CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentite le conclusioni deldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che si è riportato ai motivi di ricorso,chiedendone l ’ accoglimento . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenzahaintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 22 febbraio 2021 dal Tribunale di Potenzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reat i di cui agli artt . 629e 513-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazioneLorenzo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo a), ritenuto sussistente in difetto degli elementi costitutivi del fatto tipico, in conseguenza di un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Nello specifico, la stringata sentenza di appello non avrebbe offerto risposta alle deduzioni difensive che evidenziavano l’efficacia dimostrativa, a discarico , di plurimi elementi di prova (soprattutto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbero emersi: la ritualità degli accordi per la raccolta della paglia da parte dell’imputato sul fondo di Montanarella; l’infondatezza delle pretese di Fontana e il suo atteggiamento aggressivo; la mancanza degli atti violenti e minacciosi contestati e, in genere, l’infondatezza del racconto della persona offesa). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’erronea qualificazione del fatto di cui al capo a), derivante da un travisamento delle prove . In particolare, l’accertamento dell’articolata condotta descritta nella rubrica imputativa riposerebbe su una solo parziale ed erronea lettura del materiale istruttorio (dalla cui complessiva lettura si ricaverebbe, invece:la presenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in una diversa località, estranea alle proprietà di Montanarella; la partecipazione alla zuffa solo diFontana e [OSCURATO:PERSONA]; la consapevolezza di Fontana degli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e Montanarella;l’implausibilità e la mancanza di riscontri concreti del racconto di Fontana in ordine all’aggressione subita). In difetto di un profitto ingiusto, d’altronde, avrebbe potuto ipotizzarsi, tutt’al più, soltanto il delitto di violenza privata. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurarela totale carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello inerenti al delitto di cui all’art. 513-biscod. pen. 3. All’odierna udienza pubblica , le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo con riguardo alle censure inerenti al difetto di motivazione in ordine al delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenzadi cui al capo b)ed è inammissibile nel resto. 2. Il primo e il secondo motivo, attinenti alla contestata estorsione,non sono consentiti in questa sede di legittimità, in quanto meramente rivalutativi, e, comunque, infondati. 2.1. Ai fini del controllo di legittimità – in particolare quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in Tribunale (cosiddetta “doppia conforme”) – la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01). D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.281935-01). 2.2. Il ricorrente invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa allacompetenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestanola persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; cfr. anche, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 , dep. 2021, Rv. 280589 - 02 , secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia– al contrario che nel caso di specie –inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza). 2.3. Può ancora osservarsi, per completezza, come, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, ilvizio di travisamento della prova , derivante dall’ utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o dall’omessa valutazione di una prova decisiva, possaessere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui– contrariamente al caso di specie – il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice(cfr., Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01 ; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01). 2.4. Risulta, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità il percorso giustificativo dei giudici di merito, laddove, non illogicamente, si afferma la piena credibilità della persona offesa, non costituitasi parte civile, ampiamente riscontrata dalle certificazioni mediche ( che attestano lesioni compatibili con quanto denunciatoda Fontana, smentendo la tesi di un semplice schiaffo), dalle verifiche compiute dagli operanti sui luoghi di causa (ove si rinveniva la presenza di mezzi nella disponibilità dell’imputato) e sui veicoli coinvolti nell’inseguimento (con ammaccature compatibili con il riferito speronamento), dalle dichiarazioni di Montanarella (che aveva detto all’imputato di avere già concesso a Fontana la raccolta della paglia), di [OSCURATO:PERSONA] (che dava conto della consistenza economica degli interessi in gioco) e di [OSCURATO:PERSONA] (teste de relatorispetto al racconto dello zio, persona offesa). Viceversa, apparivano inattendibili i testi della difesa Viglioglia, [OSCURATO:PERSONA] e Manieri, tanto che è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Sulla scorta di tale ricostruzione, la vicenda risulta correttamente ricondotta alla fattispecie contestata, in presenza di violenza e minaccia finalizzate all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno. La derubricazione invocata dal ricorrente si fonda non su un’errata applicazione della legge penale nei precedenti gradi di giudizio, ma solo su un alternativo scenario fattuale ipotizzato dalla difesa. 3. Il terzo motivo è fondato. L’atto di appello, alle pp. 17-19, articolava profili di censura rubricati sotto la lettera C)e diretti a contestare l’affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. e all’errata sussunzione del fatto nella suddetta fattispecie incriminatrice. La Corte territoriale non ha registrato questi motivi di gravame («Ha proposto rituale appello il difensore dell’imputato per i seguenti motivi: travisamento degli esiti istruttori ed assoluzione dell’imputato perché dagli atti di indagine non sarebbe con certezza emersa la minaccia e la violenza, piuttosto, un alterco e discussione reciproca; A) Erronea qualificazione giuridica della fattispecie di reato; B) l’eccessività del trattamento sanzionatorio») e non ha comunque offerto, neppure implicitamente, una qualche motivazione sul punto, limitandosi ad affermare, dopo una disamina della sola vicenda estorsiva, che «i reati risultano correttamente qualificati». Questa lacuna argomentativa è insuperabile e impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, della decisione di secondo grado. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata , limitatamente al delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenzacontestato sub b), per la fondatezza del terzo motivo di ricorso,con rinvio a lla Corte di appello di Salerno (Ufficio viciniore, exartt. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 175, disp. att. cod. proc. pen.). Le restanti censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] debbono essere dichiarate inammissibili. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., ladeclaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilitàin relazione al delitto di estorsione di cui al capo a). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata in relazioneal reato di cui all’art. 513 - bis cod. pen. e rinviaper nuovo giudizio sul capo alla Corte di appello di Salerno . Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed i rrevocabile