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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 48210/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0435F2R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura della pena, con rideterminazione ad opera della Corte di cassazione; rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 T.U.

Stup. condannandolo alla pena ritenuta equa.

La Corte di appello ha infatti ritenuto assorbito il reato sub C) della rubrica in quello sub A) e pertanto ridotto la pena complessivamente inflitta all'imputato.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in presenza o mediante videocollega mento, nonostante il processo fosse stato trattato in presenza ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020.

All'eccezione difensiva la Corte di appello ha replicato, erroneamente, che l'imputato avrebbe dovuto richiedere personalmente di presenziare all'udienza.

2.2. Con un secondo motivo si deduce l'erroneità della pena inflitta a causa di un errore nell'applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato unicamente nel secondo motivo.

1.1. Il ricorrente assume che la richiesta di trattazione orale del giudizio, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma del d.l. n. 137/2020, vale al contempo come richiesta dell'imputato detenuto di partecipare al processo.

Di qui la doglianza indirizzata alla decisione della Corte di appello, che ha ritenuto necessaria una distinta richiesta di partecipazione, essendo l'imputato detenuto.

L'assunto della difesa non è condiviso da questo Collegio.

Invero, argomenti a favore della tesi del ricorrente potrebbero trarsi da Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282400, che è stata massimata nel modo che segue: "nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con c:onseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa".

Nell'occasione si è ritenuto che la richiesta di trattazione orale determini il pieno recupero del rito 'non emergenziale' (in sede di appello); ovvero dell'udienza pubblica o del rito ex art. 127 cod. proc. pen., a seconda dei casi.

Si è quindi contrastata la tesi che la richiesta di discussione orale o di personale comparizione avanzata dall'imputato non determina il mutamento della natura del rito emergenziale che resterebbe, in ogni caso, quello camerale (ex art. 127 cod. proc. pen.).

Se ne è ricavato che, recuperando la regola dell'udienza pubblica, vanno applicate anche le disposizioni in tema di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato.

Non vi è necessità, ai fini che qui occupano, di prendere posizione in merito all'interpretazione offerta dalla Sesta sezione, che peraltro è accompagnata dalla chiara consapevolezza della plausibilità di una differente lettura.

Ciò perché, anche nella impostazione adottata dalla sentenza n. 1167/22, non vi è dubbio che la richiesta di discussione orale in un procedimento di appello che, ordinariamente ha le forme del rito camerale, come quello previsto in caso di celebrazione del rito abbreviato, non ha l'effetto di mutarlo in giudizio ordinario.

Sicchè, anche in caso di richiesta di discussione orale presentata dal difensore„ la partecipazione dell'imputato è dipendente dalla sua richiesta, secondo il principio per cui nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658; similmente Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Rv. 259936).

1.3. Il secondo motivo è fondato.

La pena inflitta dal primo giudice era relativa a quattro reati (A, B, C e D: anni sei mesi sei di reclusione ed euro 36.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato); la Corte di appello ha ritenuto che il reato sub C fosse assorbito in quello sub A. Di conseguenza, rimanendo fermo che il reato più grave è quello sub A, l'aumento per la continuazione previsto dal primo giudice - pari a un mese giorni 15 di reclusione ed euro 1.500 di multa - doveva essere defalcato dalla pena.

Ciò avrebbe determinato una pena conclusiva di anni quattro mesi tre di reclusione ed euro 23.000,00 di multa, laddove la Corte di appello ha fissato la pena in anni quattro mesi tre giorni quindici di reclusione ed euro 23.500,00 di multa.

La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente a tale punto.

Tuttavia, trattandosi di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, a tanto può procedere direttamente questa Corte, pronunciando di conseguenza l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 62C), comma 1, lett.

I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 4 mesi 3 di reclusione e euro 23.000 (ventitremila) di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0435F2R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura della pena, con rideterminazione ad opera della Corte di cassazione; rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 T.U. Stup. condannandolo alla pena ritenuta equa. La Corte di appello ha infatti ritenuto assorbito il reato sub C) della rubrica in quello sub A) e pertanto ridotto la pena complessivamente inflitta all'imputato. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in presenza o mediante videocollega mento, nonostante il processo fosse stato trattato in presenza ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020. All'eccezione difensiva la Corte di appello ha replicato, erroneamente, che l'imputato avrebbe dovuto richiedere personalmente di presenziare all'udienza. 2.2. Con un secondo motivo si deduce l'erroneità della pena inflitta a causa di un errore nell'applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato unicamente nel secondo motivo. 1.1. Il ricorrente assume che la richiesta di trattazione orale del giudizio, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma del d.l. n. 137/2020, vale al contempo come richiesta dell'imputato detenuto di partecipare al processo. Di qui la doglianza indirizzata alla decisione della Corte di appello, che ha ritenuto necessaria una distinta richiesta di partecipazione, essendo l'imputato detenuto. L'assunto della difesa non è condiviso da questo Collegio. Invero, argomenti a favore della tesi del ricorrente potrebbero trarsi da Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282400, che è stata massimata nel modo che segue: "nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con c:onseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa". Nell'occasione si è ritenuto che la richiesta di trattazione orale determini il pieno recupero del rito 'non emergenziale' (in sede di appello); ovvero dell'udienza pubblica o del rito ex art. 127 cod. proc. pen., a seconda dei casi. Si è quindi contrastata la tesi che la richiesta di discussione orale o di personale comparizione avanzata dall'imputato non determina il mutamento della natura del rito emergenziale che resterebbe, in ogni caso, quello camerale (ex art. 127 cod. proc. pen.). Se ne è ricavato che, recuperando la regola dell'udienza pubblica, vanno applicate anche le disposizioni in tema di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato. Non vi è necessità, ai fini che qui occupano, di prendere posizione in merito all'interpretazione offerta dalla Sesta sezione, che peraltro è accompagnata dalla chiara consapevolezza della plausibilità di una differente lettura. Ciò perché, anche nella impostazione adottata dalla sentenza n. 1167/22, non vi è dubbio che la richiesta di discussione orale in un procedimento di appello che, ordinariamente ha le forme del rito camerale, come quello previsto in caso di celebrazione del rito abbreviato, non ha l'effetto di mutarlo in giudizio ordinario. Sicchè, anche in caso di richiesta di discussione orale presentata dal difensore„ la partecipazione dell'imputato è dipendente dalla sua richiesta, secondo il principio per cui nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658; similmente Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Rv. 259936). 1.3. Il secondo motivo è fondato. La pena inflitta dal primo giudice era relativa a quattro reati (A, B, C e D: anni sei mesi sei di reclusione ed euro 36.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato); la Corte di appello ha ritenuto che il reato sub C fosse assorbito in quello sub A. Di conseguenza, rimanendo fermo che il reato più grave è quello sub A, l'aumento per la continuazione previsto dal primo giudice - pari a un mese giorni 15 di reclusione ed euro 1.500 di multa - doveva essere defalcato dalla pena. Ciò avrebbe determinato una pena conclusiva di anni quattro mesi tre di reclusione ed euro 23.000,00 di multa, laddove la Corte di appello ha fissato la pena in anni quattro mesi tre giorni quindici di reclusione ed euro 23.500,00 di multa. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente a tale punto. Tuttavia, trattandosi di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, a tanto può procedere direttamente questa Corte, pronunciando di conseguenza l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 62C), comma 1, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 4 mesi 3 di reclusione e euro 23.000 (ventitremila) di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella c
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