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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 1977

Cassazione n. 33857/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1982 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Teramo, in data 2 febbraio 2023 in sede di giudizio direttissimo, non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto aggravato, rilevando come la polizia giudiziaria avesse provveduto a fermare i predetti alle ore 2.15 del 1 febbraio 2023, nel mentre si impossessavano di materiale da cantiere, mentre la persona offesa presentava querela alle seguenti ore

4.50. Rappresentava il Tribunale come, nel caso in esame, l'arresto fosse illegittimo, in quanto la querela non era stata ancora presentata all'atto della limitazione della libertà personale, ma solo successivamente, in luogo diverso e su richiesta della polizia giudiziaria.

2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la scansione temporale degli eventi, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice della convalida, vedeva l'arresto operato alle ore 9.20, mentre la querela era stata presentata in precedenza, alle ore 4.50, dopo l'accompagnamento dei fermati in caserma per le attività di identificazione ex art. 349, comma 2, cod. proc. pen., in quanto i predetti erano privi di documenti identificativi.

Inoltre, rileva il ricorrente, l'interpretazione del Giudice a riguardo avrebbe l'effetto di rendere impossibile l'arresto per i reati commessi in assenza della persona offesa, come nel caso in esame, essendo avvenuto il furto di notte e a cantiere chiuso, imponendosi per altro alla polizia giudiziaria, prima di procedere all'arresto, di identificare la persona offesa per acquisire la querela.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Vertendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti processuali (Cass., Sez.

Un. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).

Dall'esame degli stessi emerge che effettivamente i due indagati furono portati in caserma per l'identificazione, dopo che, fuggiti, erano stati raggiunti e risultavano sprovvisti di documenti identificativi.

Alle ore 4.50 veniva presentata la querela dal titolare del cantiere, informato dai Carabinieri, e l'arresto veniva eseguito alle ore 9.20, previa interlocuzione con il Pubblico ministero di turno.3.

Ben conosce questo Collegio l'orientamento (cfr. Sez. 2, n. 12309 del 03/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269431 - 01) per il quale l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen. — «.. l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o ali' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo» — impone una condizione e prevede una facilitazione correlata alla peculiarità della situazione.

La condizione consiste nella verifica che la querela sia proposta, secondo la ratio di consentire all'ufficiale o all'agente di p.g. che provvede all'arresto di verificare se la condizione di procedibilità esista in quel frangente, perché altrimenti verrebbe a mancare uno dei presupposti giustificativi della limitazione della libertà personale, la quale in tanto può avvenire tramite l'arresto in quanto sussista già il necessario presupposto per l'esercizio dell'azione penale.

La facilitazione, osserva Sez. 2, [OSCURATO:PERSONA], consiste invece nella deroga alle normali forme di presentazione della querela, che nell' ipotesi in esame, in ragione delle contingenze del caso e della necessità di provvedere nell' immediatezza, può essere presentata tramite una manifestazione orale della volontà punitiva da parte della persona offesa.

L'esistenza di questa forma agevolata di presentazione della querela rende evidente che la verifica della condizione di procedibilità deve essere fatta al momento, in quanto, se bastasse la presentazione in qualsiasi tempo della querela, non sarebbe necessaria alcuna facilitazione perché la parte offesa esprima la sua volontà punitiva.

Il che equivale a dire che non è possibile procedere all'arresto nell' attesa che la persona offesa valuti in seguito se presentare o meno la querela nei confronti dell'arrestato (nello stesso senso, Sez. 3, n. 16385 del 28/03/2012 - dep. 03/05/2012, Preziosi, Rv. 25238101).

E però, nel caso in esame viene anche in gioco il tema sollecitato dal Pubblico ministero ricorrente, che evidenziava come nella prima fase l'accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria fosse teso all'identificazione.

E bene, va richiamata una condivisibile pronuncia che, in tema di giudizio direttissimo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, affermava come non possa computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998. e successive modifiche (Sez. 1, n. 43681 del 13/11/2007, Turè, Rv. 238422 - 01).

In motivazione la pronuncia equiparava all'attività previs:a dalla normativa speciale quella del fermo per accompagnamento prevista dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. nei casi ivi specificamente previsti (la persona indagata o informata dei fatti rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità e documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità), ritenendo anche le forme di identificazione diverse da quella c.d. giudiziaria, che rientrano più propriamente in attività di acce-tamenti di polizia, sicuramente non computabili ai fini della decorrenza delle misure ed precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto).

La Corte di cassazione ha anche in altre occasioni affermato che "non può computarsi nei termini prescritti per la convalida il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo" (Cass. Sez. 1, 30 marzo 2005, n. 16474, Alarbì; Id., Sez. 1, 23 gennaio 2007, n. 4900, Singh; Id., Sez. 1, 24 gennaio 2007, n. 7360, Popovici).

Nel caso in esame emerge che, in assenza dei documenti di identificazione, «non sussistendo certezza sull'esatta rispondenza delle generalità fornite a quelle dei soggetti in questione, al fine di accertare eventual alias e relativi provvedimenti, si procedeva all'accompagnamento "per i necessari rilievi fotodattiloscopici"».

Di fatto si verificava il caso disciplinato dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. per quanto fin qui evidenziato, in via preliminare rispetto al momento dell'arresto.

Per altro, la scansione cronologica e l'indicazione dell'orario dell'arresto, alle ore 9.20, dopo che in precedenza era stata sporta la querela alle ore 4.50, rendono fondato il ricorso, in quanto la condizione di procedibilità era esistente all'atto dell'arresto, quindi eseguito legittimamente, in quanto le attivil:à di identificazione previste dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non sono da considerarsi computabili nei termini rilevanti ai fini della convalida.

Ne deriva che deve considerarsi errato il presupposto dal quale muove l'ordinanza impugnata, che ritiene l'arresto operato alle ore 2.15 in assenza di querela, essendo il momento dell'accompagnamento per l'identificazione precedente e diverso rispetto all'arresto, tanto che la disciplina dell'art. 349, commi da 4 a 6, cod. proc. pen. prevede autonomi presupposti — rispetto all'arresto — per l'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia giudiziaria, fissando un tempo massimo di dodici ore, richiedendo la vigilanza a riguardo da parte del pubblico ministero, predisponendo l'obbligo di verbalizzazione.

4. In sostanza deve affermarsi che il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art. 349, commi 4 e 5, cod. proc. pen., ha una sua autonomia rispetto all'arresto, non ne anticipa l'esecuzione e non va computato nei termini prescritti per la convalida, cosicché la querela sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto, integra la condizione di procedibilità necessaria per la misura precautelare, come richiesta dall'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.5.

L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, essendo stato l'arresto eseguito legittimamente.

P .Q .

M .

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1982 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Teramo, in data 2 febbraio 2023 in sede di giudizio direttissimo, non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto aggravato, rilevando come la polizia giudiziaria avesse provveduto a fermare i predetti alle ore 2.15 del 1 febbraio 2023, nel mentre si impossessavano di materiale da cantiere, mentre la persona offesa presentava querela alle seguenti ore 4.50. Rappresentava il Tribunale come, nel caso in esame, l'arresto fosse illegittimo, in quanto la querela non era stata ancora presentata all'atto della limitazione della libertà personale, ma solo successivamente, in luogo diverso e su richiesta della polizia giudiziaria. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la scansione temporale degli eventi, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice della convalida, vedeva l'arresto operato alle ore 9.20, mentre la querela era stata presentata in precedenza, alle ore 4.50, dopo l'accompagnamento dei fermati in caserma per le attività di identificazione ex art. 349, comma 2, cod. proc. pen., in quanto i predetti erano privi di documenti identificativi. Inoltre, rileva il ricorrente, l'interpretazione del Giudice a riguardo avrebbe l'effetto di rendere impossibile l'arresto per i reati commessi in assenza della persona offesa, come nel caso in esame, essendo avvenuto il furto di notte e a cantiere chiuso, imponendosi per altro alla polizia giudiziaria, prima di procedere all'arresto, di identificare la persona offesa per acquisire la querela. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Vertendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti processuali (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). Dall'esame degli stessi emerge che effettivamente i due indagati furono portati in caserma per l'identificazione, dopo che, fuggiti, erano stati raggiunti e risultavano sprovvisti di documenti identificativi. Alle ore 4.50 veniva presentata la querela dal titolare del cantiere, informato dai Carabinieri, e l'arresto veniva eseguito alle ore 9.20, previa interlocuzione con il Pubblico ministero di turno.3. Ben conosce questo Collegio l'orientamento (cfr. Sez. 2, n. 12309 del 03/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269431 - 01) per il quale l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen. — «.. l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o ali' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo» — impone una condizione e prevede una facilitazione correlata alla peculiarità della situazione. La condizione consiste nella verifica che la querela sia proposta, secondo la ratio di consentire all'ufficiale o all'agente di p.g. che provvede all'arresto di verificare se la condizione di procedibilità esista in quel frangente, perché altrimenti verrebbe a mancare uno dei presupposti giustificativi della limitazione della libertà personale, la quale in tanto può avvenire tramite l'arresto in quanto sussista già il necessario presupposto per l'esercizio dell'azione penale. La facilitazione, osserva Sez. 2, [OSCURATO:PERSONA], consiste invece nella deroga alle normali forme di presentazione della querela, che nell' ipotesi in esame, in ragione delle contingenze del caso e della necessità di provvedere nell' immediatezza, può essere presentata tramite una manifestazione orale della volontà punitiva da parte della persona offesa. L'esistenza di questa forma agevolata di presentazione della querela rende evidente che la verifica della condizione di procedibilità deve essere fatta al momento, in quanto, se bastasse la presentazione in qualsiasi tempo della querela, non sarebbe necessaria alcuna facilitazione perché la parte offesa esprima la sua volontà punitiva. Il che equivale a dire che non è possibile procedere all'arresto nell' attesa che la persona offesa valuti in seguito se presentare o meno la querela nei confronti dell'arrestato (nello stesso senso, Sez. 3, n. 16385 del 28/03/2012 - dep. 03/05/2012, Preziosi, Rv. 25238101). E però, nel caso in esame viene anche in gioco il tema sollecitato dal Pubblico ministero ricorrente, che evidenziava come nella prima fase l'accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria fosse teso all'identificazione. E bene, va richiamata una condivisibile pronuncia che, in tema di giudizio direttissimo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, affermava come non possa computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998. e successive modifiche (Sez. 1, n. 43681 del 13/11/2007, Turè, Rv. 238422 - 01). In motivazione la pronuncia equiparava all'attività previs:a dalla normativa speciale quella del fermo per accompagnamento prevista dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. nei casi ivi specificamente previsti (la persona indagata o informata dei fatti rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità e documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità), ritenendo anche le forme di identificazione diverse da quella c.d. giudiziaria, che rientrano più propriamente in attività di acce-tamenti di polizia, sicuramente non computabili ai fini della decorrenza delle misure ed precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto). La Corte di cassazione ha anche in altre occasioni affermato che "non può computarsi nei termini prescritti per la convalida il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo" (Cass. Sez. 1, 30 marzo 2005, n. 16474, Alarbì; Id., Sez. 1, 23 gennaio 2007, n. 4900, Singh; Id., Sez. 1, 24 gennaio 2007, n. 7360, Popovici). Nel caso in esame emerge che, in assenza dei documenti di identificazione, «non sussistendo certezza sull'esatta rispondenza delle generalità fornite a quelle dei soggetti in questione, al fine di accertare eventual alias e relativi provvedimenti, si procedeva all'accompagnamento "per i necessari rilievi fotodattiloscopici"». Di fatto si verificava il caso disciplinato dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. per quanto fin qui evidenziato, in via preliminare rispetto al momento dell'arresto. Per altro, la scansione cronologica e l'indicazione dell'orario dell'arresto, alle ore 9.20, dopo che in precedenza era stata sporta la querela alle ore 4.50, rendono fondato il ricorso, in quanto la condizione di procedibilità era esistente all'atto dell'arresto, quindi eseguito legittimamente, in quanto le attivil:à di identificazione previste dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non sono da considerarsi computabili nei termini rilevanti ai fini della convalida. Ne deriva che deve considerarsi errato il presupposto dal quale muove l'ordinanza impugnata, che ritiene l'arresto operato alle ore 2.15 in assenza di querela, essendo il momento dell'accompagnamento per l'identificazione precedente e diverso rispetto all'arresto, tanto che la disciplina dell'art. 349, commi da 4 a 6, cod. proc. pen. prevede autonomi presupposti — rispetto all'arresto — per l'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia giudiziaria, fissando un tempo massimo di dodici ore, richiedendo la vigilanza a riguardo da parte del pubblico ministero, predisponendo l'obbligo di verbalizzazione. 4. In sostanza deve affermarsi che il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art. 349, commi 4 e 5, cod. proc. pen., ha una sua autonomia rispetto all'arresto, non ne anticipa l'esecuzione e non va computato nei termini prescritti per la convalida, cosicché la querela sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto, integra la condizione di procedibilità necessaria per la misura precautelare, come richiesta dall'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, essendo stato l'arresto eseguito legittimamente. P .Q . M . Annul
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