CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 10/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 22/07/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400 di multa per i reati di rapina aggravata continuata (capo A) e porto ingiustificato di coltello (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.546 cod. proc. pen. (primo motivo); -inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen. (terzo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo). Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono aspecifici. La Corte territoriale ha reso ampia ed argomentata motivazione in ordine: -all'operato trattamento sanzionatorio ("la pena inflitta ...è perfettamente calibrata sulla gravità intrinseca della condotta ..."); -al riconoscimento della recidiva ("la contestata recidiva sussiste certamente essendo stato l'imputato condannato nel 2014 per il delitto di furto con strappo ed assumendo la condotta che oggi si giudica un evidente passo in avanti nella progressione criminosa indotta dall'uso di sostanze stupefacenti, progressione che, siccome tesa al soddisfacimento di stati fisici e psichici non facilmente controllabili ... rende manifesta la maggior pericolosità sociale del prevenuto"); -al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ("che ... non possono essere concesse in considerazione dell'intrinseca gravità del fatto, dei non buoni precedenti penali e dell'assoluta assenza di positivi elementi di giudizio al riguardo, tale non potendo ritenersi certo la confessione resa, intervenuta a quadro probatorio assolutamente consolidato e quindi evidentemente tesa a lucrare indebiti sconti di pena"). Con queste argomentate conclusioni il ricorrente ha omesso di confrontarsi adeguatamente, reiterando sostanzialmente i corrispondenti motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOS