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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22742/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5097/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II gradodella Calabria(Sez. 1), n. 2 9 01 / 0 1 / 20 2 2 , depositata i n data 29 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Sanzioni - Indebita compensazione orizzontale - Responsabilità del commercialista - Corresponsabilità del contribuente -[OSCURATO:PERSONA] che:

1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone l’avviso di recupero n.

TDCR0100017-2018, deducendo, tra l’altro, la non debenza delle sanzioni.

La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla non debenza delle sanzioni, stante l’assenza dell’elemento soggettivo, confermando nel resto l’atto impugnato.

2. L’Ufficio in terponeva gravame chiedendo la riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole.

Nella contumacia del contribuente, l a Co rte di giustizia tributaria di II grado della Calabria (Sez. 1), confermava – con la sentenza riportata in epigrafe - la decisione di primo grado, ritenendo le sanzioni non dovute alla luce dell’estraneità dell’appellante alla condotta (indebita compensazione orizzontale) posta in essere dalla TFC Professional, incaricata dall’appellante unicamente dell’impugnativa di una cartella esattoriale.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficioha proposto ricorso affidato ad u nico motiv o .

Il contribuente ha resist ito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso, in quanto notificato dall’Agenzia al contribuente presso il difensore del primo grado di lite.

Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025.

Considerato che: 1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, in quanto la notifica del ricorso per cassazione( eseguita al difensore del contribuente nel primo grado di lite, non già personalmente alla parte rimasta contumace in appello) è nulla (e non inesistente); il detto vizio, quindi, è stato sanato dalla costituzione del contribuente nel presente grado e, in difetto, avrebbe potuto essere sanato mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ.. 2.Con l’unico motivo l ’Agenzia lamenta la « violazione dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione di norme di diritto - nella specie violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.», per avere la Corte tributaria di secondo grado erroneamente annullato l’atto impugnato con riferimento alle sanzioni, stante la comprovata estraneità del contribuente all’operazione contestata.

Dopo aver premesso che la responsabilità, nel sistema sanzionatorio, presuppone, dal punto di vista soggettivo, l’imputabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 472/1997 e la colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, contesta che nella specie il Garraffa potesse essere riten uto estraneo ai fatti.

Nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Parma, invero, non si faceva riferimento alla condotta del contribuente, bensì unicamente a quella dei professionisti della TFC Professional (escludendo la sussistenza del reato di truffa).

Ciò non esclude, invece, il comportamento colposo del Garraffa, per non avere controllato l’operato dei professionisti da lui incaricati, soprattutto in assenza di ‘artifici e raggiri’.

Richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale del contribuente che, pur non avendo curato direttamente la predisposizione del modello di pagamento, non si sia attivato per venire a conoscenza dei meccanismi fraudolenti utilizzati dal professionista da lui incaricato, ed in tema di responsabilità del contribuente per le sanzioni previste dalla legge 472/1997.

Il motivo è fondato.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo(Cass. 17/03/2017, n. 6930; conf.

Cass . 20/07/2018, n. 19422, che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ha affermato che il contribuente dovesse dimostrare di aver vigilato sullo stesso e che non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento).

Eguali principisono stati applicati al caso di indebita deduzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per l’amministratore di società di capitali, quando la società contribuente non aveva dimostrato il comportamento fraudolento del commercialista, né di aver assolto al proprio dovere di vigilanza, ma solo di aver presentato denuncia, peraltro alcuni anni dopo (Cass. n. 5661/2020).

I detti principi sono stati recentemente ribaditi da Cass.31/07/2024, n. 21560: «in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento».

1.2. I medesimi principi devono trovare applicazione nel caso in esame, ossia di indebita compensazione cd. orizzontale, posta in essere da professionisti incaricati dal contribuente della gestione della contabilitào, comunque, dell’esecuzione di adempimenti fiscali.

Al fine di escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni non è sufficiente, quindi, l’estraneità dello stesso al comportamento posto in essere dal commercialista, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa, ossia di aver diligentemente vigilato sull’operato di quest’ultimo.

2. La Corte tributaria di appello non ha fatto, perciò, corretta applicazione dei principi sopra esposti; la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione all’accertamento o meno assolvimento delsuddetto onere probatorio da parte del contribuente, anche alla luce della condotta (ritenuta non fraudolenta dalla Procura) della TFC Professional, ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame e provveda anche a regolare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5097/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II gradodella Calabria(Sez. 1), n. 2 9 01 / 0 1 / 20 2 2 , depositata i n data 29 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Sanzioni - Indebita compensazione orizzontale - Responsabilità del commercialista - Corresponsabilità del contribuente -[OSCURATO:PERSONA] che: 1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone l’avviso di recupero n. TDCR0100017-2018, deducendo, tra l’altro, la non debenza delle sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla non debenza delle sanzioni, stante l’assenza dell’elemento soggettivo, confermando nel resto l’atto impugnato. 2. L’Ufficio in terponeva gravame chiedendo la riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole. Nella contumacia del contribuente, l a Co rte di giustizia tributaria di II grado della Calabria (Sez. 1), confermava – con la sentenza riportata in epigrafe - la decisione di primo grado, ritenendo le sanzioni non dovute alla luce dell’estraneità dell’appellante alla condotta (indebita compensazione orizzontale) posta in essere dalla TFC Professional, incaricata dall’appellante unicamente dell’impugnativa di una cartella esattoriale. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficioha proposto ricorso affidato ad u nico motiv o . Il contribuente ha resist ito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso, in quanto notificato dall’Agenzia al contribuente presso il difensore del primo grado di lite. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025. Considerato che: 1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, in quanto la notifica del ricorso per cassazione( eseguita al difensore del contribuente nel primo grado di lite, non già personalmente alla parte rimasta contumace in appello) è nulla (e non inesistente); il detto vizio, quindi, è stato sanato dalla costituzione del contribuente nel presente grado e, in difetto, avrebbe potuto essere sanato mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ.. 2.Con l’unico motivo l ’Agenzia lamenta la « violazione dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione di norme di diritto - nella specie violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.», per avere la Corte tributaria di secondo grado erroneamente annullato l’atto impugnato con riferimento alle sanzioni, stante la comprovata estraneità del contribuente all’operazione contestata. Dopo aver premesso che la responsabilità, nel sistema sanzionatorio, presuppone, dal punto di vista soggettivo, l’imputabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 472/1997 e la colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, contesta che nella specie il Garraffa potesse essere riten uto estraneo ai fatti. Nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Parma, invero, non si faceva riferimento alla condotta del contribuente, bensì unicamente a quella dei professionisti della TFC Professional (escludendo la sussistenza del reato di truffa). Ciò non esclude, invece, il comportamento colposo del Garraffa, per non avere controllato l’operato dei professionisti da lui incaricati, soprattutto in assenza di ‘artifici e raggiri’. Richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale del contribuente che, pur non avendo curato direttamente la predisposizione del modello di pagamento, non si sia attivato per venire a conoscenza dei meccanismi fraudolenti utilizzati dal professionista da lui incaricato, ed in tema di responsabilità del contribuente per le sanzioni previste dalla legge 472/1997. Il motivo è fondato. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo(Cass. 17/03/2017, n. 6930; conf. Cass . 20/07/2018, n. 19422, che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ha affermato che il contribuente dovesse dimostrare di aver vigilato sullo stesso e che non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento). Eguali principisono stati applicati al caso di indebita deduzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per l’amministratore di società di capitali, quando la società contribuente non aveva dimostrato il comportamento fraudolento del commercialista, né di aver assolto al proprio dovere di vigilanza, ma solo di aver presentato denuncia, peraltro alcuni anni dopo (Cass. n. 5661/2020). I detti principi sono stati recentemente ribaditi da Cass.31/07/2024, n. 21560: «in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento». 1.2. I medesimi principi devono trovare applicazione nel caso in esame, ossia di indebita compensazione cd. orizzontale, posta in essere da professionisti incaricati dal contribuente della gestione della contabilitào, comunque, dell’esecuzione di adempimenti fiscali. Al fine di escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni non è sufficiente, quindi, l’estraneità dello stesso al comportamento posto in essere dal commercialista, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa, ossia di aver diligentemente vigilato sull’operato di quest’ultimo. 2. La Corte tributaria di appello non ha fatto, perciò, corretta applicazione dei principi sopra esposti; la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione all’accertamento o meno assolvimento delsuddetto onere probatorio da parte del contribuente, anche alla luce della condotta (ritenuta non fraudolenta dalla Procura) della TFC Professional, ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame e provveda anche a regolare
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