CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06090/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche e fondate, oltre che sul tenore delle conversazioni in cui si parla proprio di cocaina, dal sequestro di un piccolo quantitativo di tale sostanza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenze che la Corte territoriale ha valorizzato per inferirne, con argomentazioni che non prestano il fianco a censura di illogicità, men che mai manifesta, per inferirne la natura dello stupefacente detenuto, anche ai fini della determinazione della pena (comunque determinata in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 2.500,00 di multa; aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per la continuazione tra reati essendo stati accertati più episodi di cessione). Irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]