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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07448/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 21885-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2364/04/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, s tat7,s1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che A [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate notificò tre avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali, sulla base di indagini bancarie sul c/c del contribuente, eseguite ai sensi dell'art. 32, comma 1 n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e, quanto RGN 21885/2015 Con ;ere rjt.

Federici alla vendita di un immobile, in forza della plusvalenza non dichiarata, furono rideterminati gli imponibili, con conseguente imputazione di maggiori imposte a titolo di Irpef e addizionali regionali, oltre l'addebito di interessi e sanzioni.

Il contribuente propose ricorso avverso i tre atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che, previa loro riunione, li rigettò con sentenza n. 72/12/2013.

L'appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, fu parzialmente accolto con sentenza n. 2364/04/2015, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha esaminato le ragioni addotte dal contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie poste a fondamento degli avvisi d'accertamento, riscontrando per parte di esse la sussistenza delle ragioni delle movimentazioni emergenti nel conto corrente.

Ha confermato integralmente la plusvalenza contestata dall'ufficio.

Ha pertanto ridotto il maggior reddito accertato in capo al Mazza, da C 1.119.754,00 ad C 556.500,00.

Il ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Amministrazione finanziaria con controricorso.

Nell'adunanza camerale del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo, a sua volta sottoadicolato, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 del cod. proc. civ., dell'art. 36 del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 546, della violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

Nel dettaglio lamenta l'omessa pronuncia del giudice regionale sulla denunciata violazione dell'art. 12, comma 2,

I. 31 luglio 2000, n. 212, perché gli atti prodromici degli avvisi d'accertamento non contenevano l'avvertimento al contribuente della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato; dell'art. 7, comma 1, della

I. n. 212 del 2000, per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate della Campania; dell'art. 1, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, che RGN 21885/2015 Consig ke re .

Federici jÀ I • prevede l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente.

Assume il Mazza che tali eccezioni erano state sollevate con il ricorso introduttivo e ribadite con l'atto d'appello, senza che il giudice regionale abbia provveduto al loro esame.

Lamenta dunque l'omessa pronuncia.

Il motivo, sebbene confusamente ricondotto alla violazione di tre delle ragioni per le quali la norma consente il ricorso in cassazione -errore di diritto sulla interpretazione delle norme, errore processuale per omessa pronuncia, vizio di motivazione- è comunque ammissibile perché nello sviluppo argomentativo è chiara la sua essenziale riconducibilità al vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia (n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.).

Esso trova peraltro fondamento, poiché, nonostante le doglianze fossero state sollevate dal contribuente e di esse vi è traccia anche nella parte espositiva della sentenza della Commissione regionale, il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi.

E tuttavia, le eccezioni nel merito sono del tutto prive di fondamento, così che non vi è necessità di cassare la decisione disponendo il rinvio del giudizio.

Questa Corte, secondo un orientamento ormai consolidato, ha affermato che in forza dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, e sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; 30 maggio 2012, n. 8622; 27 dicembre 2013, n. 28663; 8 ottobre 2014, n. 21257; 28 ottobre 2015, n. 21968; 2 febbraio 2017, n. 2731).

Ebbene, nel caso di specie le questioni sottoposte al giudice di merito dal contribuente erano del tutto infondate ed andavano comunque rigettate.

Infondata è la doglianza relativa al mancato avvertimento, in sede di atti prodromici alla emissione dell'avviso di accertamento, della facoltà di RGN 21885/2015 Consi re re.

Federici t farsi assistere da un professionista abilitato.

A parte la carenza di una espressa previsione di nullità degli atti successivi per il caso di omessa informazione del contribuente sulla facoltà esercitabile, quand'anche da tale omissione voglia desumersi l'illegittimità degli atti di verifica successivi, occorre comunque che il contribuente dimostri la concreta lesione del proprio diritto alla difesa e al contraddittorio.

Ciò non risulta neppure astrattamente prospettato dal Mazza, così che l'eventuale difetto di informazione resta del tutto indifferente, sul piano giuridico e processuale.

Infondata è poi l'eccepita nullità dell'attività di verifica, e dei successivi atti, perché l'Amministrazione finanziaria avrebbe omesso di allegare l'autorizzazione alle indagini bancarie rilasciata dalla DRE.

Sul punto nella sentenza il giudice d'appello dà atto che l'Agenzia aveva confermato il rituale rilascio dell'autorizzazione, per cui non si evince alcun implicito riconoscimento delle ragioni sostenute dal contribuente.

In ogni caso con orientamento ormai da tempo consolidato, tanto con riguardo all'art. 32, comma 7?d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, quanto con riferimento all'art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, questa Corte ha affermato che la mancanza dell'autorizzazione ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal codice di procedura penale, dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass., 28 maggio 2018, n. 13353, in materia di imposte dirette; Cass., 1 aprile 2003, n. 4987, in materia di Iva; sulla necessità che l'omissione dell'autorizzazione debba essersi tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente cfr. Cass., 14 aprile 2018, n. 9480).

La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non vi sia neppure obbligo di allegazione della autorizzazione.

Si è infatti affermato che l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7, cit., ai fini RGN 21885/2015 Const re rei.

Federici t, L ^ dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., 10 febbraio 2017, n. 3628; 21 luglio 2009, n. 16874; 26 settembre 2014, n. 20420).

In particolare si è avvertito come «...l'esibizione tempestiva di tale autorizzazione non è indispensabile neppure ai fini del controllo della motivazione della stessa, considerato che, in tema di accertamento delle imposte sia dirette che indirette, l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi che ne hanno giustificato il rilascio.

E ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché in relazione a detta autorizzazione la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto stabilito, invece, per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52.

Ma poi, anche perché la medesima autorizzazione, ad onta del "nomen iurís" adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non e nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, e la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevedono l'obbligo di motivazione (cfr. Cass. 14026/12; 5849/12).».

E conclude affermando che «Per tali ragioni, pertanto, il fatto che l'autorizzazione in parola non sia stata allegata, è da reputarsi del tutto irrilevante ai fini della validità degli atti impositivi emessi dall'Ufficio, non essendo stati addotti dal contribuente motivi di pregiudizio diversi dalla sindacabilità della motivazione di tale autorizzazione, in relazione alla quale, ....la legge non prevede obbligo alcuno di motivazione.» (Cass., 3628/2017 cit., in controversia riguardante Irap ed IVA e dunque con riferimento all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 51 d.P.R. n. 633/1972).

RGN 21885/2015 Cons re ryl.

Federici 1,4,u (' In continuità con i precedenti di questa Corte, che questo Collegio condivide, può affermarsi in conclusione che «in materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dall'art. 32, comma 1 n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'accertamento delle imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente; inoltre, esplicando una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra gli uffici, non richiede alcuna motivazione e la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso d'accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite».

Nel caso di specie, poiché il contribuente non ha neppure evidenziato quale concreto pregiudizio avrebbe subito dalla mancata allegazione di una autorizzazione -comunque pacificamente emessa, ossia la n. 18256 rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate della Campania-, risulta infondata l'eccepita illegittimità degli atti di verifica successivi.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 1, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, che esonera il contribuente percettore di soli redditi da lavoro dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e da cui il ricorrente vorrebbe far discendere l'illegittimità delle indagini bancarie eseguite per mancanza dei presupposti, essa è del tutto priva di pregio. [OSCURATO:PERSONA], per quanto comprensibile, sostiene che le indagini bancarie siano state attivate in quanto non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

Non essendovi tenuto, secondo la sua prospettazione, mancavano i presupposti per eseguire gli accertamenti bancari.

In realtà tali accertamenti prescindono del tutto dalla verifica dell'adempimento o meno agli obblighi di denuncia dei redditi, trattandosi di una modalità di accertamento non vincolato per l'ufficio accertatore alla sussistenza di specifici presupposti.

La circostanza che l'Agenzia delle entrate, a fronte delle movimentazioni bancarie da cui ha dedotto i redditi del Mazza, abbia evidenziato che questi non avesse dichiarato nulla, aveva la sola finalità di RGN 21885/2015 Consi e re .

Federici evidenziare la differenza tra i redditi accertati e quelli dichiarati, ai fini della quantificazione del maggior imponibile e delle maggiori imposte.

In definitiva va rigettato il primo motivo del ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto agli accrediti, dell'importo di C 384.500,00, che il giudice ha ritenuto non giustificati da generiche delibere assembleari (della società della quale il Mazza era stato amministratore e poi liquidatore) di rimborso dei prestiti.

Il motivo è inammissibile.

Occorre evidenziare che la pronuncia impugnata è stata depositata il 10 marzo 2015, e pertanto ad essa trova applicazione la nuova formulazione del vizio di motivazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

I. 7 agosto 2012, n. 134.

Il sindacato di legittimità sulla decisione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez.

U, 7 aprile 2014, n. 8053; vedi inoltre 20 novembre 2015, n. 23828; 12 ottobre 2017, n. 23940; 25 settembre 2018, n. 22598).

Sicché con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.

Pertanto anche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).

RGN 21885/2015 Cons re rei. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, sia pur con motivazione sintetica, il giudice d'appello ha esaminato i fatti ed ha formulato una valutazione dei dati ritenuti da esso rilevanti.

Esula dunque dall'attuale perimetro d'indagine del vizio di motivazione la critica elevata dal ricorrente.

Con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1`; n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 1comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'accredito dell'importo di C 384.500,00, ripreso a tassazione e già criticato sotto il profilo del vizio motivazionale.

Il ricorrente lamenta, anche sotto il profilo dell'error iuris in iudicando, la decisione con la quale si è ritenuto che fosse fondato il recupero ad imponibile della posta relativa agli accrediti provenienti da "generiche delibere assembleari".

Il motivo è inammissibile perché con le sue difese il ricorrente tenta di introdurre in sede di legittimità un riesame nel merito dei fatti e degli elementi già analizzati dal giudice d'appello.

Peraltro la critica è del tutto incomprensibile perché pretende di sostenere come la diversa natura dei rimborsi deliberati dalla società, costituenti a suo dire anticipazioni del socio in favore della società, e non prestiti come affermato in sentenza, escluderebbe la necessità che le medesime delibere assembleari dovessero contenere precisi riferimenti sui tempi, sulle ragioni e sulle modalità per cui il denaro sarebbe stato conferito dal socio alla compagine sociale.

È al contrario evidente che il giudice di merito ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal contribuente per spiegare le movimentazioni bancarie fossero inconsistenti e prive di valenza probatoria per la genericità delle deliberazioni sociali.

Con il quarto motivo (indicato come quinto, laddove al cd. quarto non corrisponde la formulazione di un motivo di ricorso avverso la decisione impugnata) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., quanto al recupero ad imponibile della plusvalenza conseguita dalla alienazione di un immobile.

Lamentando contestualmente un vizio di motivazione e un errore di interpretazione della norma, il Mazza assume che l'immobile era stato adibito ad abitazione principale, e che pertanto la sua alienazione in un termine inferiore ai cinque anni dal suo acquisto escludeva il conseguimento di una RGN 21885/2015 Consi re rei.

Federici plusvalenza.

Il motivo è inammissibile perché il giudice d'appello ha rilevato che l'immobile non era stato mai adibito ad abitazione principale, così che l'accertamento in fatto rende il motivo inammissibile sia in riferimento al vizio di motivazione, sia con riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 67 cit.

Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della controricorrente delle spese sostenute nel giudizio, che liquida nella misura di C 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 21885-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2364/04/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, s tat7,s1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che A [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate notificò tre avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali, sulla base di indagini bancarie sul c/c del contribuente, eseguite ai sensi dell'art. 32, comma 1 n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e, quanto RGN 21885/2015 Con ;ere rjt. Federici alla vendita di un immobile, in forza della plusvalenza non dichiarata, furono rideterminati gli imponibili, con conseguente imputazione di maggiori imposte a titolo di Irpef e addizionali regionali, oltre l'addebito di interessi e sanzioni. Il contribuente propose ricorso avverso i tre atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che, previa loro riunione, li rigettò con sentenza n. 72/12/2013. L'appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, fu parzialmente accolto con sentenza n. 2364/04/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha esaminato le ragioni addotte dal contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie poste a fondamento degli avvisi d'accertamento, riscontrando per parte di esse la sussistenza delle ragioni delle movimentazioni emergenti nel conto corrente. Ha confermato integralmente la plusvalenza contestata dall'ufficio. Ha pertanto ridotto il maggior reddito accertato in capo al Mazza, da C 1.119.754,00 ad C 556.500,00. Il ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Amministrazione finanziaria con controricorso. Nell'adunanza camerale del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo, a sua volta sottoadicolato, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 del cod. proc. civ., dell'art. 36 del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 546, della violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. Nel dettaglio lamenta l'omessa pronuncia del giudice regionale sulla denunciata violazione dell'art. 12, comma 2, I. 31 luglio 2000, n. 212, perché gli atti prodromici degli avvisi d'accertamento non contenevano l'avvertimento al contribuente della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato; dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate della Campania; dell'art. 1, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, che RGN 21885/2015 Consig ke re . Federici jÀ I • prevede l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente. Assume il Mazza che tali eccezioni erano state sollevate con il ricorso introduttivo e ribadite con l'atto d'appello, senza che il giudice regionale abbia provveduto al loro esame. Lamenta dunque l'omessa pronuncia. Il motivo, sebbene confusamente ricondotto alla violazione di tre delle ragioni per le quali la norma consente il ricorso in cassazione -errore di diritto sulla interpretazione delle norme, errore processuale per omessa pronuncia, vizio di motivazione- è comunque ammissibile perché nello sviluppo argomentativo è chiara la sua essenziale riconducibilità al vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia (n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.). Esso trova peraltro fondamento, poiché, nonostante le doglianze fossero state sollevate dal contribuente e di esse vi è traccia anche nella parte espositiva della sentenza della Commissione regionale, il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi. E tuttavia, le eccezioni nel merito sono del tutto prive di fondamento, così che non vi è necessità di cassare la decisione disponendo il rinvio del giudizio. Questa Corte, secondo un orientamento ormai consolidato, ha affermato che in forza dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, e sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; 30 maggio 2012, n. 8622; 27 dicembre 2013, n. 28663; 8 ottobre 2014, n. 21257; 28 ottobre 2015, n. 21968; 2 febbraio 2017, n. 2731). Ebbene, nel caso di specie le questioni sottoposte al giudice di merito dal contribuente erano del tutto infondate ed andavano comunque rigettate. Infondata è la doglianza relativa al mancato avvertimento, in sede di atti prodromici alla emissione dell'avviso di accertamento, della facoltà di RGN 21885/2015 Consi re re. Federici t farsi assistere da un professionista abilitato. A parte la carenza di una espressa previsione di nullità degli atti successivi per il caso di omessa informazione del contribuente sulla facoltà esercitabile, quand'anche da tale omissione voglia desumersi l'illegittimità degli atti di verifica successivi, occorre comunque che il contribuente dimostri la concreta lesione del proprio diritto alla difesa e al contraddittorio. Ciò non risulta neppure astrattamente prospettato dal Mazza, così che l'eventuale difetto di informazione resta del tutto indifferente, sul piano giuridico e processuale. Infondata è poi l'eccepita nullità dell'attività di verifica, e dei successivi atti, perché l'Amministrazione finanziaria avrebbe omesso di allegare l'autorizzazione alle indagini bancarie rilasciata dalla DRE. Sul punto nella sentenza il giudice d'appello dà atto che l'Agenzia aveva confermato il rituale rilascio dell'autorizzazione, per cui non si evince alcun implicito riconoscimento delle ragioni sostenute dal contribuente. In ogni caso con orientamento ormai da tempo consolidato, tanto con riguardo all'art. 32, comma 7?d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, quanto con riferimento all'art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, questa Corte ha affermato che la mancanza dell'autorizzazione ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal codice di procedura penale, dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass., 28 maggio 2018, n. 13353, in materia di imposte dirette; Cass., 1 aprile 2003, n. 4987, in materia di Iva; sulla necessità che l'omissione dell'autorizzazione debba essersi tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente cfr. Cass., 14 aprile 2018, n. 9480). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non vi sia neppure obbligo di allegazione della autorizzazione. Si è infatti affermato che l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7, cit., ai fini RGN 21885/2015 Const re rei. Federici t, L ^ dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., 10 febbraio 2017, n. 3628; 21 luglio 2009, n. 16874; 26 settembre 2014, n. 20420). In particolare si è avvertito come «...l'esibizione tempestiva di tale autorizzazione non è indispensabile neppure ai fini del controllo della motivazione della stessa, considerato che, in tema di accertamento delle imposte sia dirette che indirette, l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi che ne hanno giustificato il rilascio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché in relazione a detta autorizzazione la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto stabilito, invece, per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. Ma poi, anche perché la medesima autorizzazione, ad onta del "nomen iurís" adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non e nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, e la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevedono l'obbligo di motivazione (cfr. Cass. 14026/12; 5849/12).». E conclude affermando che «Per tali ragioni, pertanto, il fatto che l'autorizzazione in parola non sia stata allegata, è da reputarsi del tutto irrilevante ai fini della validità degli atti impositivi emessi dall'Ufficio, non essendo stati addotti dal contribuente motivi di pregiudizio diversi dalla sindacabilità della motivazione di tale autorizzazione, in relazione alla quale, ....la legge non prevede obbligo alcuno di motivazione.» (Cass., 3628/2017 cit., in controversia riguardante Irap ed IVA e dunque con riferimento all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, e all'art. 51 d.P.R. n. 633/1972). RGN 21885/2015 Cons re ryl. Federici 1,4,u (' In continuità con i precedenti di questa Corte, che questo Collegio condivide, può affermarsi in conclusione che «in materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, prevista dall'art. 32, comma 1 n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'accertamento delle imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente; inoltre, esplicando una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra gli uffici, non richiede alcuna motivazione e la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso d'accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite». Nel caso di specie, poiché il contribuente non ha neppure evidenziato quale concreto pregiudizio avrebbe subito dalla mancata allegazione di una autorizzazione -comunque pacificamente emessa, ossia la n. 18256 rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate della Campania-, risulta infondata l'eccepita illegittimità degli atti di verifica successivi. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 1, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, che esonera il contribuente percettore di soli redditi da lavoro dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e da cui il ricorrente vorrebbe far discendere l'illegittimità delle indagini bancarie eseguite per mancanza dei presupposti, essa è del tutto priva di pregio. [OSCURATO:PERSONA], per quanto comprensibile, sostiene che le indagini bancarie siano state attivate in quanto non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Non essendovi tenuto, secondo la sua prospettazione, mancavano i presupposti per eseguire gli accertamenti bancari. In realtà tali accertamenti prescindono del tutto dalla verifica dell'adempimento o meno agli obblighi di denuncia dei redditi, trattandosi di una modalità di accertamento non vincolato per l'ufficio accertatore alla sussistenza di specifici presupposti. La circostanza che l'Agenzia delle entrate, a fronte delle movimentazioni bancarie da cui ha dedotto i redditi del Mazza, abbia evidenziato che questi non avesse dichiarato nulla, aveva la sola finalità di RGN 21885/2015 Consi e re . Federici evidenziare la differenza tra i redditi accertati e quelli dichiarati, ai fini della quantificazione del maggior imponibile e delle maggiori imposte. In definitiva va rigettato il primo motivo del ricorso. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto agli accrediti, dell'importo di C 384.500,00, che il giudice ha ritenuto non giustificati da generiche delibere assembleari (della società della quale il Mazza era stato amministratore e poi liquidatore) di rimborso dei prestiti. Il motivo è inammissibile. Occorre evidenziare che la pronuncia impugnata è stata depositata il 10 marzo 2015, e pertanto ad essa trova applicazione la nuova formulazione del vizio di motivazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134. Il sindacato di legittimità sulla decisione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053; vedi inoltre 20 novembre 2015, n. 23828; 12 ottobre 2017, n. 23940; 25 settembre 2018, n. 22598). Sicché con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Pertanto anche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415). RGN 21885/2015 Cons re rei. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, sia pur con motivazione sintetica, il giudice d'appello ha esaminato i fatti ed ha formulato una valutazione dei dati ritenuti da esso rilevanti. Esula dunque dall'attuale perimetro d'indagine del vizio di motivazione la critica elevata dal ricorrente. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1`; n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 1comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'accredito dell'importo di C 384.500,00, ripreso a tassazione e già criticato sotto il profilo del vizio motivazionale. Il ricorrente lamenta, anche sotto il profilo dell'error iuris in iudicando, la decisione con la quale si è ritenuto che fosse fondato il recupero ad imponibile della posta relativa agli accrediti provenienti da "generiche delibere assembleari". Il motivo è inammissibile perché con le sue difese il ricorrente tenta di introdurre in sede di legittimità un riesame nel merito dei fatti e degli elementi già analizzati dal giudice d'appello. Peraltro la critica è del tutto incomprensibile perché pretende di sostenere come la diversa natura dei rimborsi deliberati dalla società, costituenti a suo dire anticipazioni del socio in favore della società, e non prestiti come affermato in sentenza, escluderebbe la necessità che le medesime delibere assembleari dovessero contenere precisi riferimenti sui tempi, sulle ragioni e sulle modalità per cui il denaro sarebbe stato conferito dal socio alla compagine sociale. È al contrario evidente che il giudice di merito ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal contribuente per spiegare le movimentazioni bancarie fossero inconsistenti e prive di valenza probatoria per la genericità delle deliberazioni sociali. Con il quarto motivo (indicato come quinto, laddove al cd. quarto non corrisponde la formulazione di un motivo di ricorso avverso la decisione impugnata) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., quanto al recupero ad imponibile della plusvalenza conseguita dalla alienazione di un immobile. Lamentando contestualmente un vizio di motivazione e un errore di interpretazione della norma, il Mazza assume che l'immobile era stato adibito ad abitazione principale, e che pertanto la sua alienazione in un termine inferiore ai cinque anni dal suo acquisto escludeva il conseguimento di una RGN 21885/2015 Consi re rei. Federici plusvalenza. Il motivo è inammissibile perché il giudice d'appello ha rilevato che l'immobile non era stato mai adibito ad abitazione principale, così che l'accertamento in fatto rende il motivo inammissibile sia in riferimento al vizio di motivazione, sia con riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 67 cit. Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della controricorrente delle spese sostenute nel giudizio, che liquida nella misura di C 7.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei pres
Sentenza Cassazione n. 07448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris