CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 04890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20583/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm issione Tributaria Regionale della Campania – Sezion e staccata di Salerno n. 484/2021 depositata i l 18/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe, che ha rigettato l ’appello del contribuente in controversia avente ad oggetto impugnazione dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 2012. Con tale atto l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione il maggior reddito da partecipazione attribuito al sig. Milano nella sua qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., previo accertamento in rettifica di un maggior reddito in capo alla società. 2. Resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso e ha depositato requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art . 42, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n.600/1973. 1.1. Lamenta in primo luogo che la CTR Campania abbia ritenuto l’avviso diaccertamento legittimo, pur a fronte della mancata allegazione del p.v.c. sulla base del quale venivano riscontrati i maggiori re d diti societari e della assunta mancata motivazione circa il fondamento dell’applicata presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria. 1.2. La censura è infondata, avendo i giudici di appello correttamente applicatoil principio secondo cui, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma dellasocietà a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass., 2/10/2020, n. 21126; cfr. anche 28/11/2014, n. 25296; 4/06/2018, 14275; 18/02/2020, n. 3980, queste ultime richiamano il diritto di controllo delladocumentazione sociale da parte dei soci, previsto dall'art. 2261 c.c.). Il richiamato orientamento è stato più di recente confermato da Cass. Sez. 5, 10/02/2022, n. 4239e Cass. S ez. 5 , n. 16968 del 19/06/2024, pur con la rilevante puntualizzazione che, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali. 1.3. Tale indirizzo va, a maggior ragione , ribadito per la presente fattispecie, rilevandosi che il ricorrente è socio unico della società destinataria del p.v.c. 1.4. Con un secondo profilo di censura il ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto valido l'accertamento emesso sulla base della presunzione dell'amministrazione finanziaria, secondo la quale l'utile extracontabile è automaticamente distribuito ai soci di una S.r.l. a ristretta base sociale o familiare, senza che vi siano elementi ulteriori che lo possano dimostrare , e che andavano forniti dall'ufficio e non dal contribuente. 1.5. Anche tale censura è infondata, ostando al suo accoglimento il granitico orientamento di questa Corte, secondo cui nelle so cietà di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità (da ultimo, ex multis, Cass. Sez. 5, 09/09/2025, n. 24907, Rv. 676424 - 01) ; va ribadito come tale presunzione sia vieppiù radicata nel caso di specie, di società unipersonale. 1.6. Il motivo va, pertanto, rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell’art.91 c.p.с, allegando che l’agenzia delle Entrate è stata in giudizio a mezzo di proprio funzionario, e che quindi deve escludersi che la parte privata potesse essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, già contenuto nell’art. 15, comma 2 - bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e successivamente traslato nel comma 2-sexies, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass., 10 gennaio 2024, n. 1019; 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass. 8 settembre 2025, n. 24813 ) . Giova rimarcare che la parte istante, nel narrato avversativo, non pone minimamente il problema del rispetto o meno della riduzione del venti per cento, di modo che è impedita a questaCorte ogni delibazione sul punto. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., la v iolazione e falsa applicazione dell’ art. 111, sesto comma , della Costituzione per omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia. 3.1. Il motivo, con il quale, in concreto si lamenta l’omessa pronuncia sulla questione attinente alla violazione del termine per la verifica stabilito dall’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000, è inammissibile per difetto del requisito di specificità e autosufficienza. 3.2. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072, Rv. 662554 -01). 3.3. Orbene, il motivo in esame non contiene alcuna di tali indicazioni. Si rileva, inoltre, che il contribuente, nella parte narrativa del ricorso per cassazione, nell’elencare i motivi del ricorso originario non ha ricompreso tale doglianza e, laddove ha riepilog ato l e contestazioni che afferma di avere sollevato con l’atto di appello , si è inoltre limitato a richiamare la disposizione qui invocata, senza ulteriori specificazioni. 3.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 ,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il