CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 9/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, SEZIONE DISTACCATA di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei due motivi di ricorso di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe fornito giustificazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Le doglianze sono generiche. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale non è stata "fornita nessuna giustificazione" e circa "l'assoluta assenza di motivazione", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] pMPaco [OSCURATO:PERSONA] e Santis DEPOS