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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19882/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27512/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] PROVVIDENZA, in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale alle liti estesa su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Milano al corso [OSCURATO:PERSONA] n. 10 – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 662/5/19 pronunciata in data 11 gennaio 2019 e pubblicata in data 11 marzo 2019, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27512/2019 Numero sezionale 1850/2022

1. Con provvedimento n. 2014/2555 l’Agenzia delle Entrate Numero di raccolta generale 19882/2022Data pubblicazione 20/06/2022- [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha proceduto alla cancellazione della Congregazione dal Registro delle ONLUS, a decorrere dalla data 1/01/2007, in ragione della corresponsione ad un proprio dipendente di una retribuzione superiore del 20% rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, in violazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. 460 del 1997.

2. L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Trani e l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] hanno, di conseguenza, emesso nei confronti della Congregazione sei distinti avvisi di accertamento, mediante i quali sono stati accertati, in relazione ai periodi d’imposta 2007 (da parte della DRE Puglia) e dal 2008 al 2012 (da parte della DP): a) redditi d’impresa asseritamente non dichiarati; b) maggiori redditi fondiari; c) maggiore imponibile ai fini IRAP, e hanno richiesto il pagamento di maggiori IRES ed IRAP, oltre alle sanzioni.

3. La C.T.P. di Bari, adita dalla ricorrente con distinti ricorsi contro il provvedimento di cancellazione e contro i sei avvisi di accertamento, ha rigettato il ricorso contro il provvedimento di cancellazione; riuniti i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento, li ha parzialmente accolti.

Nelle more l’Agenzia ha annullato in parte gli avvisi relativamente all’IRAP per le annualità 2007 e 2008.

4. La C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 662/5/2019 impugnata nel presente procedimento, depositata l’11 marzo 2019, non notificata, riuniti gli appelli proposti contro entrambe le sentenze, ha: - confermato la sentenza reiettiva dell’impugnazione della cancellazione; - dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle riprese a tassazione ai fini IRAP; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27512/2019 Numero sezionale 1850/2022 - accolto l’appello proposto dalla Congregazione esclusivamente Numero di raccolta generale 19882/2022Data pubblicazione 20/06/2022 con riferimento all’eccezione di non debenza delle sanzioni; - accolto, per il resto, gli appelli proposti dall’Agenzia avverso le sentenze relative agli avvisi di accertamento.

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, relativi alla pronuncia sulle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

In corso di causa s’è costituito nuovo difensore per la controricorrente.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27512/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] PROVVIDENZA, in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale alle liti estesa su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Milano al corso [OSCURATO:PERSONA] n. 10 – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 662/5/19 pronunciata in data 11 gennaio 2019 e pubblicata in data 11 marzo 2019, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27512/2019 Numero sezionale 1850/2022 1. Con provvedimento n. 2014/2555 l’Agenzia delle Entrate Numero di raccolta generale 19882/2022Data pubblicazione 20/06/2022- [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha proceduto alla cancellazione della Congregazione dal Registro delle ONLUS, a decorrere dalla data 1/01/2007, in ragione della corresponsione ad un proprio dipendente di una retribuzione superiore del 20% rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, in violazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. 460 del 1997. 2. L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Trani e l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] hanno, di conseguenza, emesso nei confronti della Congregazione sei distinti avvisi di accertamento, mediante i quali sono stati accertati, in relazione ai periodi d’imposta 2007 (da parte della DRE Puglia) e dal 2008 al 2012 (da parte della DP): a) redditi d’impresa asseritamente non dichiarati; b) maggiori redditi fondiari; c) maggiore imponibile ai fini IRAP, e hanno richiesto il pagamento di maggiori IRES ed IRAP, oltre alle sanzioni. 3. La C.T.P. di Bari, adita dalla ricorrente con distinti ricorsi contro il provvedimento di cancellazione e contro i sei avvisi di accertamento, ha rigettato il ricorso contro il provvedimento di cancellazione; riuniti i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento, li ha parzialmente accolti. Nelle more l’Agenzia ha annullato in parte gli avvisi relativamente all’IRAP per le annualità 2007 e 2008. 4. La C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 662/5/2019 impugnata nel presente procedimento, depositata l’11 marzo 2019, non notificata, riuniti gli appelli proposti contro entrambe le sentenze, ha: - confermato la sentenza reiettiva dell’impugnazione della cancellazione; - dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle riprese a tassazione ai fini IRAP; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27512/2019 Numero sezionale 1850/2022 - accolto l’appello proposto dalla Congregazione esclusivamente Numero di raccolta generale 19882/2022Data pubblicazione 20/06/2022 con riferimento all’eccezione di non debenza delle sanzioni; - accolto, per il resto, gli appelli proposti dall’Agenzia avverso le sentenze relative agli avvisi di accertamento. 5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, relativi alla pronuncia sulle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi. In corso di causa s’è costituito nuovo difensore per la controricorrente. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197, per la quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuov
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