Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10425/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impunato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza resa ad esito di rito abbreviato dal G.i.p. presso il Tribunale di Locri del 14/05/2024, su richiesta dei ricorrenti e con il consenso del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti rispettivamente ascritti agli stessi in rubrica. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. perché la decisione era stata resa in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità senza alcuna valutazione degli atti di indagine, in presenza di mere clausole di stile. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impunato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza resa ad esito di rito abbreviato dal G.i.p. presso il Tribunale di Locri del 14/05/2024, su richiesta dei ricorrenti e con il consenso del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti rispettivamente ascritti agli stessi in rubrica. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. perché la decisione era stata resa in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità senza alcuna valutazione degli atti di indagine, in presenza di mere clausole di stile. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso
Sentenza Cassazione n. 10425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris