La norma – in coerenza con il quadro normativo generale sopradelineato – dev’esser letta come riferita a un contratto individuato nellasua specificità funzionale e autonomia strutturale, come tale distintodall’aggiudicazione.Non potrebbe cioè leggersi (né arriva a farlo esplicitamente lacensura in esame), antinomicamente e astoricamente, il riferimento agliNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026“accordi contrattuali” fatto dalla disciplina speciale (l’art. 8-quinquiessopra riferito è stato introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 229 del1999, art. 8, comma 4), come fattore di persistenza, sul punto espansiva,di assetti normativi generali anteriori a quelli sia pure altrimenti innestatidal codice dei contratti pubblici (e infatti, per una logica e significativa,seppure incidentale, sottolineatura della valenza fondante dell’apposita«stipula dei relativi», e quindi individualmente e strutturalmenteautonomi, «accordi contrattuali» in parola, v. già Cons. di Stato,05/12/2008, n. 6015, pag. 7).Nel medesimo perimetro ricostruttivo, pertanto, vanno collocate lerecenti statuizioni con cui questa Corte (ordinanza 22/06/2025 n. 16686,resa proprio in un giudizio tra le stesse parti) ha ribadito che «il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche dallasussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delleistituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esternodel contratto (in quanto oggetto di separati atti della p.a.), sonoqualificabili come elementi costitutivi (“regola delle tre A”) del diritto allapercezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordonegoziale, è, dunque [,in questo senso], rinvenibile nella stessa legge (sulche…[v.] anche Cass, Sezione I, 17 giugno 2025, n. 16240, emessaall’esito della medesima odierna adunanza camerale)».Non può dunque considerarsi pertinente il richiamo fatto dalla difesaricorrente a Cass., Sez. U., 25/03/2022, n. 9775, secondo cui per la validastipulazione dei contratti della p.a., il requisito della forma scritta adsubstantiam non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché (già) l'art. 17,r.d. n. 2440 del 1923, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincoloNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumereanche la forma dell’atto amministrativo.L’arresto ha ritenuto idoneo modello di formazione del vincolocontrattuale quello in cui l’istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a una taleproposta accettata dall’amministrazione mediante il rilascio del medesimoprovvedimento richiesto.La fattispecie, diversa, era quella complessa e peculiare dellaconcessione-contratto in cui convergono un negozio unilaterale eautoritativo della p.a., per effetto del quale il privato può divenire titolaredi prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina lemodalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privatoconcessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci.Le Sezioni Unite in questo quadro hanno evidenziato come già il r.d.n. 2440 del 1933 ha contemplato un simile schema formativo delconclusivo nesso negoziale bilaterale prevedendo le ulteriori ipotesi di unrogito apposto in calce al c.d. “capitolato”, nonché di un “atto separato diobbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta”, «rispetto alle quali lavalida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche inbase alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente eunilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestataanche nelle forme di un atto amministrativo, dall’amministrazione. Ed èevidente che nel caso dell’“atto separato di obbligazione sottoscritto da chipresenta l’offerta”, la dichiarazione scritta del privato si atteggia non solocome separata dalla volontà negoziale della controparte, ma anche nonconsacrata su di un unico documento sottoscritto da entrambi icontraenti» (pag. 27 dell’arresto delle Sezioni Unite).Numero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026La suddetta ricostruzione, all’evidenza, non ha incidenza su quellaprima effettuata in ordine alla disciplina degli accordi contrattuali previstidalla legislazione in materia di strutture sanitarie in presupposto regimeconcessorio di accreditamento, parte qua convergente, quest’ultima, conquella dei rapporti generali tra aggiudicazione e contratto, distinti peroggetto e funzione, in cui deve ritenersi come visto richiesta la stipula delsuccessivo e distinto accordo contrattuale, anche al fine di assicurare, inquella dinamica settoriale, la rigorosa e controllabile certezza dei rapportinegoziali implicanti rilevanti flussi di spesa pubblica (cfr., sul punto,sull’ulteriore sottolineatura, al riguardo, della necessità di “specificicontratti”, Cass., 16/09/2025, n. 25320, pagg. 9-10).Coerentemente, in quest’ultimo ambiente normativo, è stato quindiconclusivamente affermato che la pubblica amministrazione, nel vistoquadro concessorio di accreditamento, può stipulare il contratto di cuiall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anchenell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni (nellafattispecie in esame in questa sede si discute di prestazioni effettuate nel2017 e contratto di riferimento del 2018), trattandosi di contratti “imposti”dalla legge, disciplinati dal peculiare modulo procedimentale a formazioneprogressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la proceduranegoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti dispesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano irappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, inmodo del tutto fisiologico, anche oltre l’anno di riferimento, purché intempi ragionevoli (Cass., 17/06/2025, n. 16221, pag. 28, che menzionaCons. di Stato, 04/06/2024, n. 5010, Cons. di Stato, 22/01/2016, n. 207,Cons. di Stato, 16/01/2013, n. 248).In questa chiave di lettura la sottoscrizione del contratto diventa unrequisito di completamento della fattispecie a formazione progressivaspecificatamente prevista dal legislatore al fine di porre a caricoNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’erario, con modalità rigorosamente suscettibili di controllo ad operadell’autorità tutoria, il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate deicentri accreditati (Cass., n. 16221 del 2021, cit., pag. 28).Ciò esclude si possa far leva su pretesi e diversi atti diriconoscimento, ratifiche o convalide successive ovvero ancora condottecomplessivamente concludenti (v., da ultimo, Cass., n. 16221 del 2025,cit., pag. 8), ed esclude, in ogni caso, che l’ASL dovesse provarel’espressa inclusione dei volumi di prestazioni assorbiti nell’originarioovvero supplementare tetto di spesa accordato rispetto al diverso (e inquesta chiave unico) contratto di riferimento stipulato con la parte privata.4.1. La censura formulata deve pertanto essere rigettata, poichécorrettamente è stata affermata, quale presupposto necessario al fine diaccogliere l’originaria pretesa avanzata, la necessità di un ulteriore,distinto e apposito contratto, invocato, come osservato dalla ProcuraGenerale, a base della domanda, per ottenere la remunerazione delleprestazioni in parola a prescindere dal rispetto dei limiti previsti dalcontratto del 2018 peraltro successivo all’aggiudicazione.Quest’ulteriore contratto, nel caso, è stato a ragione detto mancantedalla sentenza in questa sede gravata, perché non individuabile nellasuddetta aggiudicazione, fermi, naturalmente, gli innalzamenti dei tetti dispesa risultanti a séguito dell’assorbimento dei posti letto oggetto digiudizio, in coerenza con le decisioni del giudice amministrativo del cuipassaggio in giudicato offre conto in memoria parte controricorrente.Rispetto a tali giudicati la ragione di rigetto ricostruita in questasede ed individuata correttamente nell’esclusione del vincolo contrattuale,si colloca, pertanto, su piano diverso e assorbente, perché “a monte”.5. Spese secondo soccombenza con oneri riflessi essendo statodichiarato il patrocinio dell’avvocatura interna ASL (Cass., Sez. U.,06/02/2023, n. 3592). P.Q.MNumero registro generale 229/2025Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 9770/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento infavore della parte controricorrente delle spese processuali, che liquida in19.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00 euro e aglioneri legali riflessi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026 nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09770/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris