CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 11674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29622/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC avverso il decreto n. cron. 254/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoin data 11.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.03.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 3 l. 89/2001, adiva la Corte d’Appello di Perugia al fine di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio anch’esso di equa riparazione, svoltosi nella fase cognitiva presso la medesima Corte d’appello umbra e la Suprema Corte di Cassazione, nonché, nella successiva fase esecutiva, dapprima innanzi al Tribunale di Roma (pignoramento presso terzi) e poi innanzi alTAR del Lazio e al Consiglio di Stato(giudizio di ottemperanza). 2. Il giudice monocratico, accertata una durata complessiva del giudizio presupposto di anni cinque e mesisette, eccedente di anni tre la ragionevole durata (pari ad anni due e mesi sei), accoglieva la domandaed ingiunge va al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di euro 1.150,00 a titolo indennitario (importo, questo, determinato ai sensi dell’art. 2 bis, comma III, l. 89/2001, in relazione alla somma riconosciuta alla ricorrente nel giudizio presupposto). 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5 ter l. 89/2001, eccependo: -la tardività della domanda; -il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al giudizio di ottemperanza; - la mancata valutazione della complessità del giudizio presupposto, introdotto da centotrenta ricorrenti con altrettanti separati ricorsi, poi riuniti; - l’abuso dei poteri processuali per il frazionamento della domanda; - la mancata Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC applicazione della riduzione del 40% sul moltiplicatore annuo, per via dell’elevato numero di parti della causa presupposta. 4. Nella resistenza dell’opposta, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto n. cron. 254/2021, rigettava l’opposizione, rilevando: a)che alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19883/2019, la fase di cognizione e la fase esecutiva della causa presupposta, anch’essa in materia di equa riparazione, dovevano essere considerate unitariamente, di talché sussisteva la legittimazione passiva del Ministero opponente e doveva ritenersi tempestiva la domanda di equo indennizzo (proposta nel rispetto del termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza); b) che correttamente il termine di ragionevole durata del giudizio presupposto era stato computato in complessivi anni due e mesi sei, pari ad anni uno per la fase innanzi alla Corte d’Appello, anni uno per la fase innanzi alla Suprema Corte e mesi sei per la fase esecutiva; c)che non coglievano nel segno le doglianze del Ministero relative alla frammentazione dei ricorsi, ritenuto che ciascun procedimento da collegarsi al giudizio presupposto trovava la sua unitarietà e singolarità nelle distinte fasi esecutive autonomamente introdotte da ciascun ricorrente; d)che non vi era luogo a procedere alla riduzione dell’indennizzo in ragione del numero elevato delle parti. La Corte distrettuale confermava quindi il decreto monocratico e condannava il Ministero della Giustizia a rifondere all’opposta le spese di lite, liquidatenella misura di euro 640,50 per compensi, oltre accessori, inapplicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria. Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC 5. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. 6. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, sollevando a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 7. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la ricorrente principale ha insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso principale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018». [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erronea esclusione dei compensi per la fase istruttoria e la violazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in applicazione dei quali, afferma la ricorrente, anche ricorrendo al massimo di abbattimento per ciascuna fase, avrebbero dovuto essere riconosciuti compensi per complessivi euro 1.198,50. 2. Il primo motivo di ricorso incidentale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 4 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.». Il Ministero sostiene che, stante il notevole intervallo di tempo intercorso tra le varie fasi del giudizio presupposto (cognitiva, esecutiva innanzi al Tribunale di Roma e di ottemperanza), il giudice di merito avrebbe dovuto considerare autonomamente i diversi procedimenti, siccome separati l’un l’altro da una netta cesura temporale, e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda di equa riparazione con riferimento alle fasi cognitiva ed esecutiva innanzi al giudice ordinario, mentre relativamente al giudizio di ottemperanza, svoltosi davanti al Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC giudice amministrativo, autonoma mente considerato, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. 3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia: «In via alternativa e subordinata, violazione e/o falsa applicazione art. 2 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente incidentale sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente computato la durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei, senza tener conto che la fase esecutiva si era svolta in due distinti procedimenti, l’uno innanzi al giudice ordinario, l’altro innanzi al giudice amministrativo; cosicché, applicando il termine di ragionevole durata di mesi sei per il pignoramento presso terzi e per ciascuno dei due gradi del giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto ottenersi una durata compresa nei limiti della ragionevolezza, tra fase cognitiva ed esecutiva, pari quantomeno a complessivi anni tre e mesi sei. 4. Con il terzo motivo, il Ministero denuncia: «Sempre in via alternativa e subordinata motivazione perplessa e/o apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.». Il ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il computo della durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei, frutto, a dire del Ministero, di una «mera operazione di tipo aritmetico» (così a pag. 21), laddove il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto del tempo necessario (almeno sei mesi) alla riunione dei centotrenta ricorsi separatamente proposti da ciascuno degli istanti, periodo quest’ultimo ascrivibile esclusivamente ai ricorrenti in ragione Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC dell’abusivo frazionamento della domanda; peraltro, afferma ancora il Ministero, la Corte distrettuale nemmeno avrebbe tenuto conto dei periodi di stasi lasciati decorrere dalla ricorrente tra le diversi fasi del giudizio presupposto, questi ultimi espressione della scarsa rilevanza, anche sul piano soggettivo, del periodo di durata non ragionevole eventualmente prodottosi. 5. Esigenze di priorità logica impongono di esaminare dapprima ilprimo motiv o di ricorso incidentale nella parte in cui il Ministero della Giustizia lamenta la mancanza di legittimazione passivain relazione al giudizio di ottemperanza. Il suddetto motivo, limitatamente alla censura indicata, è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale e di quello proposto con il ricorso principale. QuestaCorte ha esaminato di recente la medesima questione ed ha ritenuto che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Nella specie, peraltro la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto, l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersiapplicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). 5.1 Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. Ric. 2021n. 29622 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC 6.L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, in quanto avvenuta al di sotto dei minimi tariffari essendo riservata al giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo del ricorso incidentale dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al moti