CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1968
Cassazione n. 51543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1968 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45-24681/2023 IN. FATTO E IN DIRITTO . 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito fondante sull'apprezzamento della prova dichiarativa rinveniente dalla persona offesa del reato di estorsione. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del fatto-reato ad opera della persona offesa, peraltro nemmeno costituitasi parte civile, non necessita di ulteriori apporti probatori, anche in ordine alla descrizione qualificante dei fatti. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'astratta ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Le modalità iterative delle minacce e violenze, tutte finalizzate ad ottenere somme di denaro non dovute sono esplicita manifestazione della condotta tipica sanzionata dall'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 6569 del 10/11/2020, dep. 2021, ric. Raffone, Rv. 280655). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.